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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47365/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PRATO in data 6/05/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BUTT [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in tentativo di rapina aggravato e in lesioni personali aggravate, commessi a PRATO il 2/11/2014.

BUTT propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, quanto alla incompatibilità fra le condotte contestate e le condizioni fisiche del ricorrente, che al momento dei fatti aveva un gesso per una lesione al metacarpo.

Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti.

La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa si sia confrontato il ricorso, se non in termini del tutto generici. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha infatti il riconoscimento del suo volto come quello di uno degli autori del reato nei fotogrammi estratti dai filmati da parte delle persone offese, e ha ritenuto irrilevante che non fosse stato evidenziato il gesso al polso, perché probabilmente nascosto dal giubotto che indossava.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / Alfredo JMantovano L mperiali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PRATO in data 6/05/2016, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato BUTT [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in tentativo di rapina aggravato e in lesioni personali aggravate, commessi a PRATO il 2/11/2014. BUTT propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivo il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, quanto alla incompatibilità fra le condotte contestate e le condizioni fisiche del ricorrente, che al momento dei fatti aveva un gesso per una lesione al metacarpo. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti. La CORTEterritoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa si sia confrontato il ricorso, se non in termini del tutto generici. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha infatti il riconoscimento del suo volto come quello di uno degli autori del reato nei fotogrammi estratti dai filmati da parte delle persone offese, e ha ritenuto irrilevante che non fosse stato evidenziato il gesso al polso, perché probabilmente nascosto dal giubotto che indossava. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] / Alfredo JMantovano L mperiali
Sentenza Cassazione n. 47365/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris