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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 01739/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE RIESAME con ordinanza in data 26/2/2021 e depositata il 25/3/2021, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione dei gioielli sequestrati in data 27/5/2019 nel procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente, per i reati di cui agli artt. 484 648, 648 bis, 648 ter.1 cod. pen. e 8 D.Lgs. 92/2017.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che, quale terza interessata, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ha dedotto il seguente motivo.

1.1. "Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321, 322 bis e 125 C.P.P. nella parte in cui il Tribunale, confermando il diniego del GIP, omette di indicare i motivi per cui gioielli -nonostante una scrittura privata, tra il ricorrente e l'imputato, del 2011- sono da ritenersi di provenienza illecita".

2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale si fonderebbe su di una errata interpretazione e applicazione delle norme, ciò in specifico in quanto non avrebbe correttamente considerato la validità e veridicità della scrittura privata e della documentazione fotografica prodotta, questa addirittura oggetto di travisamento quanto alla corrispondenza dei gioielli oggetto di sequestro e di quelli indicati nella citata scrittura privata.

Sotto altro profilo, poi, il riferimento alla circostanza che la ricorrente non aveva provato la legittimità della provenienza dei gioielli sarebbe del tutto inconferente.

Il terzo estraneo, infatti, non dovrebbe provare le modalità di acquisto dei beni di cui chiede la restituzione in quanto, piuttosto, a meno che l'organo dell'accusa non contesti una interposizione fittizia, deve documentare esclusivamente che questi sono di sua proprietà.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che nella sostanza censura la valutazione operata dal giudice in ordine al rilievo da attribuire agli elementi emersi, non è consentita.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non è carente ovvero incomprensibile.A fronte delle analoghe censure dedotte dalla difesa nell'atto di appello, infatti, il Tribunale, anche dando conto della documentazione prodotta, ha adeguatamente e coerentemente esposto le ragioni per le quali, allo stato, non è possibile verificare la legittima provenienza dei gioielli e l'eventuale data di consegna degli stessi al Caradonna.

Ragione questa per la quale le attuali critiche, che si riferiscono a una erronea valutazione degli elementi e a un presunto travisamento degli stessi, non sono consentite.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE RIESAME con ordinanza in data 26/2/2021 e depositata il 25/3/2021, ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione dei gioielli sequestrati in data 27/5/2019 nel procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente, per i reati di cui agli artt. 484 648, 648 bis, 648 ter.1 cod. pen. e 8 D.Lgs. 92/2017. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che, quale terza interessata, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321, 322 bis e 125 C.P.P. nella parte in cui il Tribunale, confermando il diniego del GIP, omette di indicare i motivi per cui gioielli -nonostante una scrittura privata, tra il ricorrente e l'imputato, del 2011- sono da ritenersi di provenienza illecita". 2. In data 27 settembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale si fonderebbe su di una errata interpretazione e applicazione delle norme, ciò in specifico in quanto non avrebbe correttamente considerato la validità e veridicità della scrittura privata e della documentazione fotografica prodotta, questa addirittura oggetto di travisamento quanto alla corrispondenza dei gioielli oggetto di sequestro e di quelli indicati nella citata scrittura privata. Sotto altro profilo, poi, il riferimento alla circostanza che la ricorrente non aveva provato la legittimità della provenienza dei gioielli sarebbe del tutto inconferente. Il terzo estraneo, infatti, non dovrebbe provare le modalità di acquisto dei beni di cui chiede la restituzione in quanto, piuttosto, a meno che l'organo dell'accusa non contesti una interposizione fittizia, deve documentare esclusivamente che questi sono di sua proprietà. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che nella sostanza censura la valutazione operata dal giudice in ordine al rilievo da attribuire agli elementi emersi, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non è carente ovvero incomprensibile.A fronte delle analoghe censure dedotte dalla difesa nell'atto di appello, infatti, il Tribunale, anche dando conto della documentazione prodotta, ha adeguatamente e coerentemente esposto le ragioni per le quali, allo stato, non è possibile verificare la legittima provenienza dei gioielli e l'eventuale data di consegna degli stessi al Caradonna. Ragione questa per la quale le attuali critiche, che si riferiscono a una erronea valutazione degli elementi e a un presunto travisamento degli stessi, non sono consentite. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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