Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 08477/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11709/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale - CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 135 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 1133/2015 depositata il04/11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con separati ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] Sergio impugnava due cartelle di pagamento: - la n. 10 2012 00014953 40, per l’a.i. 2004, conseguente alla sentenza delle CTR del Piemonte n. 101/22/11 depositata il 16 dicembre 2011, confermativa dell’avviso di accertamento n.

T7L013500827; - la n. 10 2012 00028960 04, per l’a.i. 2005, conseguente alla sentenza della CTP di Asti n. 122/02/11 depositata il 27 gennaio 2011, confermativa dell’avviso di accertamento n.

T7L013502023.

2. La CTP di Asti, con sentenza n. 31/01/13 depositata il 31 gennaio 2013, riuniti i ricorsi, li accoglieva entrambi, stante l’avvenuta produzione in giudizio della sentenza n. 311 del 2012 del giudice penale di Asti, recante assoluzione del ricorrente dall’imputazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

3. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate.

Si costituiva il contribuente, spiegando appello incidentale.

3.1. La CTR, nel contraddittorio altresì di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., preso atto della produzione, da parte del contribuente, della sentenza della CTR del Piemonte n. 155/22/14 depositata il 9 gennaio 2014, che, in totale riforma della sentenza della CTP di Asti n. 122/02/11, dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento n.

T7L013502023 (relativo all’a.i. 2005), con la sentenza emarginata, così decideva: “[OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità della cartella riferita all'esercizio 2004 e conferma l'annullamento della cartella riferita all'esercizio 2005”.

3.2. Osservava in motivazionela CTR: - l’appello agenziale è fondato con riferimento alla parte della sentenza di primo grado “che annulla la cartella relativa al 2004”, atteso che detta cartella “consegue [al]la sentenza emessa dalla CTR di Torino n. 101/22/11, depositata in data 16/12/2011, che ha confermato l’accertamento n.

T7L013500827, per l’anno 2004.

La cartella di pagamento, infatti, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, confermato in primo grado, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento […].

I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella non sono deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima”.

Stante l’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, è “pacifico che l'Ufficio ha dato corso ad un atto dovuto, per cui tutte le questioni che non costituiscono vizi della cartella di pagamento […] devono essere trattate nella lite principale su[ll’]avvis[o] di accertamento.

L'eventuale insussistenza del fatto o mancanza di qualsivoglia elemento di consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], che consentirebbe la detraibilità dell’IVA sugli acquisti contestati, possono eventualmente essere fatti valere nel giudizio avanti la Corte di cassazione, avente ad oggetto l'appello contro la sentenza della CTR di Torino n. 101/22/11”; -“la cartella relativa al 2005, fa seguito [al]la sentenza della CTP di Asti n. 122/02/11 [… che] è stata riformata totalmente dalla sentenza della CTR n. 155/22/14 del 9/1/2014 in accoglimento dell'appello del contribuente.

Pertanto, in virtù del sopravvenuto annullamento del titolo presupposto, la cartella relativa dev’essere annullata”; - “l'appello incidentale del contribuente sui vizi propri della cartella, non esaminati dalla CTP, non hanno fondamento […]”.

In particolare: -- “gli interessi (diversi da quelli già previsti negli avvisi di accertamento), i compensi di riscossione ecc.[,] essendo stabiliti dalla legge[,] non necessitano di atti di accertamenti specifici, ma devono esseredeterminati in sede di cartella di pagamento.

Si tratta infatti di somme dipendenti e conseguenti alle debenze esposte negli avvisi di accertamento.

Tale procedura non limita minimamente il diritto di difesa del contribuente”; -- “circa la data di consegn a del ruolo, l’art. 25 del d.P.R. 602/1973, al co. 2-bis, prevede esclusivamente che la cartella di pagamento debba contenere la data ‘in cui il ruolo è stato reso esecutivo’ e tale data è stata puntualmente indicata”; -- “in punto [di] responsabile del pr ocedimento, a pag. 4 delle cartelle impugnate è indicato il responsabile per l'emissione e la notifica”; --“in ordine ai dettagli degli addebiti, tutti i riferimenti normativi e le modalità di calcolo in riferimento ai maggiori tributi, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, agli interessi di mora, ai compensi di riscossione, alle spese di notifica e alla prova della consegna del ruolo sono chiaramente esposti nell'atto impugnato”; -- “in merito alla sottoscrizione del ruolo”, dagli artt. 10 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973 “si deduce che i ruoli sono provvedimenti emanati dagli Uffici al fine di incaricare i concessionari della riscossione delle somme dovute dai contribuenti.

Pertanto, la sottoscrizione del ruolo è un dato che non ha alcun motivo di esistere nella cartella di pagamento, la quale presuppone a monte l'esecutività del ruolo con la firma dello stesso da parte dell'amministrazione”, firma che “rileva solo nei rapporti tra amministrazione e concessionario”; -- “in ordine ai compensi di riscos sione, gli stessi sono previsti dall’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999. le argomentazioni del contribuente sulla presunta natura vessatoria dei compensi […] sono immotivate e pretestuose, mancando di qualsivoglia prova a supporto delle stesse”.

4. Avverso la superiore sentenza della CTR propone il contribuente ricorso per cassazione con quattro motivi.

Resistono l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale con due motivi.

Resiste a sua volta il contribuente al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo del ricorso del contribuente si denuncia: - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mancata considerazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che opera quale “ius superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo controverso, in ragione di intervenuta sentenza definitiva di assoluzione ex art. 530 cod. proc. civ., con riferimento al fatto che costituisce il presupposto del debito tributario iscritto a ruolo.

1.1. In tema di reati tributari, l’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 ha attribuito, con efficacia retroattiva, immediato rilievo alle sentenze penali di assoluzione.

Il contribuente è stato assolto dal reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 (per aver indicato nella dichiarazione del 2005 relativa al 2004 fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di euro 569.581,81) con sentenza in data 12 aprile 2012 del Tribunale di Asti, passata in giudicato il 2 ottobre 2012.

Nell’avviso di accertamento emesso per il 2004, alle pp. 10 ed 11, si legge che la determinazione di maggiori imposte poggia proprio sulla contestazione della ritenuta indeducibilità di costi per euro 569.581,81, relativi a fatture di acquisto di autovetture rivendute dal [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, cartella e ruolo avanzano la pretesa di riscuotere imposte e sanzioni divenute indebite.

Inoltre, l’avviso ha effettuato la ripresa dei costi, motivata ai sensi dell’art. 14, comma 4- bis, l. n. 537 del 1993 in allora vigente, esclusivamente in quanto ritenuti documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Nondimeno, come chiarito dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge, per effetto delle disposizioni novellistiche, l’indeducibilità non trova applicazione per costi e spese che si riferiscono ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Delle disposizioni in parola la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto, mentre non l’ha fatto.

Essa appare altresì viziata in quanto omette l’esame del fatto decisivo controverso, costituito dalla sentenza di assoluzione, a fronte delle ragioni della ripresa di cui all’accertamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 111, comma 6, Cost.; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 20 d.P.R. m. 602 del 1973, 7 St. contr., 3 l. n. 241 del 1990, 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 e 24 Cost.2.1.

La sentenza impugnata respinge l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] senza effettivamente esaminare le doglianze dal medesimo proposte, bensì suffragando la decisione con una motivazione meramente apparente.

L’affermazione secondo cui interessi, compensi di riscossione ed altre voci, siccome stabiliti dalla legge, non necessitano di specifici atti di accertamento è contraddetta da quella immediatamente successiva secondo cui si tratta di somme dipendenti dalle debenze esposte nell’avviso.

L’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che gli interessi si applicano fino alla data di consegna del ruolo al cessionario.

Nella specie né la cartella né il ruolo contengono alcuna motivazione circa le somme pretese a titolo di interessi e compensi, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Pertanto, vuota è l’affermazione della CTR volta ad escludere siffatta lesione, così come inconferente è quella volta a rilevare che la data di consegna del ruolo dall’ente impositore all’agente della riscossione non è indicazione prescritta nella cartella ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.

È altresì incoerente e tautologica l’affermazione in ragione della quale la cartella contiene l’indicazione del responsabile per l’emissione e la notifica, poiché le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] riguardavano la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Priva di specificità è infine quella a termini della quale dettaglio degli addebiti, riferimenti normativi e modalità di calcolo sono “esposti nell’atto impugnato”.

3. Con il terzo motivo si denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost.

3.1. In primo ed in secondo grado, il [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la mancanza di esecutorietà del ruolo.

La sentenza impugnata, sul punto, si limita a compiere affermazioni contraddittorie, palesandosi priva di concludenza decisoria.

Il ruolo è il titolo esecutivo fatto valere nei confronti del destinatario della cartella, sicché la sottoscrizione, da cui dipende l’esecutorietà, non rileva ai soli fini dei rapporti interni tra amministrazione e concessionario.

La censura del [OSCURATO:PERSONA] non è stata esaminata.

L’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'esecutorietà del ruolo attraverso la produzione di un documento avente le caratteristiche dettagliate dall'art. 12 d.P.R. 602 del 1973 ed altresì recante idonea sottoscrizione (analogica o digitale) quale fatto da cui dipende l'esecutorietà.

Invece “il documento prodotto inI grado da Agenzia delle entrate (doc. 4 delle produzioni di AE di I grado) non contiene alcuno degli elementi prescritti dall’art. 12 co 3 d.P.R. n. 602/73 e non è in alcun modo riferito o riferibile alla pretesa rivolta, dagli atti impugnati, nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, in atto di controdeduzioni di primo grado, AE ha proprio ammesso che un ruolo avente i contenuti di cui all’art. 12 co. 3 d.P.R. n. 602 del 1973 sottoscritto in conformità al disposto di cui all’art. 12 co. 4 d.P.R. n. 602 del 1973 non esiste, poiché i dati individuali sono ricavabili solamente dalla partita (nel caso di specie neppure prodotta in atti […]). si tratterebbe, insomma, di un titolo esecutivo di cui nessuno (né il debitore esecutato né il giudice) potrebbe riscontrare l'esecutorietà.

Si noti, peraltro, che il doc. 4 prodotto da Agenzia [delle] entrate […] neppure e sottoscritto dal capo dell'Ufficio […] bensì da un preteso ‘reggente’”.

4. Con il quarto motivo si denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto in tema di onere della prova ex art. 2697 cod. civ.; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 17 d.Lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 3 Cost.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che il compenso di riscossione era immotivato, incontrollabile, spropositato e vessatorio rispetto all'effettivo costo di esazione.

La sentenza impugnata non decide la questione, limitandosi ad affermare, senza coerenza con la doglianza ed in modo del tutto apparente, che i compensi di riscossione sono previsti dall’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999.

Essa omette di considerare che la cartella, senza il compimento di alcuna attività ulteriore rispetto alla notifica, indica un compenso di riscossione di euro 13.387,79, non essendo oltretutto consentito l'adempimento spontaneo; “l'aggio di riscossione, in questo caso, diviene una ‘sanzione’ per essersi rivolt[i] alla giustizia (o imposta di scopo)”.

5. Come anticipato, consta aver spiegato ricorso incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale s i denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.

6.1. In riferimento all’a.i. 2005, la CTR ha ritenuto determinante ai fini del decidere il deposito della sentenza n. 155/22/14 della medesima CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento n.

T7L013502023/2010.

Nondimeno, così facendo, essa non ha tenuto conto del fatto che detta sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate mediante ricorso per cassazione in data 8 luglio 2014, rubricato al n. 18001/2014 R.G., ragion per cui avrebbe dovuto sospendere il giudizio.

7. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo controverso.

7.1. Oltre a quanto dedotto nel motivo precedente, la sentenza impugnata è criticabile per aver semplicemente preso in considerazione il deposito della ridetta sentenza n. 155/22/14 e dell’illegittimità dell’atto presupposto dalla stessa dichiarata: “la motivazione è talmente scarna che non consente di ricostruire l’‘iter’ logico seguito dalla Commissione, né contiene l’indicazione dei fatti […] posti alla base della motivazione, né delle disposizioni normative di riferimento”.

8. A fronte di quanto precede, v’è da rilevare che, con memoria datata 20 dicembre 2022, pervenuta il 22 successivo, il difensore del contribuente espone che entrambi i ruoli portati dalle cartelle di pagamento per cui è giudizio “sono stati sgravati dall'ente creditore A.E.

D.P. di ASTI” (come da documenti A e B allegati alla memoria stessa), atteso che il contribuente, “in esito alle pronunce rese da Codesta Corte di Cassazione Sez.

Tributaria nei giudizi afferenti al merito degli avvisi di accertamento […]. ha provveduto alla riassunzione dei giudizi innanzi ai giudici di merito ed indi alla definizione/conciliazione delle liti (e della materia controversa)[,] anche avvalendosi dello ‘ius superveniens’ di cui all'art. 6 d.l. 119/18”.

In appresso, la memoria si sofferma sulle vicende relative ai due avvisi di accertamento, segnatamente rilevando come, - con riferimento all’avviso di accertamento per l’a.i. 2004, sia intervenuta conciliazione giudiziale; - con riferimento all’avviso di accertamento per l’a.i. 2005, sia intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018.

La memoria conclude, in principalità, affinché sia dichiarata “cessata la materia del contendere a spese compensate” e, in subordine, affinché sia accolto il ricorso.

9. Avuto riguardo all’istanza che precede ed alla documentazione alla stessa allegata; considerato, in particolare, l’intervenuto sgravio dei ruoli sottostanti alle cartelle e constatata, inoltre, l’effettuata comunicazione dei documenti depositati ex art. 372 cod. proc. civ., deve ritenersi cessata la materia del contendere, essendo venuti meno i titoli legittimanti le iscrizioni nei ruoli portati dalle cartelle impugnate.

9.1. Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

9.2. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre, in questo caso, l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta semplicemente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11709/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale - CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 135 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 1133/2015 depositata il04/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con separati ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] Sergio impugnava due cartelle di pagamento: - la n. 10 2012 00014953 40, per l’a.i. 2004, conseguente alla sentenza delle CTR del Piemonte n. 101/22/11 depositata il 16 dicembre 2011, confermativa dell’avviso di accertamento n. T7L013500827; - la n. 10 2012 00028960 04, per l’a.i. 2005, conseguente alla sentenza della CTP di Asti n. 122/02/11 depositata il 27 gennaio 2011, confermativa dell’avviso di accertamento n. T7L013502023. 2. La CTP di Asti, con sentenza n. 31/01/13 depositata il 31 gennaio 2013, riuniti i ricorsi, li accoglieva entrambi, stante l’avvenuta produzione in giudizio della sentenza n. 311 del 2012 del giudice penale di Asti, recante assoluzione del ricorrente dall’imputazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 3. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate. Si costituiva il contribuente, spiegando appello incidentale. 3.1. La CTR, nel contraddittorio altresì di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., preso atto della produzione, da parte del contribuente, della sentenza della CTR del Piemonte n. 155/22/14 depositata il 9 gennaio 2014, che, in totale riforma della sentenza della CTP di Asti n. 122/02/11, dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento n. T7L013502023 (relativo all’a.i. 2005), con la sentenza emarginata, così decideva: “[OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità della cartella riferita all'esercizio 2004 e conferma l'annullamento della cartella riferita all'esercizio 2005”. 3.2. Osservava in motivazionela CTR: - l’appello agenziale è fondato con riferimento alla parte della sentenza di primo grado “che annulla la cartella relativa al 2004”, atteso che detta cartella “consegue [al]la sentenza emessa dalla CTR di Torino n. 101/22/11, depositata in data 16/12/2011, che ha confermato l’accertamento n. T7L013500827, per l’anno 2004. La cartella di pagamento, infatti, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, confermato in primo grado, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento […]. I vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella non sono deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima”. Stante l’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992, è “pacifico che l'Ufficio ha dato corso ad un atto dovuto, per cui tutte le questioni che non costituiscono vizi della cartella di pagamento […] devono essere trattate nella lite principale su[ll’]avvis[o] di accertamento. L'eventuale insussistenza del fatto o mancanza di qualsivoglia elemento di consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], che consentirebbe la detraibilità dell’IVA sugli acquisti contestati, possono eventualmente essere fatti valere nel giudizio avanti la Corte di cassazione, avente ad oggetto l'appello contro la sentenza della CTR di Torino n. 101/22/11”; -“la cartella relativa al 2005, fa seguito [al]la sentenza della CTP di Asti n. 122/02/11 [… che] è stata riformata totalmente dalla sentenza della CTR n. 155/22/14 del 9/1/2014 in accoglimento dell'appello del contribuente. Pertanto, in virtù del sopravvenuto annullamento del titolo presupposto, la cartella relativa dev’essere annullata”; - “l'appello incidentale del contribuente sui vizi propri della cartella, non esaminati dalla CTP, non hanno fondamento […]”. In particolare: -- “gli interessi (diversi da quelli già previsti negli avvisi di accertamento), i compensi di riscossione ecc.[,] essendo stabiliti dalla legge[,] non necessitano di atti di accertamenti specifici, ma devono esseredeterminati in sede di cartella di pagamento. Si tratta infatti di somme dipendenti e conseguenti alle debenze esposte negli avvisi di accertamento. Tale procedura non limita minimamente il diritto di difesa del contribuente”; -- “circa la data di consegn a del ruolo, l’art. 25 del d.P.R. 602/1973, al co. 2-bis, prevede esclusivamente che la cartella di pagamento debba contenere la data ‘in cui il ruolo è stato reso esecutivo’ e tale data è stata puntualmente indicata”; -- “in punto [di] responsabile del pr ocedimento, a pag. 4 delle cartelle impugnate è indicato il responsabile per l'emissione e la notifica”; --“in ordine ai dettagli degli addebiti, tutti i riferimenti normativi e le modalità di calcolo in riferimento ai maggiori tributi, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, agli interessi di mora, ai compensi di riscossione, alle spese di notifica e alla prova della consegna del ruolo sono chiaramente esposti nell'atto impugnato”; -- “in merito alla sottoscrizione del ruolo”, dagli artt. 10 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973 “si deduce che i ruoli sono provvedimenti emanati dagli Uffici al fine di incaricare i concessionari della riscossione delle somme dovute dai contribuenti. Pertanto, la sottoscrizione del ruolo è un dato che non ha alcun motivo di esistere nella cartella di pagamento, la quale presuppone a monte l'esecutività del ruolo con la firma dello stesso da parte dell'amministrazione”, firma che “rileva solo nei rapporti tra amministrazione e concessionario”; -- “in ordine ai compensi di riscos sione, gli stessi sono previsti dall’art. 17 D.Lgs. n. 112/1999. le argomentazioni del contribuente sulla presunta natura vessatoria dei compensi […] sono immotivate e pretestuose, mancando di qualsivoglia prova a supporto delle stesse”. 4. Avverso la superiore sentenza della CTR propone il contribuente ricorso per cassazione con quattro motivi. Resistono l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale ultima spiega altresì ricorso incidentale con due motivi. Resiste a sua volta il contribuente al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo del ricorso del contribuente si denuncia: - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mancata considerazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che opera quale “ius superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo controverso, in ragione di intervenuta sentenza definitiva di assoluzione ex art. 530 cod. proc. civ., con riferimento al fatto che costituisce il presupposto del debito tributario iscritto a ruolo. 1.1. In tema di reati tributari, l’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 ha attribuito, con efficacia retroattiva, immediato rilievo alle sentenze penali di assoluzione. Il contribuente è stato assolto dal reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 (per aver indicato nella dichiarazione del 2005 relativa al 2004 fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di euro 569.581,81) con sentenza in data 12 aprile 2012 del Tribunale di Asti, passata in giudicato il 2 ottobre 2012. Nell’avviso di accertamento emesso per il 2004, alle pp. 10 ed 11, si legge che la determinazione di maggiori imposte poggia proprio sulla contestazione della ritenuta indeducibilità di costi per euro 569.581,81, relativi a fatture di acquisto di autovetture rivendute dal [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, cartella e ruolo avanzano la pretesa di riscuotere imposte e sanzioni divenute indebite. Inoltre, l’avviso ha effettuato la ripresa dei costi, motivata ai sensi dell’art. 14, comma 4- bis, l. n. 537 del 1993 in allora vigente, esclusivamente in quanto ritenuti documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Nondimeno, come chiarito dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge, per effetto delle disposizioni novellistiche, l’indeducibilità non trova applicazione per costi e spese che si riferiscono ad operazioni soggettivamente inesistenti. Delle disposizioni in parola la sentenza impugnata avrebbe dovuto tener conto, mentre non l’ha fatto. Essa appare altresì viziata in quanto omette l’esame del fatto decisivo controverso, costituito dalla sentenza di assoluzione, a fronte delle ragioni della ripresa di cui all’accertamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 111, comma 6, Cost.; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 20 d.P.R. m. 602 del 1973, 7 St. contr., 3 l. n. 241 del 1990, 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 e 24 Cost.2.1. La sentenza impugnata respinge l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] senza effettivamente esaminare le doglianze dal medesimo proposte, bensì suffragando la decisione con una motivazione meramente apparente. L’affermazione secondo cui interessi, compensi di riscossione ed altre voci, siccome stabiliti dalla legge, non necessitano di specifici atti di accertamento è contraddetta da quella immediatamente successiva secondo cui si tratta di somme dipendenti dalle debenze esposte nell’avviso. L’art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che gli interessi si applicano fino alla data di consegna del ruolo al cessionario. Nella specie né la cartella né il ruolo contengono alcuna motivazione circa le somme pretese a titolo di interessi e compensi, con conseguente lesione del diritto di difesa. Pertanto, vuota è l’affermazione della CTR volta ad escludere siffatta lesione, così come inconferente è quella volta a rilevare che la data di consegna del ruolo dall’ente impositore all’agente della riscossione non è indicazione prescritta nella cartella ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. È altresì incoerente e tautologica l’affermazione in ragione della quale la cartella contiene l’indicazione del responsabile per l’emissione e la notifica, poiché le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] riguardavano la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Priva di specificità è infine quella a termini della quale dettaglio degli addebiti, riferimenti normativi e modalità di calcolo sono “esposti nell’atto impugnato”. 3. Con il terzo motivo si denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 10 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. 3.1. In primo ed in secondo grado, il [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la mancanza di esecutorietà del ruolo. La sentenza impugnata, sul punto, si limita a compiere affermazioni contraddittorie, palesandosi priva di concludenza decisoria. Il ruolo è il titolo esecutivo fatto valere nei confronti del destinatario della cartella, sicché la sottoscrizione, da cui dipende l’esecutorietà, non rileva ai soli fini dei rapporti interni tra amministrazione e concessionario. La censura del [OSCURATO:PERSONA] non è stata esaminata. L’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'esecutorietà del ruolo attraverso la produzione di un documento avente le caratteristiche dettagliate dall'art. 12 d.P.R. 602 del 1973 ed altresì recante idonea sottoscrizione (analogica o digitale) quale fatto da cui dipende l'esecutorietà. Invece “il documento prodotto inI grado da Agenzia delle entrate (doc. 4 delle produzioni di AE di I grado) non contiene alcuno degli elementi prescritti dall’art. 12 co 3 d.P.R. n. 602/73 e non è in alcun modo riferito o riferibile alla pretesa rivolta, dagli atti impugnati, nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, in atto di controdeduzioni di primo grado, AE ha proprio ammesso che un ruolo avente i contenuti di cui all’art. 12 co. 3 d.P.R. n. 602 del 1973 sottoscritto in conformità al disposto di cui all’art. 12 co. 4 d.P.R. n. 602 del 1973 non esiste, poiché i dati individuali sono ricavabili solamente dalla partita (nel caso di specie neppure prodotta in atti […]). si tratterebbe, insomma, di un titolo esecutivo di cui nessuno (né il debitore esecutato né il giudice) potrebbe riscontrare l'esecutorietà. Si noti, peraltro, che il doc. 4 prodotto da Agenzia [delle] entrate […] neppure e sottoscritto dal capo dell'Ufficio […] bensì da un preteso ‘reggente’”. 4. Con il quarto motivo si denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto in tema di onere della prova ex art. 2697 cod. civ.; - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 17 d.Lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 3 Cost. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito che il compenso di riscossione era immotivato, incontrollabile, spropositato e vessatorio rispetto all'effettivo costo di esazione. La sentenza impugnata non decide la questione, limitandosi ad affermare, senza coerenza con la doglianza ed in modo del tutto apparente, che i compensi di riscossione sono previsti dall’art. 17 D.Lgs. n. 112 del 1999. Essa omette di considerare che la cartella, senza il compimento di alcuna attività ulteriore rispetto alla notifica, indica un compenso di riscossione di euro 13.387,79, non essendo oltretutto consentito l'adempimento spontaneo; “l'aggio di riscossione, in questo caso, diviene una ‘sanzione’ per essersi rivolt[i] alla giustizia (o imposta di scopo)”. 5. Come anticipato, consta aver spiegato ricorso incidentale anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale s i denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. 6.1. In riferimento all’a.i. 2005, la CTR ha ritenuto determinante ai fini del decidere il deposito della sentenza n. 155/22/14 della medesima CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento n. T7L013502023/2010. Nondimeno, così facendo, essa non ha tenuto conto del fatto che detta sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate mediante ricorso per cassazione in data 8 luglio 2014, rubricato al n. 18001/2014 R.G., ragion per cui avrebbe dovuto sospendere il giudizio. 7. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo controverso. 7.1. Oltre a quanto dedotto nel motivo precedente, la sentenza impugnata è criticabile per aver semplicemente preso in considerazione il deposito della ridetta sentenza n. 155/22/14 e dell’illegittimità dell’atto presupposto dalla stessa dichiarata: “la motivazione è talmente scarna che non consente di ricostruire l’‘iter’ logico seguito dalla Commissione, né contiene l’indicazione dei fatti […] posti alla base della motivazione, né delle disposizioni normative di riferimento”. 8. A fronte di quanto precede, v’è da rilevare che, con memoria datata 20 dicembre 2022, pervenuta il 22 successivo, il difensore del contribuente espone che entrambi i ruoli portati dalle cartelle di pagamento per cui è giudizio “sono stati sgravati dall'ente creditore A.E. D.P. di ASTI” (come da documenti A e B allegati alla memoria stessa), atteso che il contribuente, “in esito alle pronunce rese da Codesta Corte di Cassazione Sez. Tributaria nei giudizi afferenti al merito degli avvisi di accertamento […]. ha provveduto alla riassunzione dei giudizi innanzi ai giudici di merito ed indi alla definizione/conciliazione delle liti (e della materia controversa)[,] anche avvalendosi dello ‘ius superveniens’ di cui all'art. 6 d.l. 119/18”. In appresso, la memoria si sofferma sulle vicende relative ai due avvisi di accertamento, segnatamente rilevando come, - con riferimento all’avviso di accertamento per l’a.i. 2004, sia intervenuta conciliazione giudiziale; - con riferimento all’avviso di accertamento per l’a.i. 2005, sia intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018. La memoria conclude, in principalità, affinché sia dichiarata “cessata la materia del contendere a spese compensate” e, in subordine, affinché sia accolto il ricorso. 9. Avuto riguardo all’istanza che precede ed alla documentazione alla stessa allegata; considerato, in particolare, l’intervenuto sgravio dei ruoli sottostanti alle cartelle e constatata, inoltre, l’effettuata comunicazione dei documenti depositati ex art. 372 cod. proc. civ., deve ritenersi cessata la materia del contendere, essendo venuti meno i titoli legittimanti le iscrizioni nei ruoli portati dalle cartelle impugnate. 9.1. Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti. 9.2. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre, in questo caso, l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta semplicemente
Sentenza Cassazione n. 08477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris