CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 40610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Torino ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei reati di tentato furto pluriaggravato e violazione di domicilio, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di ricettazione; Rilevato che avverso la suddetta sentenza propongono ricorso gli imputati con distinti atti, sottoscritti dallo stesso difensore; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denunzia erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal ,giudice di merito; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denunziano erronea applicazione della legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria per il reato di tentato furto e all'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalle fattispecie incriminatrici, propongono mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, inoltre, che entrambi i suddetti motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e che, comunque, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 31 della sentenza); Ritenuto che le memorie depositate dal difensore di entrambi gli imputati non contengono argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio 2022 Il consigliere esten ore