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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2021

Cassazione n. 14024/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2355/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato presso il domicilio digitaledell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - [OSCURATO:EMAIL].it-che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6244/2021 depositata il 28/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito ilP.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) ha proposto, sulla base di un unico motivo ricorso, ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.6244/22/2021, depositata il 28/07/2021, pronunziata in sede di rinvio, in materia di TARSU. 2. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso. 3. La società contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto avendo aderito alla cd. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute. 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre rilevare che la società contribuente ha documentato di avere aderito alla cd. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute. 2. Ne discende che nulla avendo eccepito l’ente impositore, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge cit., con compensazione delle spese di lite. 3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^,17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 febbraio 2025 Il Consigliere relatore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris