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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 38844/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Carlo POLICICCHIO in relazione ai reati giudicati con quattro sentenze.

2. [OSCURATO:PERSONA] POLICICCHIO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione poiché i fatti giudicati con le quattro sentenze sono tutti relativi a reati contro il patrimonio, commessi in un contiguo ambito temporale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).3.

Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, che la medesimezza del designo criminoso è soltanto affermata dal ricorrente, dovendosi la stessa riconoscere, ad avviso del condannato, anche soltanto sulla base della contiguità cronologica degli addebiti e dell'analogia dei titoli di reato.

3.1. Premesso che il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083), resta fermo che, secondo la stessa prospettazione difensiva, si tratta di reati commessi dal 2010 al 22 agosto 2014 e che le condanne, di cui quella (Tribunale di Roma in data 4 luglio 2014, divenuta irrevocabile per ultima) relativa a tentata rapina con conseguente arresto in flagranza, riguardano: estorsione continuata (Tribunale di Roma in data 30 novembre 2018); ricettazione (Tribunale di Tivoli in data 19 gennaio 2016); ricettazione e porto di chiavi false e grimaldelli (Tribunale di Roma in data 21 giugno 2016).

Sulla base di tali elementi di fatto, che non sono controversi, il giudice dell'esecuzione ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva.

Il giudizio del giudice dell'esecuzione, per quanto sintetico, è però solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare.

In particolare, deve essere evidenziato che difetta, in concreto, qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi.

Del resto, il lasso di tempo trascorso tra le condotte è estremamente ampio, sicché può senza dubbio farsi richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di continuazione, il considerevole lasso di tempo intercorso fra le singole azioni delittuose può essere dal giudice negativamente apprezzato, costituendo esso un elemento di valutazione che, seppur privo di validità assoluta, è certamente rilevante ai fini dell' esclusione ) dell'unicità del disegno criminoso» (Sez. 1, n. 2529 del 01/06/1992, Pantellaro, Rv. 191458).

D'altra parte, neppure il ricorso contesta le differenti modalità dei fatti, sia dal punto di vista della qualificazione giuridica, sia sotto il profilo spaziale e temporale.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è affetta dal denunciato difetto di motivazione, appare coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Carlo POLICICCHIO in relazione ai reati giudicati con quattro sentenze. 2. [OSCURATO:PERSONA] POLICICCHIO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione poiché i fatti giudicati con le quattro sentenze sono tutti relativi a reati contro il patrimonio, commessi in un contiguo ambito temporale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).3. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, che la medesimezza del designo criminoso è soltanto affermata dal ricorrente, dovendosi la stessa riconoscere, ad avviso del condannato, anche soltanto sulla base della contiguità cronologica degli addebiti e dell'analogia dei titoli di reato. 3.1. Premesso che il condannato che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis ha un mero interesse all'allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083), resta fermo che, secondo la stessa prospettazione difensiva, si tratta di reati commessi dal 2010 al 22 agosto 2014 e che le condanne, di cui quella (Tribunale di Roma in data 4 luglio 2014, divenuta irrevocabile per ultima) relativa a tentata rapina con conseguente arresto in flagranza, riguardano: estorsione continuata (Tribunale di Roma in data 30 novembre 2018); ricettazione (Tribunale di Tivoli in data 19 gennaio 2016); ricettazione e porto di chiavi false e grimaldelli (Tribunale di Roma in data 21 giugno 2016). Sulla base di tali elementi di fatto, che non sono controversi, il giudice dell'esecuzione ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva. Il giudizio del giudice dell'esecuzione, per quanto sintetico, è però solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare. In particolare, deve essere evidenziato che difetta, in concreto, qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi. Del resto, il lasso di tempo trascorso tra le condotte è estremamente ampio, sicché può senza dubbio farsi richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di continuazione, il considerevole lasso di tempo intercorso fra le singole azioni delittuose può essere dal giudice negativamente apprezzato, costituendo esso un elemento di valutazione che, seppur privo di validità assoluta, è certamente rilevante ai fini dell' esclusione ) dell'unicità del disegno criminoso» (Sez. 1, n. 2529 del 01/06/1992, Pantellaro, Rv. 191458). D'altra parte, neppure il ricorso contesta le differenti modalità dei fatti, sia dal punto di vista della qualificazione giuridica, sia sotto il profilo spaziale e temporale. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è affetta dal denunciato difetto di motivazione, appare coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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