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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34892/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di appropriazione indebita ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati e motivatamente respinti in appello (si vedano le pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza), finisce per contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità ritenendola errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito; che, in aggiunta, è manifestamente infondato poiché contrario al noto orientamento secondo cui, «in tema di appropriazione indebita, l'imputato che neghi la sussistenza della condotta ascrittagli ha l'onere di provare o allegare, non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nella mancata appropriazione, ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto» (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, P.G., P.C. in proc.

Baroni, Rv. 259245); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di appropriazione indebita ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterando profili di censura già prospettati e motivatamente respinti in appello (si vedano le pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza), finisce per contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità ritenendola errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito; che, in aggiunta, è manifestamente infondato poiché contrario al noto orientamento secondo cui, «in tema di appropriazione indebita, l'imputato che neghi la sussistenza della condotta ascrittagli ha l'onere di provare o allegare, non un fatto negativo, consistente nel mancato accadimento di quanto gli è addebitato, e segnatamente nella mancata appropriazione, ma specifiche circostanze positive contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, dalle quali possa desumersi che il fatto in contestazione non è avvenuto» (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, P.G., P.C. in proc. Baroni, Rv. 259245); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 202
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