CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale frutto di evidente travisamento della prova non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che sono volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna che fondai) ' l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi desunti sia dalla deposizione della persona offesa che da altre testimonianze, laddove quanto si desume dalle immagini del video - che sono in ricorso oggetto di confutazione con argomenti meramente confutativi - è stato indicato dal giudice di merito solo ad abundantiam afferendo aspetto non costituente il nucleo principale del fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ai mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, nonché della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, adducendo peraltro aspetti genericamente indicati ovvero ritenuti giustamente dal giudice di merito di per sé non rilevanti (incensuratezza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così