CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37557/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tp) il 26 ottobre 1960; avverso la sentenza n. 5718/2019 della Corte di appello di Palermo del 18 dicembre 2019; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha, con sentenza del 18 novembre 2019, integralmente confermato la decisione con la quale, il precedente 23 maggio 2018, il Tribunale di Marsala aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10 -ter del dlgs n. 74 del 2000 e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con atto del 12 giugno 2020 ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il prevenuto, deducendo quale vizio della medesima il fatto che la stessa fosse motivata inadeguatamente o comunque in termini di manifesta illogicità in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore che gli avrebbe impedito di versare VIVA risultante dalle prescritte dichiarazioni fiscali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, per più ragioni, inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene sia pur vero che, in determinate particolari condizioni, anche questa stessa Corte ha ritenuto astrattamente suscettibili di essere scriminati i comportamenti aventi ad oggetto l'omesso versamento delle imposte, allorchè questo sia stato determinato da fattori del tutto imponderabili ed esulanti rispetto al dominio finalistico del soggetto interessato, che abbiano impedito al contribuente l'adempimento della obbligazione fiscale, tali, pertanto, da integrare gli estremi della forza maggiore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2017, n. 46459; nonché, in particolare: Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio 2015, n, 8352), deve osservarsi, tuttavia, come la presente fattispecie non mostri i segni che avrebbero consentito ad essa l'applicazione dell'esposto principio, nei termini rivendicati dal ricorrente. Ed infatti, non solamente, si rileva, la Corte panormita, dandosi carico della esistenza della esposta regula juris, ha osservato come, di fronte alla crisi di liquidità che avrebbe attanagliato la impresa da lui gestita, il Girgenti non aveva operato, come ci si sarebbe dovuto attendere dall'homo uso ()economico peritus, cercando di recuperare, sia tramite i rimedi stragiudiziali che giudiziali, i crediti che la predetta impresa vantava verso terzi ovvero agendo al fine di contenere i costi di gestione della impresa medesima (la Corte di appello ha, infatti, evidenziato come la crisi finanziaria della società gestita dal Girgenti fosse in buona parte addebitabile a talune sue scelte imprenditoriali in materia di gestione del personale) ; in tal modo essendo evidenziata da parte della Corte di merito la riconducibilità alla responsabilità dell'imputato della ragioni che gli avrebbero impedito il versamento delle imposte; fattore questo che, come abbiamo visto, si pone come ostativo alla riconoscibilità della forza maggiore quale elemento scriminante la responsabilità penale. Ma va altresì rilevata la assoluta genericità della impugnazione ora presentata dalla difesa del Girgenti, nella quale ci si è limitati ad enunciare, in termini assiomatici, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ovvero la carenza della motivazione stessa, senza evidenziare in alcun modo i termini in cui siffatta manifesta illogicità sarebbe rilevabile né essendosi il ricorrente confrontato con la, invero del tutto esauriente, motivazione con la quale è stato rigettato il gravame a suo tempo presentato dal Girgenti. Il ricorso proposto deve, in conclusione, essere, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve, di conseguenza, visto l'art. 616 cod. proc. pen., essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021