CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06223/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/271957 assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 agosto 2025 la Corte di appello di Perugia pronunciandosi ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 17 settembre 2024 (erroneamente indicata nel provvedimento come 2004) dalla Corte di appello di Roma e recante il riconoscimento in Italia della sentenza emessa dalla Corte di appello di Mons (Belgio) in data 14 dicembre 2023. Detta sentenza riguardava la ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un sodalizio criminale operante anche in Belgio nonché la consumazione da parte dello stesso di reati di falso e di ricettazione. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore del [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 733 cod. proc. pen. Sostiene la difesa del ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’istanza di revisione ritenendo non provato che i fatti oggetto della sentenza emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e quelli oggetto di indagine dalla Procura della Repubblica di Rimini fossero sovrapponibili e che il [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo arco temporale fosse impegnato in due diverse associazioni per delinquere, desumendo tale affermazione dal solo fatto che due degli indagati e poi imputati in Belgio lo fossero anche nel procedimento penale avviato presso la Procura della Repubblica di Rimini. Aggiunge la difesa del ricorrente che il solo fatto che la Corte di appello ha testualmente affermato che «le due ipotesi di reato non sono perfettamente sovrapponibili» consente di affermare, al contrario, che vi è una parziale sovrapponibilità tra le stesse, il che confliggerebbe con il divieto imposto dall’art. 733, comma 5, cod. proc. pen. Né, conclude la difesa del ricorrente, la carenza di integralità del provvedimento di sequestro conservativo disposto dalla A.G. può rappresentare un motivo per dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di revisione in quanto il relativo provvedimento è stato depositato dalla difesa al solo fine di dimostrare quale erano i capi di imputazione e le date di contestazione dei reati. Chiede, quindi, la difesa del ricorrente di dichiarare improcedibile ai sensi dell’art. 733, comma 5, cod. proc. pen. la domanda di riconoscimento della sentenza straniera sopra menzionata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, oltre che caratterizzato da assoluta genericità, è inammissibile in relazione al mezzo di impugnazione proposto. E’ appena il caso di ricordare che l’art. 630 cod. proc. pen. testualmente stabilisce che la revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479; c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato. Osserva il Collegio, in via preliminare, che non ricorre nel caso in esame alcuno dei casi tassativi di revisione indicati dall’art. 630 cod. proc. pen. e, in particolare, quello di cui alla lett. a) della citata disposizione di legge, per il quale può disporsi la revisione nel caso inconciliabilità tra i fatti emersi tra due sentenze irrevocabili, riguardando per contro il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 settembre 2024 dalla Corte di appello di Roma e recante il riconoscimento in Italia della sentenza emessa dalla A.G. del Belgio in data 14 dicembre 2023 un caso radicalmente diverso. La difesa al più avrebbe potuto proporre, nei termini di legge, ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 734, comma 3, cod. proc. pen. avverso la sentenza del 17 settembre 2024 ma non certo ricorso finalizzato ad ottenere la “revisione” (così come testualmente definisce il proprio atto di gravame pur senza fare espresso riferimento all’art.630 cod. proc. pen.) di detta sentenza. Per solo dovere di completezza e con riguardo alla parallela valutazione di genericità del ricorso occorre ricordare che l’art. 733 cod. proc. pen. nella parte qui di interesse, così dispone: «1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se: … g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale». Sul punto va altresì ricordato che «Il principio della preclusione processuale presuppone identità cronologica e materiale tra gli elementi del fatto già giudicato e quelli del fatto attribuito alla medesima persona nel nuovo procedimento, sicché non può ritenersi ricorrere identità del fatto in caso di diversità anche di uno solo degli elementi materiali del reato (condotta, evento, nesso di causalità)» (Sez. 1, n. 2539 del 01/06/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190958 – 01). Orbene nel caso in esame la difesa del ricorrente si è limitata semplicemente a contraddire le affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata senza specificamente indicare ed allegare, anche nel rispetto del principio dell’”autosufficienza” del ricorso per cassazione, alcun elemento a sostegno della propria tesi, con la conseguenza che l’assunto che l’indagine italiana (non è neppure dato conoscere quale sia la attuale fase del relativo procedimento) riguarderebbe gli «stessi fatti» per i quali ha già proceduto l’[OSCURATO:PERSONA] belga. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric