CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21136/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GT2PV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all'art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024), nonché della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per la riduzione della pena previa concessione delle invocate attenuanti, in considerazione della non irrisoria entità del pregiudizio cagionato e delle modalità violente della condotta che hanno consentito di escludere la lieve offensività della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsig