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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 51615/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, AVV. [OSCURATO:PERSONA] e AVV. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Bologna che, decidendo la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 31/05/2019 del Tribunale di Forlì per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare dell'impresa individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le Imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture emesse dall'impresa «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali [OSCURATO:PERSONA] PF/2013 e [OSCURATO:PERSONA] PF/2014 elementi passivi fittizi per l'importo, rispettivamente, di euro 70.970,00 (Mod.

U, 2013, relativo all'anno di imposta 2012) e di euro 237.087,00 (Mod.

U, 2014, relativo all'anno di imposta 2013). 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., e la conseguente nullità della sentenza, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., perché non tradotta nella lingua cinese, l'unica da lui conosciuta, come risulta dal processo verbale di constatazione (ove si dava atto che durante le operazioni era stato assistito da un interprete di lingua cinese), dal verbale di identificazione (ove si dava atto che non comprende la lingua italiana), dal fatto che il Tribunale aveva disposto la traduzione della sentenza. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 191, 234, 351, 526 cod. proc. pen., e 220, disp. att. c.p.p., perché la sentenza impugnata fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], "trasfuse nei verbali", inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ed, in particolare, perché si tratta di prove formate senza il contraddittorio e di dichiarazioni non verbalizzate ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., ma solo sunteggiate nei verbali redatti dagli operanti nei cui confronti vige il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione anche per il travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone Papa, Maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso in modo categorico che fossero state fatte verifiche sulla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva altresì riferito che l'imputato era risultato privo di qualsiasi procura per poter agire in nome e per conto del titolare della [OSCURATO:PERSONA].

Il M.[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva solo riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato ai militari della GdF come dipendente della ditta e che era stato ritenuto tale sol perché si trovava nella sede dell'impresa; nulla di più.

Errato, dunque, far derivare la mancanza di documenti comprovanti i rapporti commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che non erano stati esibiti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale non era titolare dell'impresa, né era in possesso di procura per agire in nome e per conto del titolare stesso. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale perché la sentenza impugnata fonda il giudizio di colpevolezza su elementi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento delle dichiarazioni del testimone Papa.

La mancata annotazione o esibizione delle fatture "incriminate" nella contabilità dell'impresa emittente, sostiene, non è elemento decisivo per dimostrare l'inesistenza delle operazioni sottostanti.

L'inesistenza non può essere desunta dalla affermata mancanza di "rapporti commerciali comprovati da documentazione tra le due ditte" piuttosto che dall'accertamento in concreto della inesistenza delle relative operazioni economiche; tanto più che il titolare dell'impresa emittente le fatture non è stato mai escusso, sicché il ricorso alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche legittimo, non avrebbe aggiunto alcunché al quadro probatorio.

Contraddittoria, in questo quadro, la decisione della Corte di appello di negare l'ingresso di elementi di prova di segno contrario emergenti dalla stessa testimonianza del M.Ilo GdF [OSCURATO:PERSONA] resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Con memoria del 15/09/2023 i difensori del ricorrente hanno replicato alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1.Secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103 - 01; Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02; Sez. 4, n. 33883 del 27/04/2023, n.m.; Sez. 2, n. 33608 del 30/05/2023, n.m.; Sez. 5, n. 32886 del 13/04/2023, n.m.). 2.2.Da ciò l'inammissibilità della doglianza perché sostanzialmente volta alla rimessione in termini per il compimento di un atto inammissibile, in quanto è precluso agli imputati di presentare ricorso per cassazione personalmente, né sono stati indicati specifici pregiudizi derivanti dall'omessa traduzione diversi dalla generica allegazione della «impossibilità di rappresentare appieno ai propri difensori le ragioni del pregiudizio patito», tenuto conto che oggetto del ricorso per cassazione non è più il fatto, la sua possibile ricostruzione, la richiesta di prove, ma la sentenza e i suoi possibili vizi. 3.11 secondo motivo è inammissibile perché deduce questioni di fatto non dedotte in appello. 3.1.La questione della inutilizzabilità della prova non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269891 - 01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Rv. 253798 - 01; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, Rv. 250263 - 01; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, Rv. 249490 - 01). 3.2.Secondo l'insegnamento di Sez.

U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291 - 01, il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. 3.3.Secondo le più recenti declinazioni pratiche di tale principio, si è affermato che il momento a partire dal quale, nel corso di attività ispettive o di vigilanza di natura amministrativa, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Rv. 276679 - 01, che ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. perché, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario). 3.4.Nel caso di specie, pur a fronte dell'ampio utilizzo, da parte del Tribunale, delle testimonianze rese dagli accertatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non ha devoluto in appello la questione della inutilizzabilità della prova, non avendo mai sollecitato la verifica, puramente fattuale, relativa al momento della insorgenza degli elementi astrattamente penalmente rilevanti. 3.5.Peraltro, dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta che gli ufficiali della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] avevano accertato presso la sede della «[OSCURATO:PERSONA]» la assenza di qualsiasi documentazione attestante l'esecuzione delle prestazioni fatturate all'impresa dell'imputato il quale, a sua volta, non ha mai prodotto alcunché a riprova del contrario, sicché l'eccezione non è nemmeno decisiva, non potendosi ritenere testimonianza de relato quella dell'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che riferisca il compimento di atti da lui posti in essere (compreso il mancato rinvenimento di documentazione rilevante). 4.11 terzo motivo è inammissibile perché, in violazione dell'onere di autosufficienza, il ricorrente non ha prodotto il verbale delle dichiarazioni rese dal M.[OSCURATO:PERSONA] delle quali deduce il travisamento, tanto più che le medesime dichiarazioni erano già state utilizzate in senso accusatorio dal primo Giudice. 4.1.La Corte di cassazione può conoscere «gli atti del processo specificamente indicati» (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 4.2.In tal caso è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).

E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 4.3.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 4.4.inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cessazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 4.5.Nel caso di specie, peraltro, l'informazione asseritamente travisata (l'esser cioè il [OSCURATO:PERSONA] dipendente della ditta fornitrice) è assolutamente irrilevante a fronte della mancata esibizione, anche della tenutaria delle scritture contabili, della documentazione relativa alla effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate dall'imputato (ne è consapevole anche il ricorrente quando espone l'ultimo motivo). 5.L'ultimo motivo è anch'esso manifestamente infondato poiché si risolve in una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio che è essa, sì, manifestamente illogica. 5.12accertamento fiscale a carico dell'impresa del ricorrente era originato dalla circostanza che l'impresa (apparentemente) emittente le fatture non aveva mai indicato nello spesometro le fatture indicate ed utilizzate come elementi passivi dal ricorrente; la conclusione della inesistenza delle prestazioni fatturate derivante dal mancato rinvenimento di documentazione attestante rapporti commerciali tra le due imprese non è affatto manifestamente illogica avuto oltremodo riguardo agli importi fatturati (oltre trecentomila euro in tutto), al numero di fatture in questione (quattordici in tutto) e agli anni di imposta (due consecutivi). 5.2.Non si comprende, in tale contesto, la decisività del travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (peraltro genericamente dedotto), posto che la corretta tenuta delle scritture contabili non è argomento dirimente a sostegno della esistenza delle prestazioni fatturate. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori, AVV. [OSCURATO:PERSONA] e AVV. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Bologna che, decidendo la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 31/05/2019 del Tribunale di Forlì per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titolare dell'impresa individuale «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]», al fine di evadere le Imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture emesse dall'impresa «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali [OSCURATO:PERSONA] PF/2013 e [OSCURATO:PERSONA] PF/2014 elementi passivi fittizi per l'importo, rispettivamente, di euro 70.970,00 (Mod. U, 2013, relativo all'anno di imposta 2012) e di euro 237.087,00 (Mod. U, 2014, relativo all'anno di imposta 2013). 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., e la conseguente nullità della sentenza, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., perché non tradotta nella lingua cinese, l'unica da lui conosciuta, come risulta dal processo verbale di constatazione (ove si dava atto che durante le operazioni era stato assistito da un interprete di lingua cinese), dal verbale di identificazione (ove si dava atto che non comprende la lingua italiana), dal fatto che il Tribunale aveva disposto la traduzione della sentenza. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 191, 234, 351, 526 cod. proc. pen., e 220, disp. att. c.p.p., perché la sentenza impugnata fonda il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], "trasfuse nei verbali", inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ed, in particolare, perché si tratta di prove formate senza il contraddittorio e di dichiarazioni non verbalizzate ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen., ma solo sunteggiate nei verbali redatti dagli operanti nei cui confronti vige il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione anche per il travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone Papa, Maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso in modo categorico che fossero state fatte verifiche sulla qualifica di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva altresì riferito che l'imputato era risultato privo di qualsiasi procura per poter agire in nome e per conto del titolare della [OSCURATO:PERSONA]. Il M.[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva solo riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si era qualificato ai militari della GdF come dipendente della ditta e che era stato ritenuto tale sol perché si trovava nella sede dell'impresa; nulla di più. Errato, dunque, far derivare la mancanza di documenti comprovanti i rapporti commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che non erano stati esibiti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale non era titolare dell'impresa, né era in possesso di procura per agire in nome e per conto del titolare stesso. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale perché la sentenza impugnata fonda il giudizio di colpevolezza su elementi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento delle dichiarazioni del testimone Papa. La mancata annotazione o esibizione delle fatture "incriminate" nella contabilità dell'impresa emittente, sostiene, non è elemento decisivo per dimostrare l'inesistenza delle operazioni sottostanti. L'inesistenza non può essere desunta dalla affermata mancanza di "rapporti commerciali comprovati da documentazione tra le due ditte" piuttosto che dall'accertamento in concreto della inesistenza delle relative operazioni economiche; tanto più che il titolare dell'impresa emittente le fatture non è stato mai escusso, sicché il ricorso alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche legittimo, non avrebbe aggiunto alcunché al quadro probatorio. Contraddittoria, in questo quadro, la decisione della Corte di appello di negare l'ingresso di elementi di prova di segno contrario emergenti dalla stessa testimonianza del M.Ilo GdF [OSCURATO:PERSONA] resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Con memoria del 15/09/2023 i difensori del ricorrente hanno replicato alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1.Secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di cassazione, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103 - 01; Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02; Sez. 4, n. 33883 del 27/04/2023, n.m.; Sez. 2, n. 33608 del 30/05/2023, n.m.; Sez. 5, n. 32886 del 13/04/2023, n.m.). 2.2.Da ciò l'inammissibilità della doglianza perché sostanzialmente volta alla rimessione in termini per il compimento di un atto inammissibile, in quanto è precluso agli imputati di presentare ricorso per cassazione personalmente, né sono stati indicati specifici pregiudizi derivanti dall'omessa traduzione diversi dalla generica allegazione della «impossibilità di rappresentare appieno ai propri difensori le ragioni del pregiudizio patito», tenuto conto che oggetto del ricorso per cassazione non è più il fatto, la sua possibile ricostruzione, la richiesta di prove, ma la sentenza e i suoi possibili vizi. 3.11 secondo motivo è inammissibile perché deduce questioni di fatto non dedotte in appello. 3.1.La questione della inutilizzabilità della prova non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Rv. 269891 - 01; Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Rv. 253798 - 01; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, Rv. 250263 - 01; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010, Rv. 249490 - 01). 3.2.Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291 - 01, il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale - deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata. 3.3.Secondo le più recenti declinazioni pratiche di tale principio, si è affermato che il momento a partire dal quale, nel corso di attività ispettive o di vigilanza di natura amministrativa, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Rv. 276679 - 01, che ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. perché, al momento in cui erano state rese, non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario). 3.4.Nel caso di specie, pur a fronte dell'ampio utilizzo, da parte del Tribunale, delle testimonianze rese dagli accertatori della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non ha devoluto in appello la questione della inutilizzabilità della prova, non avendo mai sollecitato la verifica, puramente fattuale, relativa al momento della insorgenza degli elementi astrattamente penalmente rilevanti. 3.5.Peraltro, dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta che gli ufficiali della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] avevano accertato presso la sede della «[OSCURATO:PERSONA]» la assenza di qualsiasi documentazione attestante l'esecuzione delle prestazioni fatturate all'impresa dell'imputato il quale, a sua volta, non ha mai prodotto alcunché a riprova del contrario, sicché l'eccezione non è nemmeno decisiva, non potendosi ritenere testimonianza de relato quella dell'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che riferisca il compimento di atti da lui posti in essere (compreso il mancato rinvenimento di documentazione rilevante). 4.11 terzo motivo è inammissibile perché, in violazione dell'onere di autosufficienza, il ricorrente non ha prodotto il verbale delle dichiarazioni rese dal M.[OSCURATO:PERSONA] delle quali deduce il travisamento, tanto più che le medesime dichiarazioni erano già state utilizzate in senso accusatorio dal primo Giudice. 4.1.La Corte di cassazione può conoscere «gli atti del processo specificamente indicati» (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) quando ne viene dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 4.2.In tal caso è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 4.3.11 principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 4.4.inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cessazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). 4.5.Nel caso di specie, peraltro, l'informazione asseritamente travisata (l'esser cioè il [OSCURATO:PERSONA] dipendente della ditta fornitrice) è assolutamente irrilevante a fronte della mancata esibizione, anche della tenutaria delle scritture contabili, della documentazione relativa alla effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate dall'imputato (ne è consapevole anche il ricorrente quando espone l'ultimo motivo). 5.L'ultimo motivo è anch'esso manifestamente infondato poiché si risolve in una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio che è essa, sì, manifestamente illogica. 5.12accertamento fiscale a carico dell'impresa del ricorrente era originato dalla circostanza che l'impresa (apparentemente) emittente le fatture non aveva mai indicato nello spesometro le fatture indicate ed utilizzate come elementi passivi dal ricorrente; la conclusione della inesistenza delle prestazioni fatturate derivante dal mancato rinvenimento di documentazione attestante rapporti commerciali tra le due imprese non è affatto manifestamente illogica avuto oltremodo riguardo agli importi fatturati (oltre trecentomila euro in tutto), al numero di fatture in questione (quattordici in tutto) e agli anni di imposta (due consecutivi). 5.2.Non si comprende, in tale contesto, la decisività del travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (peraltro genericamente dedotto), posto che la corretta tenuta delle scritture contabili non è argomento dirimente a sostegno della esistenza delle prestazioni fatturate. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis
Sentenza Cassazione n. 51615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris