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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1964

Cassazione n. 33500/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 17/4/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.); osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela.

Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età ò per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)».

L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio.

Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che il direttore dell'esercizio commerciale ha sporto una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616).

E' condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez. 1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.

Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata".

Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa in data 17/4/2023; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.); osserva: la sentenza impugnata va annullata per difetto di querela. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età ò per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, consentito a questa Corte per risolvere questioni di natura processuale, emerge che il direttore dell'esercizio commerciale ha sporto una formale denuncia, nella quale non è evidenziata la volontà di punizione del colpevole, né ha dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile (cfr. Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). E' condivisibile quanto recentemente affermato anche da Sez. 1 n. 31451-23 secondo cui «Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione. Non è un dovere dell'Autorità giudiziaria neppure di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, e tanto meno di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata". Conseguentemente, il reato, pur commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit., dovrà essere dichiarato improcedibile e conseguentemente disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, stante la mancanza di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 33500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris