CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 21575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6303/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , in v ia Crescenzio n. 9 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 49/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Salerno i Ministeri dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’Economia e Finanze, proponendo opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento per la somma di lire 888 milioni circa, emessa nei suoi confronti dal Ministero delle Finanze (ora delle [OSCURATO:PERSONA]) a norma del r.d. n. 639/1910, vidimata e resa esecutiva dal Pretore il 2.2.98 e notificata il 17.2.98. Al riguardo, la ricorrente chiese la revoca di tale ingiunzione, rivolta al recupero, ex art. 2 predetto r.d., del contributo, oltre interessi e spese, da cui la stessa società fu dichiarata decaduta con decreto del 22.11.96 dal Direttore generale del Ministro dell’Industria del commercio e dell’artigianato, e in subordine, la riduzione della somma ripetibile, detratto l’importo di lire 231 milioni circa già pagato alla Ass. [OSCURATO:SOCIETA]. I Ministeri convenuti resistevano al ricorso, formulando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somme oggetto dell’ingiunzione. Con sentenza del 2005, il Tribunale respinse l’opposizione, ritenendo assorbita la domanda riconvenzionale; avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello che, con sentenza del 26.1.2016, fu rigettato, osservando che: era astato correttamente ritenuto che il TU n. 76/90, successivo al d.p.r. n. 43/98, consentiva, con l’espressa norma di cui all’art. 39, la procedura di recupero coattivo del contributo elargito, ex r.d. n. 639/10, riconfermando in sostanza tale procedimento, in quanto l’abrogazione contenuta nell’art. 130, c.2, dpr n. 43, non aveva riguardato tutte le norme del precedente r.d., ma solo le disposizioni afferenti alla procedura di recupero coattivo di imposte, tasse, entrate doganali e di ogni altra entrata, nonché ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dallo stesso d.p.r. n. 43; pertanto, era ancora vigente il sistema coattivo per il recupero dei contributi ex l. n. 219/81; non era fondata la doglianza circa l’omesso esame della questione relativa alle modifiche apportate dalla società all’iniziale progetto esecutivo di ricostruzione, ridimensionato in considerazione delle mutate esigenze aziendali, non avendo l’appellante espresso alcun rilievo critico alla motivazione del Tribunale sull’incontestata mancata realizzazione dell’opera destinata ad essere finanziata con il contributo; riguardo alla suddetta questione, tra le ragioni della revoca del contributo era annoverata anche la mancata produzione della copia della licenza edilizia, più volte richiesta dal Ministero e mancante ancora alla data della stessa revoca; erano irrilevanti le questioni del mancato esame delle controdeduzioni della ricorrente circa l’avvio del procedimento di revoca, e del mancato parere della commissione provinciale, in mancanza di rilievi critici della motivazione; era altresì infondata la doglianza relativa al mancato conteggio della somma versata alla società assicuratrice in virtù di fideiussione, in quanto, pur a non considerare la copia della lettera di quest’ultima, la mancata detrazione di tale somma non era configurabile come erronea quantificazione dell’importo ingiunti, poiché tale pagamento avvenne quando era già stata deliberata la revoca del beneficio e, comunque, non incideva sulla validità dell’ordinanza d’ingiunzione, essendo la questione da formulare nella fase esecutiva.[OSCURATO:PERSONA] legnami s.r.l. ricorre in cassazio ne con otto (e non nove motivi. come indicato in ricorso). I due Ministeri resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,43,73,130, d.p.r. n. 43/88, 36,39 TU n. 76/90 e del d . p . r . n. 62/73 con riferimento al vizio del procedimento di riscossione coattiva, per aver la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione d’inapplicabilità del suddetto procedimento ex r.d. n. 639/10 in quanto la natura restitutoria del contributo revocato escludeva la qualifica di entrata patrimoniale del credito fatto valere. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto la procedura ex r . d . n. 639/10 abrogata dall’art. 130 d.p.r. n. 43/98 (cha ha istituito il servizio di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici), mentre l’art. 39 d.lgs. n. 76/90, laddove ha fatto riferimento all’abrogato art.2, non ha ormai alcun riferimento ad una fonte di rango legislativo, introducendo una nuova disciplina incompatibile con il previgente ordinamento. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle medesime censure di cui al precedente motivo. Il terzo motivodenunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n.241/90, 3 dm 17.6.86, 27 d.lgs. n. 76/90, 21 l. n. 219/81, 1,3,7,8,10 l. n. 241/90, 97 Cost., per aver la Corte d’appello affermato che la revoca del contributo era stata fondata sull’incompletezza della procedura (mancata modifica del progetto esecutivo a seguito del ridimensionamento dell’investimento per cui furono concessi i contributi), atteso che l’unico documento mancante era la copia della licenzia edilizia a causa del ritardo dell’ente concedente, mentre la ricorrente aveva intrapreso un lungo iter burocratico con gli enti locali che aveva rallentato i tempi d’approvazione e di esecuzione del progetto. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle medesime censure di cui al precedente motivo. Il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 21 l. n. 219/90 per non aver la Corte d’appello tenuto conto della mancata acquisizione del parere della commissione provinciale prevista da tale norma. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 ss. n. 639/10, 633 ss., cpc, 1936,1944,1949, 1950, cc, 615, 88, 115, cpc, per non aver la Corte territoriale tenuto conto del pagamento della polizza fideiussoria atteso che si era verificata la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, considerando altresì che l’emissione del decreto d’ingiunzione era successiva al pagamento in questione. Pertanto, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di seconde cure non abbia tenuto conto del fatto estintivo dell’obbligazione fatta valere dal Ministero, poiché l’intervenuto pagamento rilevava nel giudizio d’opposizione e non nell’eventuale giudizio esecutivo. Il settimo motivo deduce la nullità della liquidazione degli interessi per violazione dell’art. 1185 c.c. e della l. n. 108/96, in ragione del relativo tasso pari a quello di sconto maggiorato di cinque punti. L’ottavo motivo deduce vizio della motivazione per aver la Corte d’appello fondato l’ingiunzione sul provvedimento di decadenza del 22.11.1986 con cui era stata deliberata la revoca del contributo alla [OSCURATO:SOCIETA]., omettendo di considerare, invece, che la stessa contestata ingiunzione era stata emessa dopo il pagamento della società assicuratrice. Il primo motiv o è fondato nei limiti di cui si dirà . Anzitutto, va osservato che in tema di ingiunzione fiscale, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità dell'ingiunzione; pertanto, la pronuncia che abbia accertato tanto l'illegittimità formale dell'ingiunzione quanto l'esistenza della pretesa sostanziale è suscettibile di fondare il giudicato di accertamento mero in ordine a tale pretesa (Cass. 29.1.2019 , n. 2355 ; n. 6487/04 ). Naturalmente, l’esame del merito è poss ibile, quando, come nel caso concreto , l’amministrazione abbia proposto domanda riconvenzionale; tuttavia, risulta che il giudice di primo grado l’abbia ritenuta “assorbita”. La Corte d’appello, d’altra parte, haesaminato il merito riguardante il diritto azionato dall’amministrazione pubblica, ragion per cui la questionein esame, ancorché fondata, è di fatto superabile, nel senso cheuna volta venuta meno l’efficacia dell’ingiunzione, la questione di diritto consiste nello stabilire se il pagamento della somma da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. sia opponibile, che è oggetto del sesto motivo, come si dirà appresso. Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in quanto la Corte d’appello ha esaminato le questioni relative alla procedura di recupero coattivo del contributo. Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché direttial riesame dei fatti inerenti al merito delle argomentazioni del Ministero circa i presupposti della revoca del contributo. Il quinto motivo è inammissibile in quanto diretto a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appello su l parere della suddetta commissione provinciale, previsto chiaramente dal predetto art. 21 l. n. 219/81solo nella fase d’erogazione del contributo e non in quella della relativa revoca. Al riguardo, la Corte di merito ha anche rilevato che le attribuzioni di tali commissionisono state trasferite al Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno. Con d.l. n. 57/82, convertito nella legge n. 187/82. Il sesto motivo è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto infondata l’eccezione di pagamento sollevata dalla società ricorrente in quanto l’escussione della polizza fideiussoria era avvenuta il 21.1.98 allorquando era già stato emesso il decreto di revoca dei contributi a favore della stessa società, soggiungendo che il pagamento del terzo assicuratore non incideva sulla validità dell’ordinanza d’ingiunzione, sicché la suddetta eccezione avrebbe potuto essere esaminata solo nella fase dell’esecuzione del provvedimento favorevole al Ministero. La pronuncia impugnata è erronea, essendo fondata su una ricognizione del procedimento di cui al r.d. n. 639/10 difforme da lla richiamata consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice investito dell’opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione, nell’ambito di un ordinario processo di cognizione, deve esaminare il merito della pretesa dell’ente istante, trovando applicazione le regole ordinarie sull’onere della prova. Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare nel merito, ed accogliere ove fondata, l’eccezione di pagamento sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto estintiva parzialmente del diritto fatto valere dall’ente creditore. Il settimo motivo è inammissibile poiché introduce una questione nuova, riguardo all’asserita illegittimità del tasso d’interesse applicato; inoltre, la doglianza è anche priva del requisito dell’autosufficienza, non indicando quando e come la società debitrice avrebbe esposto tale questione.L’ottavo motivo deduce vizio di omessa motivazione in ordine ai fatti oggettodel precedente motivo ed è du nque inammissibile avendo la Corte d’appelloinvece esaminato e motivato in ordine al la questione. Per quanto esposto, in accoglimento del sesto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello,anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo, inammissibili gli altri, cassa la