CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso tra loro, dei reati di minaccia, aggravata dalla finalità di discriminazione razziale ( capi A) e C), e, per la sola Guttadauro, anche dall'abuso dei poteri di agente della Polizia di Stato, nonché di avere portato le armi da sparo rispettivamente detenute, legalmente, fuori dell'abitazione ( capo B) ; il solo Baldassini è stato altresì dichiarato colpevole anche della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. ( capo D) e dell'ulteriore minaccia aggravata sub E). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo D), perché prescritto, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, al giovane figlio della coppia di imputati, nella notte tra il 16 e il 17 agosto 2014, non era stato consentito l'ingresso nella discoteca "Space" di Firenze, dove le parti civili lavoravano come addetti alla sicurezza, in quanto ritenuto coinvolto nel furto di un portafogli verificatosi, nella medesima discoteca, qualche giorno prima, sebbene risultato estraneo all'accaduto. Il ragazzo si era allontanato parlando al telefono e, poco dopo, si erano presentati all'ingresso della discoteca i due ricorrenti: il Baldassini - agente di P.S. in pensione - aveva puntato la propria pistola alla tempia di una delle persona offese, offendendolo e minacciandolo, e aveva esploso un colpo di pistola verso l'alto oltre che in basso, verso le gambe di una delle persone offese; mentre la moglie, aveva mostrato il proprio tesserino di agente della Polizia di Stato, fuori servizio, dicendo "fermi tutti, polizia!" 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge tre articolati motivi. 2.1. Con il primo motivo, in estrema sintesi, contesta la ricostruzione dei fatti offerta dalle sentenze di merito non essendo emerso, dalla prova, il riscontro a quanto contestato in imputazione, ovvero che la Guttadauro avesse, a sua volta, puntato la pistola contro una delle persone offese, cosicchè la motivazione ne risulta manifestamente illogica e contraddittoria e perviene a un completo travisamento del fatto. 2.2. Vizio della motivazione, in quanto mancante, viene denunciato anche con riguardo al motivo con il quale, in sede di appello, era stata contestata la identificazione delle persone offese costituite parti civili, sulla base dei fotogrammi acquisiti in atti, che smentirebbero la loro presenza sulla scena dei fatti e la stessa corrispondenza identitaria tra le persone visibili nel filmato e le costituite parti civili. Ci si duole che sia mancata una accurata verifica sul punto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti civili, del tutto contrastanti con il contenuto del filmato; in specie, non vi sarebbe corrispondenza con quanto riferito dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato se stesso come colui al quale il Baldassini avrebbe sparato alle gambe, laddove, nella sentenza e nel capo di imputazione, si parla di [OSCURATO:PERSONA]; cosicchè, oltre al travisamento del fatto, si contesta la inammissibilità della costituzione di parte civile per le lesioni patite. 2.3. Ancora vizio della motivazione è denunciato in ordine alla affermazione di responsabilità concorsuale della Guttadauro, essendo mancato, in particolare, lo scrutinio dell'elemento soggettivo e del grado del dolo, dal momento che la ricorrente non poteva conoscere, né prevedere, né prevenire la condotta attuata dal coniuge, che ha sparato tre colpi di pistola; d'altro canto, la chiamata al 113 effettuata dalla stessa Guttadauro è dimostrativa dell'assenza di previsione di quanto avrebbe compiuto il marito. Né la ricorrente ha mai puntato la propria arma contro alcuno e neppure ha minacciato chicchessia. - Su istanza del difensore dei ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale della causa - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso propone motivi inammissibili, innanzituttox perché reiterativi di doglianze già proposte nelle sedi di merito e congruamente vagliate e puntualmente disattese. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 1.1. D'altro canto, la manifesta infondatezza dei motivi deriva anche dall'avere prospettato doglianze sostanzialmente orientate a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai suindicati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. Questo perché, a ben vedere, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in ordine alla ricostruzione dei fatti. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 1.2. E' bene, altresì, tenere presente, ai fini del presente scrutinio di legittimità, che la sentenza impugnata integra, con quella del Tribunale, una situazione di c.d. doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza.1.3. Senza trascurare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il " travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; è consentito, invece, dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. ( Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007 Rv. 238215 - 01) 2. Alla luce di tali principi, risulta inammissibilmente prospettato il vizio di travisamento , del fattoA : laddove si prospetta non già una manifesta difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto ( Sez. 3 n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623), quanto una ricostruzione alternativa dei fatti. I fatti, invece, risultano inconfutabilmente ricostruiti alla luce di concordi dichiarazioni testimoniali - di cui è stata correttamente scrutinata la attendibilità ( in tal senso, è sufficiente fare riferimento all'amplissima sentenza di primo grado che ha riportato in modo minuzioso tutti gli elementi di prova e le stesse dichiarazioni testimoniali, a pg. 17), supportata, sotto il profilo estrinseco, dai riscontri provenienti dalle videoriprese delle telecamere del Comune e della discoteca, nonché dalle certificazioni mediche. Non corrisponde al vero, inoltre, che la persona offesa abbia riferito che il Baldassini avesse sparato i colpi di pistola al suo indirizzo(cfr. pg . 7 della sentenza di primo grado), mentre, come annota la sentenza impugnata, quella di primo grado aveva compiuto una precisa identificazione delle persone offese, sulla base del loro abbigliamento e dello loro dichiarazioni. 3. Del tutto destituito di fondamento razionale il motivo che tende a confutare la sentenza impugnata con riguardo all'elemento soggettivo in capo alla Guttadauro: sotto tale profilo, già il Tribunale aveva svolto un puntuale scrutinio anche di tale elemento del reato ( pg. 19), mak la Corte di appello non si è sottratta alla valutazione di tale tema, escludendo che l'azione congiunta dei due ricorrenti, che dai filmati appaiono in evidente sintonia, sia stata indotta da minacce o aggressioni patite dal loro figlio, di tanto non essendovi traccia in alcuna parte del compendio probatorio. E' noto che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche laddove assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando ii reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez.6, n. 1986 del 06/12/2016,Rv. 268972; Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). L'essere usciti di casa armati di pistole cariche, l'essersi diretti insieme verso la discoteca e l'avere agito in evidente accordo sono elementi oggettivamente significativi della loro consapevole adesione alla comune condotta delittuosa, dipanatasi in maniera coerente con quanto, all'evidenza, essi avevano concordato, ovvero, riprendendo la efficace sintesi della Corte di appello , "una - gravissima e inaccettabile - spedizione punitiva, per motivi certamente non giustificabili e comunque non proporzionati al presunto torto ricevuto dal figlio degli imputati", tanto più che si tratta di azione attuata da due appartenenti alla Polizia di Stato, e ancor più inaccettabile se si considerano le ripetute espressioni denigratorie di tipo razzista che hanno ulteriormente connotato le gravissime aggressioni e minacce poste in essere dagli imputati. 4. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, complessivamente emergente dalla lettura coordinata delle due conformi sentenze di merito, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche dei ricorrenti all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, qui ricordandosi che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che, quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione, è incensurabile nel giudizio di legittimità, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione ( Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454). D'altro canto, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo 3 (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, P.M. in proc. Maniscalco ed altri, Rv. 212053). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, con la precisazione, riguardante [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché, in tal caso, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019 (dep. 2020 ), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, altresì, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle altre parti civili, che liquida in complessi