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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07027/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 14641-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;307 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza n. 4500/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/01/2025 R.G.N. 2967/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha riformato la decisione del Tribunale della stessa sedeche aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della giustizia per ottenerel’adeguamento, ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, dellaretribuzione spettante per il lavoro carcerario dallo stessoprestato in maniera continuativa dal mese di agosto 2002 almese di ottobre 2021.La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questogiudizio di legittimità, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il suo diritto ad ottenerel’adeguamento richiesto sino al mese di maggio 2016,condannando il Ministero della giustizia al pagamento dellerelative differenze retributive, in ragione dell’unicità econtinuativa del rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso el’amministrazione penitenziaria, ma ha escluso da tali differenzela somma richiesta a titolo di trattamento di fine rapporto(T.F.R.), affermando l’inesigibilità di tale diritto, in quanto ilrapporto continuativo esistente tra le parti era ancora in attoalla data della domanda, e non era stato allegato e provato cheesso fosse cessato in corso di giudizio.La Corte territoriale ha altresì condannato il Ministero dellagiustizia al pagamento in favore dell’INPS, convenuto in giudizioNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026fin dal primo grado, dei contributi previdenziali dovuti sulleanzidette differenze retributive nei limiti dell’intervenutaprescrizione quinquennale.3.

Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi diimpugnazione, illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.4.

All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Ministero dellagiustizia, il quale ha depositato a tal fine controricorso.5.

Anche l’INPS ha depositato controricorso, con il quale hadichiarato di rimettersi alla valutazione della Corte per quantoriguarda la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalricorrente, ed ha chiesto, per l’ipotesi di riconoscimento dellafondatezza delle sue pretese retributive azionate nei confrontidel datore di lavoro, che venisse riconosciuto altresì ilconseguente obbligo del pagamento della contribuzione dovutae delle sanzioni civili, nei limiti del termine di prescrizionestabilito dall’ordinamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente hacensurato la sentenza impugnata deducendo la violazione efalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchédell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e, perquanto di ragione, l’omesso esame di circostanze documentali,pacifiche, e non contestate che avevano formato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Con tale mezzo di critica il ricorrente ha dedotto che la Corteterritoriale ha erroneamente escluso la debenza del T.F.R.,ignorando «che tra le Parti sussisteva un patto diNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026conglobamento ex lege sulla base del quale il TFR venivaerogato mensilmente – come comprovato dalle buste pagaversate in atti – sicché, in relazione ai riconosciuti adeguamenticontrattuali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alle relative differenzeretributive anche a tale titolo.

Tant’è che il Ministero dellaGiustizia – nei propri scritti difensivi – non ha mai contestato ilconglobamento del TFR nella retribuzione mensilmentecorrisposta».2.

Tale motivo è inammissibile, in quanto introduce unaquestione nuova, mai dedotta prima, richiedente accertamentidi fatto che non è possibile esperire in questa sede.3.

Nella sentenza impugnata invero non vi è alcun riferimentoal fatto che le parti abbiano discusso, sia in primo che in secondogrado di giudizio, dell’esistenza di un non meglio definito«accordo (legale) di conglobamento che, proprio in quantoproveniente dal Ministero della Giustizia, prevede, nellafattispecie, l’erogazione mensile della quota (maturata) di TFR,in costanza di svolgimento dell’attività lavorativa».La sentenza anzidetta, riguardo al T.F.R., si è infatti limitata adaffermare che esso non poteva essere riconosciuto all’odiernoricorrente per le ragioni evidenziate al punto 1 dei Fatti di causa,e che l’avvicinamento del lavoro penitenziario a quello svoltonella società libera, desumibile dalla modifica dell’art. 20,comma 3, della legge n. 354 del 1975 ad opera dell’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 124/2018, doveva indurreall’applicazione al primo di tutte le regole del lavoro ordinario,ivi compresa quella dell’insorgenza del credito per il T.F.R.solamente al termine del rapporto di lavoro.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/20264.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,recentemente ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025,qualora una questione giuridica - implicante un accertamentodi fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa.L’odierno ricorrente non si è attenuto a tali insegnamenti, nonavendo dedotto di avere introdotto la questione relativaall’esistenza del predetto accordo in precedenti atti o fasi delgiudizio.5.

Il conglobamento non è peraltro desumibile dalla solacircostanza, dedotta in ricorso, per cui nelle buste paga mensilifigura l’indicazione di una quota corrisposta a titolo di«anzianità», essendo necessaria a tal fine l’indicazione dellefonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stessosarebbe stato operato.L’indicazione delle fonti non è mai stata fornita, nonostante cheessa fosse tanto più necessaria nel momento in cui, in ricorso,si è dedotto che il conglobamento costituiva l’oggetto di unaccordo, o di una prassi in deroga alle disposizioni dell’art. 2120c.c., le quali in realtà prevedono la corresponsione del T.F.R.unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoroNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026o, al più, mediante anticipazioni da corrispondere una tantum,al ricorrere di determinate condizioni, e non già da accreditarsimensilmente in via continuativa senza una specifica causalegiustificativa (v. in proposito Cass. n. 13525 del 20/05/2025).6.

Né può ritenersi sufficiente indicazione della fonte di taleconglobamento la menzione della nota del Ministero dellaGiustizia di data 10.11.1993, il cui contenuto - in violazione delprincipio di specificità e completezza del ricorso per cassazione- non è stato riprodotto nel ricorso, se non per un minimostralcio che non consente però di risalire alla dedotta «evidentesussistenza tra le parti di un accordo (legale)» per conglobarenella retribuzione mensile la quota di T.F.R., che invece, ai sensidell’art. 2120 c.c., deve essere accantonata mensilmente.7.

L’esistenza di un accordo di conglobamento introduce inoltre,come già detto, una questione che richiede accertamenti infatto, se solo si considera che essa implica la necessità di unaverifica delle buste paga prodotte in giudizio, richiesta dal fattoche in esse - come desumibile da quella riprodotta nel corpo delricorso, ma asseritamente uguale alle altre depositate in giudizio– figurano, alla «terzultima colonna del primo riquadro», ed alla«terza voce degli emolumenti liquidati», importi diversi tra loro,la cui ragione deve necessariamente valutarsi alla luce dispecifiche deduzioni che però, sino ad oggi, non sono state maisvolte.8.

Per le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso risultainammissibile, considerando altresì che il fatto decisivo di cui ilricorrente ha assunto l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360,Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c. non risulta essere stato mai oggetto didiscussione tra le parti.9.

La mancata deduzione nei precedenti gradi di giudizio delpredetto accordo di conglobamento impedisce poi di ritenereche la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere escluso il conglobamentoin questione e per non averlo rilevato in base alla mancatacontestazione della controparte ed alla già richiamata nota delMinistero della Giustizia del 10.11.1993.10.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art.24 Cost. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,per l’erronea compensazione delle spese di lite dei precedentigradi di giudizio disposta dalla sentenza impugnata, in ragionedel recente orientamento della Suprema Corte in merito allaquestione della decorrenza del termine di prescrizione inrelazione all’unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, sullaquale si erano registrate divergenti decisioni nellagiurisprudenza di merito ed anche di legittimità.11.

Il motivo è infondato, considerato che l’esistenza di contrastidi giurisprudenza in ordine alla questione, o alle questioni,oggetto di giudizio integra una delle gravi ragioni per le quali èpossibile, anche a seguito della citata sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018, disporre la compensazione dellespese processuali, come pure deve dirsi per il consolidamentoNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026di un orientamento giurisprudenziale rispetto ad altri precedentidi diverso segno, circostanza verificatasi nel caso in esame.12.

A fronte di una sentenza di primo grado del 24.05.2023, cheaveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente proprio inragione della maturata prescrizione del diritto vantato, assumerilievo dirimente il definitivo consolidarsi solo nel 2024dell’orientamento di legittimità che ha stabilito una decorrenzadi detta prescrizione tale da consentire di ribaltare l’esito dellamedesima sentenza, e da giustificare quindi la resistenzaspiegata dalla controparte prima di detto consolidamento.13.

La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del Ministero dellaGiustizia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo.14.

Per quanto concerne invece la regolazione delle spese neiconfronti dell’INPS, esse vanno compensate, in ragionedell’atteggiamento “neutro” assunto dallo stesso, che hadichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte, facendovalere l’obbligo di una maggior contribuzione a caricodell’amministrazione controricorrente solo per l’eventualità diun accoglimento del ricorso.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E LavorocarcerarioSEZIONE LAVOROR.G.N. 14641/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14641-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;307 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza n. 4500/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/01/2025 R.G.N. 2967/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha riformato la decisione del Tribunale della stessa sedeche aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della giustizia per ottenerel’adeguamento, ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, dellaretribuzione spettante per il lavoro carcerario dallo stessoprestato in maniera continuativa dal mese di agosto 2002 almese di ottobre 2021.La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questogiudizio di legittimità, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il suo diritto ad ottenerel’adeguamento richiesto sino al mese di maggio 2016,condannando il Ministero della giustizia al pagamento dellerelative differenze retributive, in ragione dell’unicità econtinuativa del rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso el’amministrazione penitenziaria, ma ha escluso da tali differenzela somma richiesta a titolo di trattamento di fine rapporto(T.F.R.), affermando l’inesigibilità di tale diritto, in quanto ilrapporto continuativo esistente tra le parti era ancora in attoalla data della domanda, e non era stato allegato e provato cheesso fosse cessato in corso di giudizio.La Corte territoriale ha altresì condannato il Ministero dellagiustizia al pagamento in favore dell’INPS, convenuto in giudizioNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026fin dal primo grado, dei contributi previdenziali dovuti sulleanzidette differenze retributive nei limiti dell’intervenutaprescrizione quinquennale.3.

Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi diimpugnazione, illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.4.

All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Ministero dellagiustizia, il quale ha depositato a tal fine controricorso.5.

Anche l’INPS ha depositato controricorso, con il quale hadichiarato di rimettersi alla valutazione della Corte per quantoriguarda la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalricorrente, ed ha chiesto, per l’ipotesi di riconoscimento dellafondatezza delle sue pretese retributive azionate nei confrontidel datore di lavoro, che venisse riconosciuto altresì ilconseguente obbligo del pagamento della contribuzione dovutae delle sanzioni civili, nei limiti del termine di prescrizionestabilito dall’ordinamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente hacensurato la sentenza impugnata deducendo la violazione efalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchédell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e, perquanto di ragione, l’omesso esame di circostanze documentali,pacifiche, e non contestate che avevano formato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Con tale mezzo di critica il ricorrente ha dedotto che la Corteterritoriale ha erroneamente escluso la debenza del T.F.R.,ignorando «che tra le Parti sussisteva un patto diNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026conglobamento ex lege sulla base del quale il TFR venivaerogato mensilmente – come comprovato dalle buste pagaversate in atti – sicché, in relazione ai riconosciuti adeguamenticontrattuali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alle relative differenzeretributive anche a tale titolo.

Tant’è che il Ministero dellaGiustizia – nei propri scritti difensivi – non ha mai contestato ilconglobamento del TFR nella retribuzione mensilmentecorrisposta».2.

Tale motivo è inammissibile, in quanto introduce unaquestione nuova, mai dedotta prima, richiedente accertamentidi fatto che non è possibile esperire in questa sede.3.

Nella sentenza impugnata invero non vi è alcun riferimentoal fatto che le parti abbiano discusso, sia in primo che in secondogrado di giudizio, dell’esistenza di un non meglio definito«accordo (legale) di conglobamento che, proprio in quantoproveniente dal Ministero della Giustizia, prevede, nellafattispecie, l’erogazione mensile della quota (maturata) di TFR,in costanza di svolgimento dell’attività lavorativa».La sentenza anzidetta, riguardo al T.F.R., si è infatti limitata adaffermare che esso non poteva essere riconosciuto all’odiernoricorrente per le ragioni evidenziate al punto 1 dei Fatti di causa,e che l’avvicinamento del lavoro penitenziario a quello svoltonella società libera, desumibile dalla modifica dell’art. 20,comma 3, della legge n. 354 del 1975 ad opera dell’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 124/2018, doveva indurreall’applicazione al primo di tutte le regole del lavoro ordinario,ivi compresa quella dell’insorgenza del credito per il T.F.R.solamente al termine del rapporto di lavoro.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/20264.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,recentemente ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025,qualora una questione giuridica - implicante un accertamentodi fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa.L’odierno ricorrente non si è attenuto a tali insegnamenti, nonavendo dedotto di avere introdotto la questione relativaall’esistenza del predetto accordo in precedenti atti o fasi delgiudizio.5.

Il conglobamento non è peraltro desumibile dalla solacircostanza, dedotta in ricorso, per cui nelle buste paga mensilifigura l’indicazione di una quota corrisposta a titolo di«anzianità», essendo necessaria a tal fine l’indicazione dellefonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stessosarebbe stato operato.L’indicazione delle fonti non è mai stata fornita, nonostante cheessa fosse tanto più necessaria nel momento in cui, in ricorso,si è dedotto che il conglobamento costituiva l’oggetto di unaccordo, o di una prassi in deroga alle disposizioni dell’art. 2120c.c., le quali in realtà prevedono la corresponsione del T.F.R.unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoroNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026o, al più, mediante anticipazioni da corrispondere una tantum,al ricorrere di determinate condizioni, e non già da accreditarsimensilmente in via continuativa senza una specifica causalegiustificativa (v. in proposito Cass. n. 13525 del 20/05/2025).6.

Né può ritenersi sufficiente indicazione della fonte di taleconglobamento la menzione della nota del Ministero dellaGiustizia di data 10.11.1993, il cui contenuto - in violazione delprincipio di specificità e completezza del ricorso per cassazione- non è stato riprodotto nel ricorso, se non per un minimostralcio che non consente però di risalire alla dedotta «evidentesussistenza tra le parti di un accordo (legale)» per conglobarenella retribuzione mensile la quota di T.F.R., che invece, ai sensidell’art. 2120 c.c., deve essere accantonata mensilmente.7.

L’esistenza di un accordo di conglobamento introduce inoltre,come già detto, una questione che richiede accertamenti infatto, se solo si considera che essa implica la necessità di unaverifica delle buste paga prodotte in giudizio, richiesta dal fattoche in esse - come desumibile da quella riprodotta nel corpo delricorso, ma asseritamente uguale alle altre depositate in giudizio– figurano, alla «terzultima colonna del primo riquadro», ed alla«terza voce degli emolumenti liquidati», importi diversi tra loro,la cui ragione deve necessariamente valutarsi alla luce dispecifiche deduzioni che però, sino ad oggi, non sono state maisvolte.8.

Per le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso risultainammissibile, considerando altresì che il fatto decisivo di cui ilricorrente ha assunto l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360,Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c. non risulta essere stato mai oggetto didiscussione tra le parti.9.

La mancata deduzione nei precedenti gradi di giudizio delpredetto accordo di conglobamento impedisce poi di ritenereche la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere escluso il conglobamentoin questione e per non averlo rilevato in base alla mancatacontestazione della controparte ed alla già richiamata nota delMinistero della Giustizia del 10.11.1993.10.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art.24 Cost. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,per l’erronea compensazione delle spese di lite dei precedentigradi di giudizio disposta dalla sentenza impugnata, in ragionedel recente orientamento della Suprema Corte in merito allaquestione della decorrenza del termine di prescrizione inrelazione all’unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, sullaquale si erano registrate divergenti decisioni nellagiurisprudenza di merito ed anche di legittimità.11.

Il motivo è infondato, considerato che l’esistenza di contrastidi giurisprudenza in ordine alla questione, o alle questioni,oggetto di giudizio integra una delle gravi ragioni per le quali èpossibile, anche a seguito della citata sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018, disporre la compensazione dellespese processuali, come pure deve dirsi per il consolidamentoNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026di un orientamento giurisprudenziale rispetto ad altri precedentidi diverso segno, circostanza verificatasi nel caso in esame.12.

A fronte di una sentenza di primo grado del 24.05.2023, cheaveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente proprio inragione della maturata prescrizione del diritto vantato, assumerilievo dirimente il definitivo consolidarsi solo nel 2024dell’orientamento di legittimità che ha stabilito una decorrenzadi detta prescrizione tale da consentire di ribaltare l’esito dellamedesima sentenza, e da giustificare quindi la resistenzaspiegata dalla controparte prima di detto consolidamento.13.

La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del Ministero dellaGiustizia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo.14.

Per quanto concerne invece la regolazione delle spese neiconfronti dell’INPS, esse vanno compensate, in ragionedell’atteggiamento “neutro” assunto dallo stesso, che hadichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte, facendovalere l’obbligo di una maggior contribuzione a caricodell’amministrazione controricorrente solo per l’eventualità diun accoglimento del ricorso.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso erigetta il secondo; condanna parte ricorrente al pagamento infavore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026Compensa interamente le spese di giudizio tra l’INPS e le altreparti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso erigetta il secondo; condanna parte ricorrente al pagamento infavore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026Compensa interamente le spese di giudizio tra l’INPS e le altreparti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14641-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026      GENERALE DELLO STATO;307 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza n. 4500/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/01/2025 R.G.N. 2967/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha riformato la decisione del Tribunale della stessa sedeche aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della giustizia per ottenerel’adeguamento, ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, dellaretribuzione spettante per il lavoro carcerario dallo stessoprestato in maniera continuativa dal mese di agosto 2002 almese di ottobre 2021.La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questogiudizio di legittimità, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il suo diritto ad ottenerel’adeguamento richiesto sino al mese di maggio 2016,condannando il Ministero della giustizia al pagamento dellerelative differenze retributive, in ragione dell’unicità econtinuativa del rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso el’amministrazione penitenziaria, ma ha escluso da tali differenzela somma richiesta a titolo di trattamento di fine rapporto(T.F.R.), affermando l’inesigibilità di tale diritto, in quanto ilrapporto continuativo esistente tra le parti era ancora in attoalla data della domanda, e non era stato allegato e provato cheesso  fosse cessato in corso di giudizio.La Corte territoriale ha altresì condannato il Ministero dellagiustizia al pagamento in favore dell’INPS, convenuto in giudizioNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026fin dal primo grado, dei contributi previdenziali dovuti sulleanzidette differenze retributive nei limiti dell’intervenutaprescrizione quinquennale.3. Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi diimpugnazione, illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.4. All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Ministero dellagiustizia, il quale ha depositato a tal fine controricorso.5. Anche l’INPS ha depositato controricorso, con il quale hadichiarato di rimettersi alla valutazione della Corte per quantoriguarda la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalricorrente, ed ha chiesto, per l’ipotesi di riconoscimento dellafondatezza delle sue pretese retributive azionate nei confrontidel datore di lavoro, che venisse riconosciuto altresì ilconseguente obbligo del pagamento della contribuzione dovutae delle sanzioni civili, nei limiti del termine di prescrizionestabilito dall’ordinamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente hacensurato la sentenza impugnata deducendo la violazione efalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchédell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e, perquanto di ragione, l’omesso esame di circostanze documentali,pacifiche, e non contestate che avevano formato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Con tale mezzo di critica il ricorrente ha dedotto che la Corteterritoriale ha erroneamente escluso la debenza del T.F.R.,ignorando «che tra le Parti sussisteva un patto diNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026conglobamento ex lege sulla base del quale il TFR venivaerogato mensilmente – come comprovato dalle buste pagaversate in atti – sicché, in relazione ai riconosciuti adeguamenticontrattuali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alle relative differenzeretributive anche a tale titolo. Tant’è che il Ministero dellaGiustizia – nei propri scritti difensivi – non ha mai contestato ilconglobamento del TFR nella retribuzione mensilmentecorrisposta».2. Tale motivo è inammissibile, in quanto introduce unaquestione nuova, mai dedotta prima, richiedente accertamentidi fatto che non è possibile esperire in questa sede.3. Nella sentenza impugnata invero non vi è alcun riferimentoal fatto che le parti abbiano discusso, sia in primo che in secondogrado di giudizio, dell’esistenza di un non meglio definito«accordo (legale) di conglobamento che, proprio in quantoproveniente dal Ministero della Giustizia, prevede, nellafattispecie, l’erogazione mensile della quota (maturata) di TFR,in costanza di svolgimento dell’attività lavorativa».La sentenza anzidetta, riguardo al T.F.R., si è infatti limitata adaffermare che esso non poteva essere riconosciuto all’odiernoricorrente per le ragioni evidenziate al punto 1 dei Fatti di causa,e che l’avvicinamento del lavoro penitenziario a quello svoltonella società libera, desumibile dalla modifica dell’art. 20,comma 3, della legge n. 354 del 1975 ad opera dell’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 124/2018, doveva indurreall’applicazione al primo di tutte le regole del lavoro ordinario,ivi compresa quella dell’insorgenza del credito per il   T.F.R.solamente al termine del rapporto di lavoro.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/20264. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,recentemente ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025,qualora una questione giuridica  - implicante un accertamentodi fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa.L’odierno ricorrente non si è attenuto a tali insegnamenti, nonavendo dedotto di avere introdotto la questione relativaall’esistenza del predetto accordo in precedenti atti o fasi delgiudizio.5. Il conglobamento non è peraltro desumibile dalla solacircostanza, dedotta in ricorso, per cui nelle buste paga mensilifigura l’indicazione di una quota corrisposta a titolo di«anzianità», essendo necessaria a tal fine l’indicazione dellefonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stessosarebbe stato operato.L’indicazione delle fonti non è mai stata fornita, nonostante cheessa fosse tanto più necessaria nel momento in cui, in ricorso,si è dedotto che il conglobamento costituiva l’oggetto di unaccordo, o di una prassi in deroga alle disposizioni dell’art. 2120c.c., le quali in realtà prevedono la corresponsione del T.F.R.unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoroNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026o, al più, mediante anticipazioni da corrispondere una tantum,al ricorrere di determinate condizioni, e non già da accreditarsimensilmente in via continuativa senza una specifica causalegiustificativa (v. in proposito Cass. n. 13525 del 20/05/2025).6. Né può ritenersi sufficiente indicazione della fonte di taleconglobamento la menzione della nota del Ministero dellaGiustizia di data 10.11.1993, il cui contenuto - in violazione delprincipio di specificità e completezza del ricorso per cassazione- non è stato riprodotto nel ricorso, se non per un minimostralcio che non consente però di risalire alla dedotta «evidentesussistenza tra le parti di un accordo (legale)» per conglobarenella retribuzione mensile la quota di T.F.R., che invece, ai sensidell’art. 2120 c.c., deve essere accantonata mensilmente.7. L’esistenza di un accordo di conglobamento introduce inoltre,come già detto,  una questione che richiede accertamenti infatto, se solo si considera che essa implica la necessità di unaverifica delle buste paga prodotte in giudizio, richiesta dal fattoche in esse - come desumibile da quella riprodotta nel corpo delricorso, ma asseritamente uguale alle altre depositate in giudizio– figurano, alla «terzultima colonna del primo riquadro», ed alla«terza voce degli emolumenti liquidati», importi diversi tra loro,la cui ragione deve necessariamente valutarsi alla luce dispecifiche deduzioni che però, sino ad oggi, non sono state maisvolte.8. Per le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso risultainammissibile, considerando altresì che il fatto decisivo di cui ilricorrente ha assunto l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360,Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c. non risulta essere stato mai oggetto didiscussione tra le parti.9. La mancata deduzione nei precedenti gradi di giudizio delpredetto accordo di conglobamento impedisce poi di ritenereche la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere escluso il conglobamentoin questione e per non averlo rilevato in base alla mancatacontestazione della controparte ed alla già richiamata nota delMinistero della Giustizia del 10.11.1993.10. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art.24 Cost. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,per l’erronea compensazione delle spese di lite dei precedentigradi di giudizio disposta dalla sentenza impugnata, in ragionedel recente orientamento della Suprema Corte in merito allaquestione della decorrenza del termine di prescrizione inrelazione all’unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, sullaquale si erano registrate divergenti decisioni nellagiurisprudenza di merito ed anche di legittimità.11. Il motivo è infondato, considerato che l’esistenza di contrastidi giurisprudenza in ordine alla questione, o alle questioni,oggetto di giudizio integra una delle gravi ragioni per le quali èpossibile, anche a seguito della citata sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018, disporre la compensazione dellespese processuali, come pure deve dirsi per il consolidamentoNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026di un orientamento giurisprudenziale rispetto ad altri precedentidi diverso segno, circostanza verificatasi nel caso in esame.12. A fronte di una sentenza di primo grado del 24.05.2023, cheaveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente proprio inragione della maturata prescrizione del diritto vantato, assumerilievo dirimente il definitivo consolidarsi solo nel 2024dell’orientamento di legittimità che ha stabilito una decorrenzadi detta prescrizione tale da consentire di ribaltare l’esito dellamedesima sentenza, e da giustificare quindi la resistenzaspiegata dalla controparte prima di detto consolidamento.13. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del Ministero dellaGiustizia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo.14. Per quanto concerne invece la regolazione delle spese neiconfronti dell’INPS, esse vanno compensate, in ragionedell’atteggiamento “neutro” assunto dallo stesso, che hadichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte, facendovalere l’obbligo di una maggior contribuzione a caricodell’amministrazione controricorrente solo per l’eventualità diun accoglimento del ricorso.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  LavorocarcerarioSEZIONE LAVOROR.G.N. 14641/2025Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 14641-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026      GENERALE DELLO STATO;307 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza n. 4500/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/01/2025 R.G.N. 2967/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello diRoma ha riformato la decisione del Tribunale della stessa sedeche aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del Ministero della giustizia per ottenerel’adeguamento, ex art. 22 della legge n. 354 del 1975, dellaretribuzione spettante per il lavoro carcerario dallo stessoprestato in maniera continuativa dal mese di agosto 2002 almese di ottobre 2021.La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo in questogiudizio di legittimità, in parziale accoglimento dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il suo diritto ad ottenerel’adeguamento richiesto sino al mese di maggio 2016,condannando il Ministero della giustizia al pagamento dellerelative differenze retributive, in ragione dell’unicità econtinuativa del rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso el’amministrazione penitenziaria, ma ha escluso da tali differenzela somma richiesta a titolo di trattamento di fine rapporto(T.F.R.), affermando l’inesigibilità di tale diritto, in quanto ilrapporto continuativo esistente tra le parti era ancora in attoalla data della domanda, e non era stato allegato e provato cheesso  fosse cessato in corso di giudizio.La Corte territoriale ha altresì condannato il Ministero dellagiustizia al pagamento in favore dell’INPS, convenuto in giudizioNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026fin dal primo grado, dei contributi previdenziali dovuti sulleanzidette differenze retributive nei limiti dell’intervenutaprescrizione quinquennale.3. Avverso la decisione della Corte territoriale ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi diimpugnazione, illustrati da memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.4. All’accoglimento di tale ricorso ha resistito il Ministero dellagiustizia, il quale ha depositato a tal fine controricorso.5. Anche l’INPS ha depositato controricorso, con il quale hadichiarato di rimettersi alla valutazione della Corte per quantoriguarda la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dalricorrente, ed ha chiesto, per l’ipotesi di riconoscimento dellafondatezza delle sue pretese retributive azionate nei confrontidel datore di lavoro, che venisse riconosciuto altresì ilconseguente obbligo del pagamento della contribuzione dovutae delle sanzioni civili, nei limiti del termine di prescrizionestabilito dall’ordinamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente hacensurato la sentenza impugnata deducendo la violazione efalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchédell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e, perquanto di ragione, l’omesso esame di circostanze documentali,pacifiche, e non contestate che avevano formato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Con tale mezzo di critica il ricorrente ha dedotto che la Corteterritoriale ha erroneamente escluso la debenza del T.F.R.,ignorando «che tra le Parti sussisteva un patto diNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026conglobamento ex lege sulla base del quale il TFR venivaerogato mensilmente – come comprovato dalle buste pagaversate in atti – sicché, in relazione ai riconosciuti adeguamenticontrattuali, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto alle relative differenzeretributive anche a tale titolo. Tant’è che il Ministero dellaGiustizia – nei propri scritti difensivi – non ha mai contestato ilconglobamento del TFR nella retribuzione mensilmentecorrisposta».2. Tale motivo è inammissibile, in quanto introduce unaquestione nuova, mai dedotta prima, richiedente accertamentidi fatto che non è possibile esperire in questa sede.3. Nella sentenza impugnata invero non vi è alcun riferimentoal fatto che le parti abbiano discusso, sia in primo che in secondogrado di giudizio, dell’esistenza di un non meglio definito«accordo (legale) di conglobamento che, proprio in quantoproveniente dal Ministero della Giustizia, prevede, nellafattispecie, l’erogazione mensile della quota (maturata) di TFR,in costanza di svolgimento dell’attività lavorativa».La sentenza anzidetta, riguardo al T.F.R., si è infatti limitata adaffermare che esso non poteva essere riconosciuto all’odiernoricorrente per le ragioni evidenziate al punto 1 dei Fatti di causa,e che l’avvicinamento del lavoro penitenziario a quello svoltonella società libera, desumibile dalla modifica dell’art. 20,comma 3, della legge n. 354 del 1975 ad opera dell’art. 2,comma 1, del d.lgs. n. 124/2018, doveva indurreall’applicazione al primo di tutte le regole del lavoro ordinario,ivi compresa quella dell’insorgenza del credito per il   T.F.R.solamente al termine del rapporto di lavoro.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/20264. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,recentemente ribadito da Cass. n. 3473 del 11/02/2025,qualora una questione giuridica  - implicante un accertamentodi fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale attodel giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa.L’odierno ricorrente non si è attenuto a tali insegnamenti, nonavendo dedotto di avere introdotto la questione relativaall’esistenza del predetto accordo in precedenti atti o fasi delgiudizio.5. Il conglobamento non è peraltro desumibile dalla solacircostanza, dedotta in ricorso, per cui nelle buste paga mensilifigura l’indicazione di una quota corrisposta a titolo di«anzianità», essendo necessaria a tal fine l’indicazione dellefonti, convenzionali o legali, sulla base delle quali lo stessosarebbe stato operato.L’indicazione delle fonti non è mai stata fornita, nonostante cheessa fosse tanto più necessaria nel momento in cui, in ricorso,si è dedotto che il conglobamento costituiva l’oggetto di unaccordo, o di una prassi in deroga alle disposizioni dell’art. 2120c.c., le quali in realtà prevedono la corresponsione del T.F.R.unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoroNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026o, al più, mediante anticipazioni da corrispondere una tantum,al ricorrere di determinate condizioni, e non già da accreditarsimensilmente in via continuativa senza una specifica causalegiustificativa (v. in proposito Cass. n. 13525 del 20/05/2025).6. Né può ritenersi sufficiente indicazione della fonte di taleconglobamento la menzione della nota del Ministero dellaGiustizia di data 10.11.1993, il cui contenuto - in violazione delprincipio di specificità e completezza del ricorso per cassazione- non è stato riprodotto nel ricorso, se non per un minimostralcio che non consente però di risalire alla dedotta «evidentesussistenza tra le parti di un accordo (legale)» per conglobarenella retribuzione mensile la quota di T.F.R., che invece, ai sensidell’art. 2120 c.c., deve essere accantonata mensilmente.7. L’esistenza di un accordo di conglobamento introduce inoltre,come già detto,  una questione che richiede accertamenti infatto, se solo si considera che essa implica la necessità di unaverifica delle buste paga prodotte in giudizio, richiesta dal fattoche in esse - come desumibile da quella riprodotta nel corpo delricorso, ma asseritamente uguale alle altre depositate in giudizio– figurano, alla «terzultima colonna del primo riquadro», ed alla«terza voce degli emolumenti liquidati», importi diversi tra loro,la cui ragione deve necessariamente valutarsi alla luce dispecifiche deduzioni che però, sino ad oggi, non sono state maisvolte.8. Per le ragioni evidenziate, il motivo di ricorso risultainammissibile, considerando altresì che il fatto decisivo di cui ilricorrente ha assunto l’omesso esame ai fini di cui all’art. 360,Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c. non risulta essere stato mai oggetto didiscussione tra le parti.9. La mancata deduzione nei precedenti gradi di giudizio delpredetto accordo di conglobamento impedisce poi di ritenereche la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere escluso il conglobamentoin questione e per non averlo rilevato in base alla mancatacontestazione della controparte ed alla già richiamata nota delMinistero della Giustizia del 10.11.1993.10. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art.24 Cost. e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018,per l’erronea compensazione delle spese di lite dei precedentigradi di giudizio disposta dalla sentenza impugnata, in ragionedel recente orientamento della Suprema Corte in merito allaquestione della decorrenza del termine di prescrizione inrelazione all’unitarietà del rapporto di lavoro del detenuto, sullaquale si erano registrate divergenti decisioni nellagiurisprudenza di merito ed anche di legittimità.11. Il motivo è infondato, considerato che l’esistenza di contrastidi giurisprudenza in ordine alla questione, o alle questioni,oggetto di giudizio integra una delle gravi ragioni per le quali èpossibile, anche a seguito della citata sentenza della Cortecostituzionale n. 77/2018, disporre la compensazione dellespese processuali, come pure deve dirsi per il consolidamentoNumero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026di un orientamento giurisprudenziale rispetto ad altri precedentidi diverso segno, circostanza verificatasi nel caso in esame.12. A fronte di una sentenza di primo grado del 24.05.2023, cheaveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente proprio inragione della maturata prescrizione del diritto vantato, assumerilievo dirimente il definitivo consolidarsi solo nel 2024dell’orientamento di legittimità che ha stabilito una decorrenzadi detta prescrizione tale da consentire di ribaltare l’esito dellamedesima sentenza, e da giustificare quindi la resistenzaspiegata dalla controparte prima di detto consolidamento.13. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del Ministero dellaGiustizia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate comein dispositivo.14. Per quanto concerne invece la regolazione delle spese neiconfronti dell’INPS, esse vanno compensate, in ragionedell’atteggiamento “neutro” assunto dallo stesso, che hadichiarato di rimettersi alle valutazioni della Corte, facendovalere l’obbligo di una maggior contribuzione a caricodell’amministrazione controricorrente solo per l’eventualità diun accoglimento del ricorso. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso erigetta il secondo; condanna parte ricorrente al pagamento infavore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026Compensa interamente le spese di giudizio tra l’INPS e le altreparti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso erigetta il secondo; condanna parte ricorrente al pagamento infavore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Numero registro generale 14641/2025Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 7027/2026Data pubblicazione 24/03/2026Compensa interamente le spese di giudizio tra l’INPS e le altreparti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07027/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris