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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34053/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16695/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di NAPOLI n.420/2023 depositata i l 13/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente, con ricorso promosso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 660000-2019, avente, quali titoli presupposti, le ingiunzioni fiscali emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Lettere ed inerenti alla TARSU per gli anni dal 2000 al 2014 e l’ICP per gli anni dal 2011 al 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 3444/2021, ha rigettato il ricorso.

3. La contribuente ha indi interposto appello.

4. La Corte di gravame, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando in parte quagli atti impositivi.

In particolare, ha osservato che l’intimazione n. 0000154900, prodotta dall’Ente di Riscossione per eccepire l’interruzione del termine di prescrizione, non era stata correttamente notificata al contribuente in violazione dell’art. 145 c.p.c., rilevando che la notificazione degli atti tributari a una società doveva essere eseguita presso la sede o al legale rappresentante, con le necessarie indicazioni, che in questo caso sono risultate mancanti.

Per effetto di tale vizio, ad avviso del giudice del gravame, l’intimazione di pagamento non ha prodotto effetti interruttivi della prescrizione e, quindi, la Corte ha dichiarato prescritte le pretese tributarie relative a otto ingiunzioni datate tra il 2012 e il 2013, in quanto ha ritenuto decorso il termine quinquennale applicabile ai tributi locali tra la notifica di quelle ingiunzioni e la notifica dell’intimazione nel 2019.

L’appello, invece, è stato respinto per l’ingiunzione di pagamento n. 0206267 del 17 giugno 2016, poiché per quest’atto la notifica è stata effettuata correttamente presso la sede legale della società.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. Le parti intimate non hanno depositato controricorso.

7. Successivamente, il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

8. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, atteso che i l contribuente avrebbe formulato lo specifico motivo di irregolarità della notificazione della intimazione di pagamento n. 165900-2016 soltanto in grado di appello, mentre l’avrebbe omessa in sede di giudizio di primo grado, anche successivamente alla costituzione un giudizio della [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, alla produzione della predetta intimazione e relativa notifica; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

1.1. Va premesso che, in termini generali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficiodal giudice (Cass. 24/08/2007, n. 18019).

1.2. La mancanza della specifica doglianza in sede di originaria impugnazione determina, quindi, in linea teorica, l’impossibilità della proposizione della questione direttamente in sede di gravame.

Chiaro, in tal senso, il disposto dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale dispone che “1.

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.

Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”.

1.3. Tuttavianel caso di specie, come rilevato anche dal P.G., la tesi attorea non può essere condivisa, attese le affermazioni di cui a pag. 4 del ricorso stesso (erroneamente indicate, nella requisitoria , come riferite a p. 13) , in cui si riconosce espressamente che ‹‹A sostegno della domanda, l’odierno controricorrente ha eccepito, per quel che in questa sede ed in modo estremamente generico, la decadenza e la prescrizione della pretesa debitoria “non essendo stato notificato regolarmente alcun atto e/o cartella di pagamento e/o ingiunzione alla società ricorrente”››.

1.4. Dunque, in primo grado vi era stata contestata eccome la eccezione in analisi, e, dunque, non si trattava di eccezione formulata tardivamente (solo) in sede di appello.

Ne consegue che la Corte del gravame non ha errato nel pronunciarsi.

1.5. Il motivo va conseguentemente rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta iolazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 145 c.p.c., 1335 c.c. e 156 c.p.c., atteso che l’intimazione di pagamento n. 154900-2016 sarebbe stata debitamente consegnata presso la residenza della legale rappresentante della Società contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

2.1. La censura merita accoglimento.

2.2. In proposito va rammentato che plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano l’amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; la l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1).

In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, - che, per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1), - va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art.148 c.p.c. (v.

Cass. 6702/2025 ; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).

2.3. Va aggiunto che la predetta notifica diretta da parte del concessionario è riconducibile ad una disciplina speciale che rende inoperativa la previsione del terzo comma dell’art.145, terzo comma, c.p.c., come chiarito da questa Corte con la pronuncia n. 23511/2016, ai cui ampi contenutiin questa sede è sufficiente rinviare.

2.4. Nel caso di specie, di pacifica notifica diretta, la consegna è avvenuta presso la residenza della legale rappresentante della Società contribuente, [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ritenersi valida.

2.5. Tale censura si palesa quindi fondata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2948 c.c., atteso che, per gli effetti della notificazione della intimazione di pagamento n. 154900-2016, eseguita in data 7 giugno 2016, non sarebbe maturata alcuna prescrizione quinquennale; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

3.1. Anche talemotivo è fondato: diretta conseguenza di quanto rilevato con riferimento al motivo n. 2 è che, in ragione della rituale notifica dell’intimazione di pagamento, non è maturata la prescrizione eccepita dal contribuente relativamente alle ingiunzioni di pagamento indicate a pag. 5 della sentenza: 1) Ingiunzione di pagamento n. 0295868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7 gennaio 2013; 2) Ingiunzione di pagamento n. 0271007 del 2.11.2012 e notificata il 22.11.2012; 3) Ingiunzione di pagamento n. 0298227 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013;4) Ingiunzione di pagamento n. 298576 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013; 5) Ingiunzione di pagamento n. 0295867 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013; 6) Ingiunzione di pagamento n. 0267446 del 2.11.2012 e notificata il 22.11.2012; 7) Ingiunzione di pagamento n. 0285094 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013; 8) Ingiunzione di pagamento n. 0308829 del 6.12.2012 e notificata il 24.1.2014.

3.2. Dalla data di notifica dell’intimazione (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a quella successiva (del 23.10.19) oggetto di impugnazione, non risulta quindi maturato il termine di prescrizione di 5 anni.

3.3. Anche la censura n. 3 deve quindi essere accolta.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, consegue l’accoglimento del ricorso per cassazione, con rigetto della originaria impugnazione del contribuente.

5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente.

Condanna la contribuente intimata al pagamento delle spese, che liquida a favore della ricorrente per il giudizio di merito di primo grado in euro 6.000,00, per il giudizio di merito di secondo grado in euro 7.000,00e per il giudizio di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16695/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di NAPOLI n.420/2023 depositata i l 13/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente, con ricorso promosso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 660000-2019, avente, quali titoli presupposti, le ingiunzioni fiscali emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Lettere ed inerenti alla TARSU per gli anni dal 2000 al 2014 e l’ICP per gli anni dal 2011 al 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 3444/2021, ha rigettato il ricorso. 3. La contribuente ha indi interposto appello. 4. La Corte di gravame, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando in parte quagli atti impositivi. In particolare, ha osservato che l’intimazione n. 0000154900, prodotta dall’Ente di Riscossione per eccepire l’interruzione del termine di prescrizione, non era stata correttamente notificata al contribuente in violazione dell’art. 145 c.p.c., rilevando che la notificazione degli atti tributari a una società doveva essere eseguita presso la sede o al legale rappresentante, con le necessarie indicazioni, che in questo caso sono risultate mancanti. Per effetto di tale vizio, ad avviso del giudice del gravame, l’intimazione di pagamento non ha prodotto effetti interruttivi della prescrizione e, quindi, la Corte ha dichiarato prescritte le pretese tributarie relative a otto ingiunzioni datate tra il 2012 e il 2013, in quanto ha ritenuto decorso il termine quinquennale applicabile ai tributi locali tra la notifica di quelle ingiunzioni e la notifica dell’intimazione nel 2019. L’appello, invece, è stato respinto per l’ingiunzione di pagamento n. 0206267 del 17 giugno 2016, poiché per quest’atto la notifica è stata effettuata correttamente presso la sede legale della società. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 6. Le parti intimate non hanno depositato controricorso. 7. Successivamente, il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso. 8. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, atteso che i l contribuente avrebbe formulato lo specifico motivo di irregolarità della notificazione della intimazione di pagamento n. 165900-2016 soltanto in grado di appello, mentre l’avrebbe omessa in sede di giudizio di primo grado, anche successivamente alla costituzione un giudizio della [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, alla produzione della predetta intimazione e relativa notifica; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 1.1. Va premesso che, in termini generali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficiodal giudice (Cass. 24/08/2007, n. 18019). 1.2. La mancanza della specifica doglianza in sede di originaria impugnazione determina, quindi, in linea teorica, l’impossibilità della proposizione della questione direttamente in sede di gravame. Chiaro, in tal senso, il disposto dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale dispone che “1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”. 1.3. Tuttavianel caso di specie, come rilevato anche dal P.G., la tesi attorea non può essere condivisa, attese le affermazioni di cui a pag. 4 del ricorso stesso (erroneamente indicate, nella requisitoria , come riferite a p. 13) , in cui si riconosce espressamente che ‹‹A sostegno della domanda, l’odierno controricorrente ha eccepito, per quel che in questa sede ed in modo estremamente generico, la decadenza e la prescrizione della pretesa debitoria “non essendo stato notificato regolarmente alcun atto e/o cartella di pagamento e/o ingiunzione alla società ricorrente”››. 1.4. Dunque, in primo grado vi era stata contestata eccome la eccezione in analisi, e, dunque, non si trattava di eccezione formulata tardivamente (solo) in sede di appello. Ne consegue che la Corte del gravame non ha errato nel pronunciarsi. 1.5. Il motivo va conseguentemente rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta iolazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 145 c.p.c., 1335 c.c. e 156 c.p.c., atteso che l’intimazione di pagamento n. 154900-2016 sarebbe stata debitamente consegnata presso la residenza della legale rappresentante della Società contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 2.1. La censura merita accoglimento. 2.2. In proposito va rammentato che plurime, e convergenti, fonti regolative abilitano l’amministrazione finanziaria alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154; la l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1). In siffatte evenienze, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, la notifica, - che, per l’appunto, anche l’agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1), - va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l’intervento dell’ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell’art.148 c.p.c. (v. Cass. 6702/2025 ; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327). 2.3. Va aggiunto che la predetta notifica diretta da parte del concessionario è riconducibile ad una disciplina speciale che rende inoperativa la previsione del terzo comma dell’art.145, terzo comma, c.p.c., come chiarito da questa Corte con la pronuncia n. 23511/2016, ai cui ampi contenutiin questa sede è sufficiente rinviare. 2.4. Nel caso di specie, di pacifica notifica diretta, la consegna è avvenuta presso la residenza della legale rappresentante della Società contribuente, [OSCURATO:PERSONA], sicché deve ritenersi valida. 2.5. Tale censura si palesa quindi fondata. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2948 c.c., atteso che, per gli effetti della notificazione della intimazione di pagamento n. 154900-2016, eseguita in data 7 giugno 2016, non sarebbe maturata alcuna prescrizione quinquennale; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 3.1. Anche talemotivo è fondato: diretta conseguenza di quanto rilevato con riferimento al motivo n. 2 è che, in ragione della rituale notifica dell’intimazione di pagamento, non è maturata la prescrizione eccepita dal contribuente relativamente alle ingiunzioni di pagamento indicate a pag. 5 della sentenza: 1) Ingiunzione di pagamento n. 0295868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7 gennaio 2013; 2) Ingiunzione di pagamento n. 0271007 del 2.11.2012 e notificata il 22.11.2012; 3) Ingiunzione di pagamento n. 0298227 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013;4) Ingiunzione di pagamento n. 298576 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013; 5) Ingiunzione di pagamento n. 0295867 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013; 6) Ingiunzione di pagamento n. 0267446 del 2.11.2012 e notificata il 22.11.2012; 7) Ingiunzione di pagamento n. 0285094 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 7.01.2013; 8) Ingiunzione di pagamento n. 0308829 del 6.12.2012 e notificata il 24.1.2014. 3.2. Dalla data di notifica dell’intimazione (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a quella successiva (del 23.10.19) oggetto di impugnazione, non risulta quindi maturato il termine di prescrizione di 5 anni. 3.3. Anche la censura n. 3 deve quindi essere accolta. 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, consegue l’accoglimento del ricorso per cassazione, con rigetto della originaria impugnazione del contribuente. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Condanna la contribuente intimata al pagamento delle spese, che liquida a favore della ricorrente per il giudizio di merito di primo grado in euro 6.000,00, per il giudizio di merito di secondo grado in euro 7.000,00e per il giudizio di leg