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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 dicembre 1988

Cassazione n. 11701/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il 08/12/1988 avverso l'ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal TRIBUNALE di MESSINA (sez. riesame misure cautelari).

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità od il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 cod. proc. pen., riqualificati i fatti provvisoriamente contestati ex artt. 56/610 cod. pen., ha annullato l'ordinanza coercitiva impugnata e disposto la rimessione in libertà dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.

2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, denunciando violazione di leggi quanto alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Come già chiarito, senza contrasti, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 46609 del 19/11/2009, Prenci, Rv. 245419 - 01), integra il reato di tentata violenza privata, e non già di tentata estorsione, la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica.

A tele principio si è correttamente attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, pacifica essendo, anche secondo la prospettazione del P.M. ricorrente, la mancata finalizzazione della condotta violenta ascritta all'indagato (volta ad ottenere una pur indebita remissione di querela) al perseguimento di un profitto di natura patrimoniale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il 08/12/1988 avverso l'ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal TRIBUNALE di MESSINA (sez. riesame misure cautelari). Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità od il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 cod. proc. pen., riqualificati i fatti provvisoriamente contestati ex artt. 56/610 cod. pen., ha annullato l'ordinanza coercitiva impugnata e disposto la rimessione in libertà dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. 2. Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, denunciando violazione di leggi quanto alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Come già chiarito, senza contrasti, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 46609 del 19/11/2009, Prenci, Rv. 245419 - 01), integra il reato di tentata violenza privata, e non già di tentata estorsione, la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica. A tele principio si è correttamente attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, pacifica essendo, anche secondo la prospettazione del P.M. ricorrente, la mancata finalizzazione della condotta violenta ascritta all'indagato (volta ad ottenere una pur indebita remissione di querela) al perseguimento di un profitto di natura patrimoniale. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Cos
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