CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10874/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende per procura in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per procura in atti -controricorrente- nonchècontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1800/2021,depositata i l 09/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― AGI di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per quattro mezzi, nei confronti del Fallimento AGI di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1800/2021, pubblicata in data 9 marzo 2021, a definizione del procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] pari [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre il Fallimento non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Le ricorrenti hanno spiegato i seguenti motivi. 1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; e/o per motivazione soltanto apparente o contraddittoria, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., comunque rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.; e/o per violazione del principio istruttorio officioso che caratterizza il processo di fallimento, ancora in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. 2. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, anche ove del caso sub speciedi travisamento della prova, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. Fall., in relazione all’art. 2697 c.c., per come interpretati dal costante diritto vivente di codesta S.C., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 4. In via subordinata, nullità della sentenza o del procedimento, per violazione degli artt. 18 L. Fall. e/o 101 e/o 153 c.p.c., rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 co. 1 nn. 3 o 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è in ammissibile. 4.1. ― I primi tre mezzi censurano sotto diversi aspetti la sentenza impugnata per aver omesso di considerare documentazione che si assume comprovante la non fallibilità della società ricorrente. Viene evidenziato che: «Le odierne ricorrenti procedevano al tempestivo deposito di tali note, espressamente intitolate “[OSCURATO:PERSONA]. Con produzione di documenti necessari ai fini della decisione e conseguente, in via subordinata, richiesta di rimessione in istruttoria/fissazione di ulteriore udienza”. In allegato a tali note, le ricorrenti producevano varia documentazione resagli disponibile, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate e, sempre per quanto qui interessa, corroborando documentalmente la richiesta di loro accoglimento con la produzione in aggiunta a quanto già in atti di ulteriore documentazione frattanto sorta o rinvenuta». In particolare viene posto l’accento sul carattere pienamente devolutivo del giudizio di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, carattere che avrebbe consentito il deposito di detta documentazione stante l’inapplicabilità dell’articolo 345 c.p.c. Ma, a parte il fatto che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni, sicché non ha carattere pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. 3 novembre 2021, n. 31531), detto reclamo richiede altresì «l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti», ai sensi del numero 4 dell’articolo 18 della legge fallimentare, di guisa che la documentazione in discorso è stata senz’altro prodotta in violazione del precetto normativo. Dopodiché, è assorbente il rilievo che il ricorso non spiega, tantomeno con il necessario dettaglio, quale sarebbe il contenuto di detta documentazione, ed in qual modo esso dimostrerebbe l’insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità: sicché i motivi in esame sono totalmente privi del requisito dell’autosufficienza richiesto a pena di inammissibilità dal numero 6 dell’articolo 366 c.p.c. 4.2. ― Anche il quarto mezzo è inammissibile poiché non autosufficiente. Con esso si lamenta infatti che la Corte d’appello non abbia motivato in ordine all’istanza di rimessione in termini per la produzione, ove ritenuta tardiva, della documentazione di cui si è detto: ma, all’aspetto assorbente già menzionato, concernente l’omessa indicazione del contenuto del la documentazione in discorso, si aggiunge quello dell’omessa indicazione delle specifiche ragioni che avrebbero reso non imputabile la mancata tempestiva produzione di documentazione ― in buona sostanza libri Iva ― necessariamente nella disponibilità della società fallita. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contr