CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arcole il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, parzialmente riformando, in punto di statuizioni civili, la sentenza del 04/03/2019 del Tribunale di Modena, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui danneggiamento pluriaggravato. Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, in misura inferiore alla media di quella edittale, riferendosi agli elementi di cui all'art. 133, primo comma, n. 3, e secondo comma, n. 1, cod. pen.); Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura danneggiata e la contraddittorietà della motivazione «per travisamento della prova» in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di danneggiamento, non sono consentiti in sede di legittimità perché, a fronte dell'ampia e del tutto logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della stessa), sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) e sono altresì avulsi dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato che l'ultimo motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità ed è, comunque, manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02) secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come è avvenuto nella specie (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla negativa valorizzazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa