CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale, commesso in Desenzano del Garda 19 febbraio 2020; - che avverso detta sentenza hanno proposto comune ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore, con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta la ricorrenza in fatto degli estremi della circostanza aggravante della violenza sulla cosa — ritenuta in ragione della constatata ablazione del sistema antitaccheggio apposto sui beni oggetto di sottrazione mediante l'uso di una tronchesina -, pecca di aspecificità, perché articolato senza alcun confronto, men che meno critico con la ratio decidendi della statuizione sul punto, ossia che quella posta in essere dagli imputati era condotta oggettivamente violenta che aveva portato al danneggiamento del dispositivo antitaccheggio; che lo stesso motivo è, peraltro, manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478; Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012 - dep. 23/01/2013, Rv. 254782); - che pari genericità connota la doglianza di mancanza di legittimazione alla proposizione della querela da parte del responsabile dell'esercizio commerciale, per l'assorbente rilievo che il delitto oggetto di causa è procedibile d'ufficio; - che il secondo motivo, con il quale si contesta l'operato bilanciamento delle circostanze aggravanti con le riconosciute attenuanti nonché la determinazione della pena base, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, aspecifiche, perché meramente reiterative, manifestamente infondate e non consentite in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]