CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 agosto 1987
Cassazione n. 07852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/08/1987 avverso la sentenza del 21/09/2020 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rideterminazione della stessa;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tri- bunale di Vicenza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro, giorni 20 di arresto ed euro millecinquecento di ammenda e la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), e 187, comma 1, C.d.S. e, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., ha sostituito la pena in 146 giorni di lavoro di pubblica utilità, da effettuarsi presso l'ente cooperativa sociale Libra. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S. in relazione all'entità della misura della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida. La Procura ricorrente ha evidenziato che all'accertamento del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S. consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e che all'accertamento del reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. consegue la sospen- sione della patente di guida da un anno a due anni. Nel caso in esame, non è applicabile la disciplina dell'art. 8, comma 1, L. n. 689 del 1981 nei casi di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni e quella dell'art. 81 cod. pen., stante la differenza strutturale tra reato ed illecito am- ministrativo. La durata della sospensione della patente di guida, pertanto, anche ap- plicando i minimi edittali dei suddetti reati, non poteva essere inferiore a quella di anni uno e mesi sei, risultante dal cumulo materiale. 3. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente chiarito che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle acces- sorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalisti- che finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544). Occorre poi rilevare che la Procura ricorrente si duole esclusivamente della fissa- zione da parte dell'organo giudicante di una durata della sanzione inferiore al minimo di legge, ma non indica elementi della fattispecie in base ai quali prevedere una du- rata in misura superiore al minimo. Per tale ragione appare possibile provvedere da parte di questa Corte direttamente alla fissazione della durata complessiva della sospensione della patente di guida in anni uno e mesi sei, coincidente col minimo edittale. Peraltro, la sentenza impugnata ha sostituito la pena col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S., ma ha omesso di disporre la sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità; questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., può provvedere direttamente a disporre detta sospensione (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Gasparini, Rv. 277903). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata complessiva della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che ridetermina in anni uno e mesi sei; sospende l'efficacia della sospensione della pa- tente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Al o Espr L DE