CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 13079/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/04/2025 della Corte d'appello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Firenze, quale giudice delrinvio a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2022,n. 24087 - che aveva annullato con rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante delmezzo fraudolento, la prima pronuncia di appello del 17 maggio 2021 - in parziale riformadella sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritti i reati di furto e rideterminato in 1 annodi reclusione e 220 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per otto reati di cui all'art.55 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, confermando per il resto la sentenza di primo grado delTribunale di Firenze del 24 novembre 2014, emessa in rito abbreviato, derivante daconversione del rito direttissimo.Nella sentenza impugnata la pena inflitta è stata determinata nel seguente modo: penabase 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 240 di multa per il reato più grave di cui all’art.55 d. lgs. n. 231 del 2007; aumentata ex art. 81 cod. pen., per la continuazione interna congli ulteriori sette reati dello stesso tipo contestati nel capo n. 3, ad 1 anno e 6 mesi direclusione ed euro 330 di multa; diminuita ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito alla pena di 1anno di reclusione ed euro 220 di multa.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchéla sentenza impugnata avrebbe quantificato la pena inflitta omettendo di indicare i criteriseguiti per la scelta della pena base e degli aumenti per continuazione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Alla data del 21 febbraio 2013 in cui fu commesso il reato più grave la pena edittaleper la fattispecie penale di cui all'art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007 era quella della reclusione da1 a 5 anni e della multa da 310 a 1.550 euro.La Corte d'appello ha individuato come pena base la pena di 1 anno e 4 mesi direclusione e 240 euro di multa, ed ha applicato, poi, un aumento per continuazione pari ad1/8 della pena base.Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato i criteri in base aiquali ha deciso di individuare proprio tale pena come quella da infliggere all’imputato.L’argomento è inammissibile.Con riferimento alla pena base, che la Corte di appello ha quantificato in 1 anno e 4mesi di reclusione a fronte di una forcella edittale che andava da 1 a 5 anni di reclusione (lapena pecuniaria inflitta è addirittura inferiore al minimo edittale, per i motivi che sono indicatinella sentenza, e che non hanno formato oggetto di ricorso), il ricorso si pone in contrastocon la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che “non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al disotto della media edittale” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01;conformi, nella giurisprudenza più recente, per tutte, Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M.,n.m.; Sez . 5, n . 10077 del 12/12/2025, dep. 2026, Gerardi , n.m.; Sez . 1, n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.), essendo “necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale” (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 –Con riferimento all’aumento per i reati satellite, quantificato dalla Corte di appello in duemesi di reclusione per ben sette reati di cui all’art. 55 citato, il collegio intende dare continuitàall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che, per contestare in sede dilegittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente farrilevare la violazione di legge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità aiprincipi generali della materia delle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod.proc. pen.: “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificarel’interesse che sorregge il motivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG in proc.Cuocci, Rv. 276117 – 01; conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Taglialatela, n. m.;Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, Pilan, n.m.;Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, Scali, n.m.; v.anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, in motivazione).L’interesse al ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato puòconsistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario della condanna pertaluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citatasopra), oppure può anche consistere nella preclusione a rientrare in un beneficio inconseguenza dell’aumento di pena quantificato dal giudice del merito.Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essere allegato per evitare che ladeduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazione della violazione di legge perdifetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe, però, in concreto alcuneffetto benefico per la posizione dell’imputato.Questo è proprio quanto è, invece, accaduto nel caso in esame, in cui l’imputato, ormaicondannato in via definitiva per gli otto reati di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2001 del capon. 3 a seguito della prima sentenza di appello - non travolta dalla pronuncia di questa Corten. 24087 del 2022, che ha riguardato soltanto i reati di furto dei capi nn. 1 e 2 - deduce lamancanza di motivazione dell’aumento di due mesi di reclusione inflitto per i sette reati (dellostesso tipo) della continuazione interna (ovvero, per ciascun reato satellite l’aumento è statodi poco più di otto giorni di reclusione), senza spiegare quale beneficio in concreto potrebberagionevolmente ottenere nel giudizio di rinvio per effetto dell’eventuale accoglimento delmotivo.Il motivo è, pertanto, inammissibile.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]