CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 08509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21694/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 170, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] SPA,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N.170, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1854/2021depositata il 20/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. Nel febbraio 1999, il [OSCURATO:SOCIETA], quale mandatario della “Società per la Gestione di Attività – [OSCURATO:SOCIETA].” conveniva in giudizio Salvatore, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto con il quale, il padre, [OSCURATO:PERSONA], in comunione dei beni con il proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], aveva donato ai figli Letizia ed Antonio la nuda proprietà di alcuni immobili. A fondamento della propria pretesa, il [OSCURATO:SOCIETA] rilevava che [OSCURATO:PERSONA], era fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA] e che considerata la considerevole esposizione debitoria della società, il Tribunale di Napoli aveva emesso un decreto ingiuntivo, nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti (tra i quali annoverava [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, sosteneva la Banca che l’atto di donazione era stato realizzato allo scopo di sottrarre o ridurre le garanzie rilasciate a suo tempo dal Savarese. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 511/2003, dichiarava inammissibile la domanda di revocatoria del [OSCURATO:SOCIETA] per la carenza di legittimazione ad agire dell’attore che non aveva debitamente provato che il suo mandatario S.G.A. fosse effettivamente creditore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1346/2010, depositata il 13 aprile 2010, rigettava l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (che nel frattempo aveva incorporato il Banco di [OSCURATO:PERSONA] in quanto non documentalmente provato il dedotto rapporto di rappresentanza con la [OSCURATO:SOCIETA]. e la cessione del credito ed essendo preclusa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello. 2.1. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., sempre tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva ricorso per Cassazione. Questa Corte con la sentenza n. 7971/2016, del 20 aprile 2016, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per nuovo esame sulla indispensabilità dei documenti prodotti dalla ricorrente solo in appello, al fine di provare la sua legittimazione attiva. Dichiarava, invece, inammissibile il primo motivo di impugnazione perché veniva denunciato un “errore revocatorio” laddove si chiedeva dichiararsi l’avvenuto deposito del fascicolo di parte di primo grado della Banca ricorrente nel giudizio di appello (diversamente da quanto, invece, dichiarato in sentenza). 2.2. La Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con la sentenza n. 1854/2021 del 20 maggio 2021, accoglieva la domanda proposta dalla Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e per l’effetto dichiarava l’inefficacia, nei confronti della stessa, della donazione dei beni effettuata da [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], in favore dei figli Letizia ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale riteneva, sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con riferimento all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) il giudice di appello può escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi documenti, salvo che, nel quadro degli esiti istruttori già acquisiti, possano risultare indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, con la conseguenza dell’insorgere in capo al giudice del gravame del dovere di motivare espressamente sulla ritenuta idoneità, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi. Pertanto sulla base di quanto già oggetto di produzione nel procedimento di primo grado innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonché della ulteriore documentazione prodotta in grado di appello, deve ritornare ritenersi provata l’originaria cessione del credito presupposto dell’azione revocatoria alla SG a S.p.A. e il successivo conferimento da parte di quest’ultima del potere rappresentativo alla stessa S.p.A. banco di Napoli, originaria titolare del credito medesimo. Risultano anche documentate anche tutte le successive incorporazioni. Nel merito poi dell’azione revocatoria ha accolto la domanda della Banca perchè trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al credito azionato era sufficiente a giustificare l’accoglimento dell’azione proposta considerato la conoscenza del Savarese del pregiudizio per il proprio creditore derivante dalla diminuzione del proprio patrimonio. 3. Propongono ricorso per cassazione Salvatore, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Società per la Gestione di Attività -[OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso. Considerato che 5.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata non ha rilevato il “giudicato interno” formatosi riguardo alla mancata allegazione nel giudizio di appello R.G. 220/2004 del fascicolo di parte di primo grado della S.G.A., così decidendo la causa nel merito – dopo il rinvio dalla Cassazione - sulla base di atti e documenti già allegati in quel fascicolo di parte ed irritualmente prodotti dalla S.G.A. nel giudizio di rinvio. Violazione denunciata ai sensi dell’art. 360 co. I n. 3 c.p.c 5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la Violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul giudicato interno formatosi sulla mancata allegazione nel giudizio di appello R.G. 220/2004 degli atti e documenti depositati dalla S.G.A. nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado. Censura proposta in via principale, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 4, c.p.c. e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. La Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sul giudicato interno formatosi sulla mancata allegazione nel giudizio di appello degli atti e documenti depositati dalla S.G.A. nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado. 5.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c. per aver fondato la sua decisione sulla valutazione di prove irritualmente acquisite al giudizio di rinvio da ritenersi decisive per l’accoglimento della domanda attorea. Censura proposta ai sensi dell’art. 360 co. I n. 4 c.p.c. ed, in via gradata, ex art.360 co. 1 n.3 c.p.c Con la sentenza impugnata, come dedotto nei primi due motivi di impugnazione, la Corte di Appello di Napoli ha deciso la causa sulla base di atti e documenti non acquisiti ritualmente nel giudizio di rinvio. 6. Occorre rilevare preliminarmente che la sentenza di rinvio di questa Corte la n. 7971/2016, del 20 aprile 2016, con cui nel presente procedimento veniva cassata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli è della Prima Sezione Civile. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la trasmissione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla Prima Sezione Civile,tab