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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13159/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/10/202Q, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitti rispettivamente ascritti agli stessi ai capi a) e b) della rubrica (art.110 e 648-bis cod. pen.).

Considerato che i motivi di ricorso con i quali si lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in relazione a diversi profili valutativi della prova ai sensi degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e art. 648-bis, 110 cod. pen., non si confrontano all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi anche tecnici, prove documentali e dichiarative acquisite in giudizio, con ciò evidenziandosi l'aspecificità dei motivi proposti (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); che i motivi predetti di fatto si manifestano tesi a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); ritenuto che il motivo con il quale si contesta la dosimetria della pena iritenendo i-e ricorrente una violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62-bis, art. 132 e 133 cod. pen., oltre che vizio della motivazione, appare manifestamente infondato, considerata la generica articolazione del motivo già dalla fase di appello, in presenza di una motivazione specifica (pag.6) con la quale i ricorrenti non si confrontano (è stata di/fatti ampiamente richiamata la mancanza di elementi positivamente valutabili in tal senso e si è connotata specificamente la gravità della condotta organizzata e condivisa dal nucleo familiare), in mancanza di qualsiasi irragionevolezza, sicché si deve ritenere inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. k_ Dichiara inammissibile ricorsb e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 06/10/202Q, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitti rispettivamente ascritti agli stessi ai capi a) e b) della rubrica (art.110 e 648-bis cod. pen.). Considerato che i motivi di ricorso con i quali si lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in relazione a diversi profili valutativi della prova ai sensi degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e art. 648-bis, 110 cod. pen., non si confrontano all'evidenza con l'ampia motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, con argomentazioni esplicite, persuasive e coerenti con gli elementi anche tecnici, prove documentali e dichiarative acquisite in giudizio, con ciò evidenziandosi l'aspecificità dei motivi proposti (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01); che i motivi predetti di fatto si manifestano tesi a proporre una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01); ritenuto che il motivo con il quale si contesta la dosimetria della pena iritenendo i-e ricorrente una violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62-bis, art. 132 e 133 cod. pen., oltre che vizio della motivazione, appare manifestamente infondato, considerata la generica articolazione del motivo già dalla fase di appello, in presenza di una motivazione specifica (pag.6) con la quale i ricorrenti non si confrontano (è stata di/fatti ampiamente richiamata la mancanza di elementi positivamente valutabili in tal senso e si è connotata specificamente la gravità della condotta organizzata e condivisa dal nucleo familiare), in mancanza di qualsiasi irragionevolezza, sicché si deve ritenere inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. k_ Dichiara inammissibile ricorsb e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febb
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