CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale Unità d’Italia n. 15,rappresentata e difesa dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte Suprema diCassazione n. 7009, depositata il 16 marzo 2025;Numero registro generale 19522/2025Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16600/2026Data pubblicazione 27/05/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava davanti alla C.T.P. di Baril’avviso di accertamento, prot. n. BA0329971/2017 del 17novembre 2016, notificato il 10 gennaio 2017, con il quale erastata rettificata la rendita catastale di un’unità immobiliare adestinazione speciale, a seguito di presentazione di Docfaconseguente a lavori di ristrutturazione con diversadistribuzione degli spazi interni. In particolare, l’avviso erastato emesso a seguito di autotutela sostitutiva, in virtù dellaquale l’Ufficio aveva annullato il pregresso avviso diaccertamento n. BA0124782 del 13 aprile 2016, che avevarettificato la rendita catastale a suo tempo proposta dallaparte.2. L’adìta C.T.P. accoglieva il ricorso.3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. dellaPuglia rigettava il gravame, evidenziando che l'appellanteaveva soltanto apparentemente sollevato vizi della decisionegravata, ma non aveva prospettato reali contraddizioni,implausibilità delle ragioni, nonché irrazionalità delleargomentazioni e conclusioni del primo giudice e vieppiùelementi di prova rilevanti per inficiare la pronuncia impugnataovvero disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazionedella C.T.P., quanto le pregnanti e puntuali difese svolte dalcontribuente. Affermava altresì che l'atto di rettifica delclassamento era palesemente carente di una sia pur accettabileminimale motivazione e che non erano state nemmenoR.G. N. 19522/2025 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19522/2025Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16600/2026Data pubblicazione 27/05/2026enunciate nell'atto della P.A. le cause che avevano comportatouna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente.4. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate,questa Corte, con ordinanza n. 7009 del 16 marzo 2025,accoglieva il ricorso e, decidendo nel merito, rigettava il ricorsooriginario della contribuente, compensando le spese relative aigradi di merito, e condannando la contribuente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità.5. Avverso tale ultima decisione (erroneamente indicata inricorso come sentenza) propone ricorso per revocazione ex art.391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (qualesuccessore a titolo particolare nel diritto controversi dellaSamag [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di scissione societaria), sullabase di un motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente chiede la revocazione dell’ordinanza n.7009/2025 di questa Corte, in materia di rettifica di renditacatastale.La pronuncia impugnata ha accolto il ricorso dell’Ufficio, ed hadeciso nel merito, rigettando il ricorso originario dellacontribuente, ritenendo che, ai fini della motivazione dellarettifica della rendita catastale, nei casi in cui gli elementi difatto indicati dal contribuente nella procedura DOCFA non sianoR.G. N. 19522/2025 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19522/2025Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16600/2026Data pubblicazione 27/05/2026disattesi dall’Ufficio, sia sufficiente la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita.Con l’unico motivo di ricorso la contribuente eccepisce che laCorte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio, in quantonon avrebbe considerato che, sia in primo che in secondogrado, era stato ritenuto che la rettifica fosse intervenuta oltre12 mesi dalla data di presentazione della denuncia di variazionecatastale, e quindi, in sostanza, avrebbe omesso di considerareintegralmente i termini della controversia. L’errore in cuisarebbe incorsa la Corte, dunque consisterebbe nel non averconsiderato che il capo della decisione relativo alla tardivitàdell’avviso di accertamento (intervenuto oltre il termine deidodici mesi), in quanto non oggetto di impugnazione, sarebbepassato in giudicato con effetto di preclusione di qualsiasiulteriore statuizione.2. Il ricorso è inammissibile.La ricorrente censura l’ordinanza impugnata non già per unerrore di fatto, bensì per un errore di diritto, in quanto,sostanzialmente, deduce che la Corte non avrebbe,erroneamente, dichiarato inammissibile il precedente ricorso,per non essere stato impugnato il capo della sentenza disecondo grado in cui si afferma che la rendita catastaleproposta è stata rettificata oltre i dodici mesi dalla data diiscrizione, ed era quindi tardiva, e quindi per non avere l’Ufficiocontestato una autonoma ratio decidendi, già di per séautonoma e sufficiente a sorreggere la decisione della Corte dimerito.R.G. N. 19522/2025 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19522/2025Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16600/2026Data pubblicazione 27/05/2026Trattasi, all’evidenza, di una contestazione che attiene ad unavalutazione giuridica, e non certo ad un errore di fattorisultante dagli atti di causa.In ogni caso, anche dal punto di vista giuridico la decisioneimpugnata corretta, in quanto il termine di dodici mesi ex art.3 D.M. 701/1994 ha natura pacificamente ordinatoria (Cass. 5marzo 2020, n. 6218), e quindi la sua violazione non può, diper sé, giustificare l’annullamento dell’accertamento.3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una somma di importopari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 5.800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 19522/2025 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 19522/2025Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 16600/2026Data pubblicazione 27/05/2026R.G. N. 19522/2025 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]