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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02800/2026

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9414-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., c.f. 0 8796390154 , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3510/12/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 1.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’8 luglio 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Fatti di causa Alla società [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, conseguente l’atto di contestazione per l’omessa presentazione del Accertamento –Studi di settore– Omessa presentazione Modello – Sanzioni -Condono RGN 9414/2022 Consigliere rel.

Federici modello “Studi di Settore” ai fini Ires, Iva e Irap per gli anni 2013/2015, dell’importo di € 4.500,00.

La società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, contestando l’illegittima applicazione della sanzione.

Nello specifico rappresentava di essere una società esercente attività di ristorazione sino al 2010, che aveva sempre presentato le dichiarazioni, compreso il modello per gli studi di settore.

Apartire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo affittato l’azienda a terzi,con percezione del solo corrispettivo di locazione quali unici ricavi contabilizzati dalla società, in forza di un “non normale svolgimento dell’attività”, aveva invece ritenuto ormai inapplicabili gli studi di settore, e con ciò dell’obbligo di presentazione del suddetto modello.Per le rappresentate ragioni contestò l’applicabilità delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accolse le ragioni della società con sentenza n. 3398/01/2019, così annullando il provvedimento sanzionatorio.

L’Agenzia delle entrate impugnòla decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 3510/12/2021 accolse l’appello erariale, confermando integralmente l’irrogazione delle sanzioni.

Il giudice regionale ha ritenuto chedalla lettura della disciplina (art. 3 , commi 181 e 182 della l. 549 del 1995, identificante le categorie soggettive sottoposte agli accertamenti mediante studi di settore, e l’art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) emergeva come alla presentazione del modello fossero tenuti anche quei soggetti,nei confronti dei quali particolari condizioni, tra cui anche il non normale svolgimento dell’attività, escludeva l’applicabilità dell’accertamento mediante studi di settore.

Richiamava a tal fine anche la Circolare n. 11/E del 2015, che illustrava dettagliatamente gli obblighi del contribuente.

Ne derivava l’esclusione della fattispecie da quelle violazioni meramente formali, non punibili ex art. 6, comma 5 bis del d.lgs. n. 472 del 1997, così come ex artl 10comma 3, l. n. 212 del 2000.

Riteneva, peraltro, che lo stesso contribuente fosse entrato in contraddizione, aderendoalla sanatoria delle irregolarità formali, introdotta con d.l. n. 119 del 2018, a tal fine eseguendo il pagamento dell’importo al fine del condono RGN 9414/2022 Consigliere rel.

Federici di quelle irregolarità compiute nelle annualità 2013/2015, senza considerare che secondo la Circolare n. 11/E l’omessa presentazione del modello per la comunicazione dello Studio di Settore non era compreso tra quelle irregolarità sanabiliex art. 9 del d.l. 119 cit.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

All’esito dell’adunanza camerale dell’8 luglio 202 5 la causa è stata decisa.

Ragioni della decisione Con il primo motivo l a società ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, l. n. 212del 2000, nonché dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per inapplicabilità della sanzione e per inesistenza di un comportamento suscettibile di sanzione, in assenza di danno all’Erario; Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.l. n. 119 del 2018, nonché l’erronea applicazione della Circolare n. 11/E del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice d’appello erroneamente non avrebbe ri compreso tra le ipotesi ammesse alla sanatoria degli errori formali la mancata presentazione del modello per gli Studi di settore. [OSCURATO:PERSONA] reputa prioritario l’esame del secondo motivo, in considerazione del principio della ragione più liquida.

A tal fine la censura risulta fondatae trova accoglimento.

La questione posta infatti dalla Commissione regionale, secondo cui non sarebbe stata ammessa alla sanatoria la violazione dell’obbligo di presentazione del modello per gli studi di settore, fattispecie contestata alla contribuente, trattandosi di condotta idonea ad impedire il controllo della determinazione della base imponibile, non si confronta con il testo dell’art. 9 del d.l. n. 119 del 2018.

La norma prevede che «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, RGN 9414/2022 Consigliere rel.

Federici possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni».

La giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che in tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulladeterminazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteridi controllo da parte dell'amministrazione finanziaria(Cass., 10 giugno 2021, n. 16450).

Nel caso di specie, escluso che la violazione commessa abbia natura sostanziale, deve anche aggiungersi come non risulti contestato che dalla condotta della società non sia derivato, né poteva derivare, alcun danno.

Ne consegue che la società poteva ricorrere alla definizione agevolata dell’irregolarità mediante accesso al condono previsto dall’art. 9 cit.

Deve pertanto prendersi atto dell’intervenuta causa di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] regionale non ha fatto applicazione del suddetto principio.

Il primo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.

La sentenza impugnata va pertanto cassataed essendo peraltro estinta la violazione contestata a mezzo del condono, la cassazione della pronuncia deve essere disposta senza rinvio.

Le spese del giudizio di legittimità restano compensate integralmente.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il secondo.

Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9414-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., c.f. 0 8796390154 , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3510/12/2021 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 1.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’8 luglio 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Fatti di causa Alla società [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, conseguente l’atto di contestazione per l’omessa presentazione del Accertamento –Studi di settore– Omessa presentazione Modello – Sanzioni -Condono RGN 9414/2022 Consigliere rel. Federici modello “Studi di Settore” ai fini Ires, Iva e Irap per gli anni 2013/2015, dell’importo di € 4.500,00. La società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, contestando l’illegittima applicazione della sanzione. Nello specifico rappresentava di essere una società esercente attività di ristorazione sino al 2010, che aveva sempre presentato le dichiarazioni, compreso il modello per gli studi di settore. Apartire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo affittato l’azienda a terzi,con percezione del solo corrispettivo di locazione quali unici ricavi contabilizzati dalla società, in forza di un “non normale svolgimento dell’attività”, aveva invece ritenuto ormai inapplicabili gli studi di settore, e con ciò dell’obbligo di presentazione del suddetto modello.Per le rappresentate ragioni contestò l’applicabilità delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accolse le ragioni della società con sentenza n. 3398/01/2019, così annullando il provvedimento sanzionatorio. L’Agenzia delle entrate impugnòla decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 3510/12/2021 accolse l’appello erariale, confermando integralmente l’irrogazione delle sanzioni. Il giudice regionale ha ritenuto chedalla lettura della disciplina (art. 3 , commi 181 e 182 della l. 549 del 1995, identificante le categorie soggettive sottoposte agli accertamenti mediante studi di settore, e l’art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) emergeva come alla presentazione del modello fossero tenuti anche quei soggetti,nei confronti dei quali particolari condizioni, tra cui anche il non normale svolgimento dell’attività, escludeva l’applicabilità dell’accertamento mediante studi di settore. Richiamava a tal fine anche la Circolare n. 11/E del 2015, che illustrava dettagliatamente gli obblighi del contribuente. Ne derivava l’esclusione della fattispecie da quelle violazioni meramente formali, non punibili ex art. 6, comma 5 bis del d.lgs. n. 472 del 1997, così come ex artl 10comma 3, l. n. 212 del 2000. Riteneva, peraltro, che lo stesso contribuente fosse entrato in contraddizione, aderendoalla sanatoria delle irregolarità formali, introdotta con d.l. n. 119 del 2018, a tal fine eseguendo il pagamento dell’importo al fine del condono RGN 9414/2022 Consigliere rel. Federici di quelle irregolarità compiute nelle annualità 2013/2015, senza considerare che secondo la Circolare n. 11/E l’omessa presentazione del modello per la comunicazione dello Studio di Settore non era compreso tra quelle irregolarità sanabiliex art. 9 del d.l. 119 cit. La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. All’esito dell’adunanza camerale dell’8 luglio 202 5 la causa è stata decisa. Ragioni della decisione Con il primo motivo l a società ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, l. n. 212del 2000, nonché dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per inapplicabilità della sanzione e per inesistenza di un comportamento suscettibile di sanzione, in assenza di danno all’Erario; Con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, d.l. n. 119 del 2018, nonché l’erronea applicazione della Circolare n. 11/E del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice d’appello erroneamente non avrebbe ri compreso tra le ipotesi ammesse alla sanatoria degli errori formali la mancata presentazione del modello per gli Studi di settore. [OSCURATO:PERSONA] reputa prioritario l’esame del secondo motivo, in considerazione del principio della ragione più liquida. A tal fine la censura risulta fondatae trova accoglimento. La questione posta infatti dalla Commissione regionale, secondo cui non sarebbe stata ammessa alla sanatoria la violazione dell’obbligo di presentazione del modello per gli studi di settore, fattispecie contestata alla contribuente, trattandosi di condotta idonea ad impedire il controllo della determinazione della base imponibile, non si confronta con il testo dell’art. 9 del d.l. n. 119 del 2018. La norma prevede che «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, RGN 9414/2022 Consigliere rel. Federici possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni». La giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che in tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulladeterminazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteridi controllo da parte dell'amministrazione finanziaria(Cass., 10 giugno 2021, n. 16450). Nel caso di specie, escluso che la violazione commessa abbia natura sostanziale, deve anche aggiungersi come non risulti contestato che dalla condotta della società non sia derivato, né poteva derivare, alcun danno. Ne consegue che la società poteva ricorrere alla definizione agevolata dell’irregolarità mediante accesso al condono previsto dall’art. 9 cit. Deve pertanto prendersi atto dell’intervenuta causa di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] regionale non ha fatto applicazione del suddetto principio. Il primo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassataed essendo peraltro estinta la violazione contestata a mezzo del condono, la cassazione della pronuncia deve essere disposta senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate integralmente. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il secondo. Cas
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