CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 33578/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13431-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5265/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2021 R.G.N. 2397/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo di aver svolto dal maggio 2007 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. corrispondenti alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere inquadrato dal 1 agosto 2007 nella qualifica indicata e [OSCURATO:PERSONA] retributive prescrizione R.G.N.13431/2022 Cron. Rep. Ud.20/09/2023 CC domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge. Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto. Pertanto, condannarono la società al pagamento delle differenze retributive sin dal 1° maggio 2007. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. Successivamente alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocatodecidendo la causa nei termini di cui al dispositivo incalce. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondatonei termini di seguito esposti. Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass.06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre). A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che, nel caso in esame, sono prescritti i ratei maturati prima del 18 luglio 2007. Come risulta dalla sentenza della Corte di appello, infatti, la società oggi ricorrente è stata condannataal pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.5.2007(così la sentenza di appello qui impugnata al primo paragrafo di pag. 2 ) . Pertanto, incontroversa l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti aldeposito del ricorso di primo grado (del 15.3.2017),va preso atto del fatto che i ratei più risalenti di maggioe giugno 2007 alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) si erano oramai prescritti. Ne consegue chein tali limiti il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. è fondatoe la sentenza impugnata , in tali ristretti limiti, deve essere cassata. Rileva poiil Collegio che è possibile procedere, sensi dell’art.384 comma 2 c.p.c., alla decisione nel merito della causa poiché non sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, e , accertata come detto l’intervenuta prescrizione dei ratei di maggio e giugno del 2007, la società ricorrente resta tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1 luglio2007 con gli accessori dovuti per legge . Quanto alle spese, valutato l’esito complessivo della lite e tenuto conto del limitato accoglimentodel ricorso, le stesse devono essere tenute ferme per i gradi di merito mentre per il giudizio di cassazione possono essere compensate per metà tra le parti. La restante metà, liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico della società che è prevalentemente soccombente e deve essere distrattain favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari. P.Q.M. La Corte riconvocatasi nella medesima composizione così decide: accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel meritodichiara prescritti i ratei di maggio e giugno 2007; condanna la società ricorrente al pagamento dei ratei maturati dal 1° luglio2007 con gli accessori dovuti per legge. Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio di legittimità e condanna la ricorrente al pagamento della restante metà che liquida in € 2 . 2 50,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie