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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 05254/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19695/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in R oma, alla V ia L uigi [OSCURATO:PERSONA] n. 22 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l e rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in A ncona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] A ndreani ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 327/2024,depositata il 26/02/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19695/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in R oma, alla V ia L uigi [OSCURATO:PERSONA] n. 22 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l e rappresenta e difende. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in A ncona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] A ndreani ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , n. 327/2024,depositata il 26/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26 febbraio 20
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