CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto ai sensi della normativa emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale per entrambi, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 424, comma primo, cod. pen., per avere in concorso cagionato un incendio al solo scopo di danneggiare 7.000 balle di paglia, del valore commerciale di circa 100.000,00 euro, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Castelluccio dei Sauri il 5 agosto 2013. 2. Non è dubbia, a giudizio della Corte di appello, la responsabilità degli imputati, che erano gli unici a bordo della autovettura osservata direttamente dal Carabinieri al momento in cui si allontanò dal luogo dell'incendio proprio nell'immediatezza del suo svilupparsi. Dal filmato dell'impianto di videosorveglianza posto nei pressi del luogo del fatto si rilevò il sopraggiungere dell'autovettura, l'arrestarsi della stessa proprio dietro la meta di paglia, la sosta di qualche minuto e la ripartenza con andatura piuttosto veloce. L'autovettura notata dai Carabinieri, nonostante procedesse a fari spenti, fu inseguita e gli occupanti furono identificati negli odierni imputati. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto carenza di motivazione. La sentenza impugnata non ha esposto con chiarezza le argomentazioni poste a base della decisione, in specie sulla sussistenza dei fatti e non fornisce adeguata risposta ai rilievi di appello 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche, in ragione della omessa compiuta considerazione dell'apporto collaborativo dell'imputato. 4. Ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per la assenza di qualsivoglia considerazione concreta in ordine alla valutazione delle condotte poste in essere dall'imputato; e per la mancanza di compiuto esame dei rilievi di impugnazione. 51J P. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Se la Corte di appello avesse tenuto in considerazione i motivi di impugnazione avrebbe dovuto pronunciare estinzione del reato per prescrizione. Il fatto fu commesso nel 2013, a ben otto anni di distanza dalla proporzione del ricorso per cassazione. 4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per la parte in cui la Corte di appello non ha dato motivazione in ordine alla meritevolezza della riduzione della pena, senza prendere in considerazione i rilievi difensivi. Avrebbe piuttosto dovuto concedere le attenuanti generiche alla luce dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. e avrebbe dovuto escludere la recidiva. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Per quel che attiene al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è generico perché il ricorrente si è limitato ad affermare l'assenza di una adeguata motivazione, anche di risposta ai rilievi di appello, ma non ha illustrato, con la necessaria specificità, le ragioni di siffatte deduzioni. 2.1. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato l'apoditticità della richiesta difensiva di riconoscimento delle attenuanti, a fronte di una compiuta motivazione del giudice di primo grado in ordine alla insussistenza delle condizioni per una attenuazione della pena, e ha specificamente evidenziato la carenza di una qualsivoglia spiegazione ad opera dell'imputato in merito alla sua presenza in quelle zone impervie di campagna al momento in cui furono danneggiati, con l'incendio, le balle di paglia e, quindi, di qualunque atteggiamento collaborativo. 3. In riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato. Il decreto di citazione non fu notificato al domicilio indicato perché l'ufficiale giudiziario non riuscì a individuare l'abitazione dell'imputato all'indirizzo di via Castelluccio dei Sauri km 5.300, Foggia, non altrimenti specificato. Si trattò dunque di un caso di inidoneità dell'indicazione del domicilio che condusse alla notifica, regolarmente effettuata, con consegna di copia della citazione al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., come da preventiva disposizione contenuta, proprio per l'eventualità di una impossibilità di notifica al domicilio, nel decreto di citazione per il giudizio di appello 3.2. Il secondo motivo è genericamente articolato. La Corte di appello ha dato compiutamente conto, con motivazione logica e adeguata, degli elementi di prova su cui è fondata l'affermazione di responsabilità. Ha spiegato come si sia giunti, con apprezzabile certezza, alla individuazione degli imputati come gli unici individui presenti sul luogo del fatto, i quali peraltro tennero un comportamento chiaramente indicativo della responsabilità per il fatto criminoso. È altrettanto generico l'ulteriore doglianza in punto di omessa considerazione dei rilievi di appello, neanche richiamati per una illustrazione capace di dare conto della pretesa insufficienza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 3.3. Il terzo motivo è pur esso generico. Il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione se avesse ritenuto di non fare applicazione della recidiva, ma non ha illustrato le ragioni per le quali la recidiva non avrebbe dovuto essere applicata, e ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha attestato l'assertività della pretesa difensiva, non altrimenti argomentata. 3.4. Anche il quarto e ultimo motivo è stato genericamente articolato. La Corte di appello ha fatto richiamo alla motivazione offerta dal giudice di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio e ha rilevato, come già prima si è fatto cenno, l'assertività della pretesa difensiva di riconoscimento delle generiche, di non applicazione ' della recidiva, e, in generale, di una diversa e meno severa modulazione della pena. In merito alla deduzione di assertività contenuta in sentenza il r.icorrente non ha opposto, con le necessaria specificità, argomenti meritevoli di essere presi in esame. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle )\ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen