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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 1994

Cassazione n. 07524/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1994 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17/05/2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 26/06/2016 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. proc. pen., della somma di euro 28.500,00 trovata nella disponibilità del suindicato indagato in esito a perquisizione domiciliare.2.

Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo difensore di fiducia formulando due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191, 321 e 415 bis c.p.p.

Lamenta che il provvedimento in questione era stato adottato sulla scorta di accertamenti patrimoniali compiuti dalla P.G. in data 17 Settembre 2020, successivamente alla emissione da parte dell'Ufficio di Procura dell'avviso di conclusioni delle indagini intervento il 4 Settembre 2020.

Assume che priva di rilevo era l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe potuto fare valere le sue difese all' udienza tenutasi in data 9 aprile 2021 in quanto tale procedimento riguardava il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione conclusosi con declaratoria di inefficacia del provvedimento per omessa notifica del decreto di comparizione parti sicchè l'indagato non aveva alcun interesse a fare valere la questione della inutilizzabilità.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art.240 bis c.p.

Rileva che la motivazione era gravemente illogica nella parte in cui il tribunale aveva fondato il provvedimento ablativo sulla sproporzione dei redditi dichiarati risultati dagli accertamenti patrimoniali e l' ammontare della somma rinvenuta omettendo di valutare le specifiche censure in ordine agli introiti vantati dal ricorrente (il prestito personale di euro 6.000,00 rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA], l' accredito di euro 1.900,00 operato dalla Generali Italia S.p.A. per un risarcimento danni da sinistro stradale; euro 13.000,00 pari alle elargizioni della nonna sig.ra Guarracino comprovate giusta documentazione versata in atti). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti patrimoniali di P.G. del 17 settembre 2020 compiuti dopo l'emissione del avviso di conclusione delle indagini preliminari, è immune da censure dovendosi in questa sede dare continuità al condivisibile orientamento secondo cui non sussiste l'inutilizzabilità degli atti di indagine quando si tratti di attività integrativa successiva all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa. (Sez. 4 - , Sentenza n. 8085 del 08/11/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275150 — 01 Nel caso in esame risulta, invero, che l'indagato ha avuto modo di esaminare la relativa documentazione e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa sicchè non sussiste il lamentato vizio.3.

Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti e, comunque, è da ritenere manifestamente infondato.

3.1. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" il che rende non sottoponibili a questa Corte Suprema e quindi ipso facto inammissibili le doglianze espressamente indicate in entrambi i profili di ricorso come "illogicità della motivazione" ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710).

Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez.

Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.

3.2. Orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che parte ricorrente cerca di confutare le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale deducendo non violazioni di legge ma vizi che attengono ad una non corretta lettura delle complessive emergenze istruttorie quanto alla ricostruzione delle capacità reddituali dell'indagato.

Sennonché si deve replicare che il Tribunale ha motivato con argomentazioni che non sono né gravemente carenti né meramente apparenti in ordine alla assenza di prova della provenienza lecita delle somme in questione chiarendo che, valutate anche le precarie condizioni economiche del nucleo familiare e tenuto conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna spiegazione convincente circa la legittima provenienza della somma in questione, la documentazione prodotta (e richiamata nell' odierno ricorso) era del tutto inidonea a comprovare la lecita riferibilità delle somme al ricorrente (v. ff. 6/7).

Tanto basta per ritenere la manifesta infondatezza delle censure avanzate in quanto nessuna delle argomentazioni addotte dal ricorrente è tale inficiare le conclusioni cui è pervenuto il tribunale, trattandosi, quindi, di deduzioni non compatibili con il vizio di violazione di legge, unico deducibile in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1994 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17/05/2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 26/06/2016 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. proc. pen., della somma di euro 28.500,00 trovata nella disponibilità del suindicato indagato in esito a perquisizione domiciliare.2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo difensore di fiducia formulando due motivi. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191, 321 e 415 bis c.p.p. Lamenta che il provvedimento in questione era stato adottato sulla scorta di accertamenti patrimoniali compiuti dalla P.G. in data 17 Settembre 2020, successivamente alla emissione da parte dell'Ufficio di Procura dell'avviso di conclusioni delle indagini intervento il 4 Settembre 2020. Assume che priva di rilevo era l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe potuto fare valere le sue difese all' udienza tenutasi in data 9 aprile 2021 in quanto tale procedimento riguardava il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione conclusosi con declaratoria di inefficacia del provvedimento per omessa notifica del decreto di comparizione parti sicchè l'indagato non aveva alcun interesse a fare valere la questione della inutilizzabilità. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art.240 bis c.p. Rileva che la motivazione era gravemente illogica nella parte in cui il tribunale aveva fondato il provvedimento ablativo sulla sproporzione dei redditi dichiarati risultati dagli accertamenti patrimoniali e l' ammontare della somma rinvenuta omettendo di valutare le specifiche censure in ordine agli introiti vantati dal ricorrente (il prestito personale di euro 6.000,00 rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA], l' accredito di euro 1.900,00 operato dalla Generali Italia S.p.A. per un risarcimento danni da sinistro stradale; euro 13.000,00 pari alle elargizioni della nonna sig.ra Guarracino comprovate giusta documentazione versata in atti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti patrimoniali di P.G. del 17 settembre 2020 compiuti dopo l'emissione del avviso di conclusione delle indagini preliminari, è immune da censure dovendosi in questa sede dare continuità al condivisibile orientamento secondo cui non sussiste l'inutilizzabilità degli atti di indagine quando si tratti di attività integrativa successiva all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa. (Sez. 4 - , Sentenza n. 8085 del 08/11/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275150 — 01 Nel caso in esame risulta, invero, che l'indagato ha avuto modo di esaminare la relativa documentazione e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa sicchè non sussiste il lamentato vizio.3. Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti e, comunque, è da ritenere manifestamente infondato. 3.1. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" il che rende non sottoponibili a questa Corte Suprema e quindi ipso facto inammissibili le doglianze espressamente indicate in entrambi i profili di ricorso come "illogicità della motivazione" ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. 3.2. Orbene, nel caso di specie, è del tutto evidente che parte ricorrente cerca di confutare le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale deducendo non violazioni di legge ma vizi che attengono ad una non corretta lettura delle complessive emergenze istruttorie quanto alla ricostruzione delle capacità reddituali dell'indagato. Sennonché si deve replicare che il Tribunale ha motivato con argomentazioni che non sono né gravemente carenti né meramente apparenti in ordine alla assenza di prova della provenienza lecita delle somme in questione chiarendo che, valutate anche le precarie condizioni economiche del nucleo familiare e tenuto conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna spiegazione convincente circa la legittima provenienza della somma in questione, la documentazione prodotta (e richiamata nell' odierno ricorso) era del tutto inidonea a comprovare la lecita riferibilità delle somme al ricorrente (v. ff. 6/7). Tanto basta per ritenere la manifesta infondatezza delle censure avanzate in quanto nessuna delle argomentazioni addotte dal ricorrente è tale inficiare le conclusioni cui è pervenuto il tribunale, trattandosi, quindi, di deduzioni non compatibili con il vizio di violazione di legge, unico deducibile in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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