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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 13205/2023

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09849/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e dife sa dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente – A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 92 /202 1 della CORTE d’ APPELLO di PALERMO,depositata il 2 7 gennaio 202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo2023 da l Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2016 , il Tribunale di Palermo condannò [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche, più brevemente, [OSCURATO:PERSONA]), in solido con un medico in essa operante, a risarcire il danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] , in conseguenza dell’inesatto adempimento di un’obbligazione sanitaria assunta ed eseguita nell’anno 2000.

Il creditore, ponendo in esecuzione la condanna, notificò alla società debitrice un atto di precetto, intimandole il pagamento della somma di Euro 422.773,70 e sottopose a pignora mento ex art. 543 cod. proc. civ. i crediti da essa vantati nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, fino alla concorrenza di Euro 634.160,55. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alpignoramento dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via preliminare, di sospendere l’esecuzione per l’intera somma ovvero per l’importo effettivamente e legittimamente pignorabile di Euro 105.499,27 ( pari alla differenza tra la somma di Euro 300.000, 00 , cui la C orte di Appello, in sede di inibitoria, aveva circoscritto l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e la somma di Euro 194.5 5 0,73, già pagata al creditore), nonché di ordinare l’immediata liberazione dell’importo di Euro 323.355,73 (pari alla differenza tra la somma di Euro 428.855,00, che il terzo pignorato aveva dichiarato essere nella sua disponibilità, e la somma concretamente aggredibile di Euro 105.499,27); nel merito, [OSCURATO:PERSONA] domandò che l’esecuzione pre s so terzi fo sse dichiarata improcedibile, A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. improseguibile, inammissibile o nulla , per violazione della speciale normativa posta dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, avuto riguardo alla circostanza che essa, con successivi decreti del Tribunale di Palermo, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, era stata sottoposta dapprima a sequestro (nell’anno 2004) e successivamente a confisca (nell’anno 2010), e che tale ultimo provvedimento era divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 2013.

Sospesa la procedura esecutiva, instaurato e celebrato il giudizio di merito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 27 novembre 2017, n. 1218, in accoglimento dell’opposizione, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] non poteva procedere in via esecutiva al pignoramento delle somme in danno della società opponente, in quanto, per soddisfare il propri o credito , sorto in epoca anteriore al sequestro di prevenzione emesso in confronto della sua debitric e, avrebbedovuto avvalersi della speciale procedura di cui agli artt. 1, commi 194-206, della legge n. 228 del 2012 e 58 del decreto legislativo n. 159 del 2011, proponendo tempestiva domanda di ammissione del credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che aveva disposto la confisca.

Il primo giudicecondannò altresì il creditore opp o sto a pagare alla società opponente la somma di Euro 6.175,00, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ..

2. La decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo che, con sentenza 27 gennaio 2021, n. 92, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione anche della sua condanna ex art. 96, terzo comma , cod. proc. civ.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

I-in primo luogo, poiché dalla visura camerale prodotta risultava che il provvedimento ablatorio aveva avuto ad oggetto solo l’85% delle quote del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] (di pertinenza del socio interessato dalla misura di prevenzione), mentre il rest ante 15% faceva capo ad altro socio « non coinvolto dal provvedimento di confisca», sarebbe stato onere dell’ opponente provare che il credito aggredito dal Sapia «facesse parte del capitale confiscato».

Non essendo stata fornita questa prova dalla parte gravata d a l relativo onere, non vi erano, dunque , elementi per escludere che « detto credito fosse invece imputabile all a c.d. quota libera del 15% », dovendo, anzi , plausibilmente ritenersi che esso fosse probabilment e riconducibile, non già « ad un’attività del proposto “ ante confisca” », bensì « all’attività di impresa che Villa S anta T eresa ha sempre continuato regolarmente a svolgere»; II- in secondo luogo, doveva ritenersi certo che [OSCURATO:PERSONA], titolare di credito risarcitorio non assistito da garanzia reale , fosse un creditore chirografario, al quale, per tale sua qualità, doveva reputarsi preclusa la possibilità di chiedere l’a mmissione del credito nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 57 e ss. del decreto legislativo n. 159 del 2011, mentre doveva riconoscersi il perdurante diritto di agire in executivis in via ordinaria nei confronti del proprio debitore, stante la regola generale di cui all’art.2740 cod. civ.. 3.Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Ha risposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, con cui, oltre ad invocare il rigetto nel merito del ricorso avversario, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità , sul rilievo che dei due difensori officiati dalla ricorrente con procura speciale, soltanto u no A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sarebbe abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed iscritto nel relativo albo speciale.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte.

La società ricorrente ha depositato memoria con cui, oltre ad illustrare ulteriormente le ragioni di cui al ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, sul rilievo che l’atto allegato alla ricevuta notifica via PEC sarebbe stato costituito da una sola pagina e, pertanto, sarebbe stato manchevole di tutti gli elementi di cui all’art.366 cod. proc. civ..

A tale eccezione ha resistito il controricorrente con memoria con cui sono state altresì ulteriormente illustrate le ragioni poste a fondamento del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

La società ricorrente ha conferit o la procura speciale a proporre ricorso per cassazione sia ad un difensore non iscritto n ell’a l bo speciale degliavvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori (l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), sia ad un avvocato di cui non è contestata la detta iscrizione ( l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ); il ricorso è sottoscritto da entrambi gli avvocati e anche l’autenticazione della sottoscrizione della parte conferente il mandato alle liti è sottoscritta sia dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Trova,dunque, applicazione il principio , reiteratamente affermato da questa Corte,secondo il quale la certificazione dell’autografia della sottoscrizione del ricorrente per cassazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituisce mera irregolarità allorché l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore (Cass., Sez.

Un., 08/07/20 03 , n. 10732; Cass. 27/07/2006 , n. 17103; Cass. 11/07/2006, n. 15718; Cass.12/10/2018, n.25385).

2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché omissione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo si articola in due doglianze.

Con la prima,la società ricorrente c ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa non avesse assolto l’onere di provare che il credito aggredito faceva parte della quota di capitale confiscato.

Deduce che tale erronea sta tui zione deriverebbe da un a altrettantoerronea valutazione del com p e n dio documentale in atti, da cui sarebbe invece emersa la chiara dimostrazione che il provvedimentoablatorio aveva i nvestito parzialmente le qu o te sociali (precisamente, nel la misura dell’85%, essendo il residuo 15% intestato ad un socio di minoranza non in teressato dalla misura di prevenzione) e totalmenteil patrimonio societario.

Con la seconda doglianza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della necessità di distinguere la confisca delle quote del capitale sociale (quali oggetto di diritti dei singoli soci aventi natura meramente obbliga toria) dalla confisca del patrimonio aziendale (quale complesso di elementi attivi e passivi, compresi i crediti, facenti capo alla società).

Evidenzia che, pertanto, erroneamente il 15% delle quote sociali libere da vincolo era stato “assimilato” ad una quota di pari consistenza del patrimonio aziendale, il quale era stato invece oggettodi confisca nell a sua interezza.

A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.2.il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. del decreto legislativo n. 159 del 2011 e dei commi da 194 a 206 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.

La società ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe caduta la Corte di merito nel ritenere esclusa l’applicabilità della speciale disciplina posta dalle norme surrichiamate ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto creditore chirografario.

Evidenzia che, venendo in considerazione una procedura di prevenzione esitata in un decreto di sequestro e in un successivo decreto di confisca anteriori alla data (13 ottobre 2011) di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), mentre sarebbe restata esclusa l’applicabilità di quest’ultima fonte normativa (art. 117 d.lgs. cit. ), avreb be invece trovato operatività la disciplina posta dall’art. 1, commi 194 - 206, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ai sensi della quale sul credito rientrante nel patrimonio confiscato non avrebbero potuto essere iniziate o proseguit e, a pena di nullità, azioni esecutive , dovendo il creditore piuttosto chiedere l’ammissione del suo credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che aveva disposto l a confisca, dando la prova dellasussistenza delle condizioni previste dall’ar t. 52 del d.lgs. n.159 del 2011, tra cui la buona fed e soggettiva ed oggettiva, richiesta in ragione della preesistenza del credito al sequestro di prevenzione; e ciò, non ostante la natura chirografaria del credito medesimo, erroneamente ritenuta preclusiva dell’operatività della disciplina speciale, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n . 26 del 2019, la quale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità , in riferimento a ll ’ art. 3 Cost. , dell ’ art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, aveva ampliato l’applicabilità della procedura ad ogni categoria di creditori A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’ambito di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativon. 159 del 2011.

3. Gli illustrati motivi di ricorso per cassazione non possono essere esaminati, dovendosi riscontrare una nullità del giudizio di primo grado (non rilevata nel giudizio di appello, al quale si è quindi propagata: art. 159 c od. proc. civ. ) che impone la rimessione delle parti al giudice di merito (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.).

4. Invero, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario sia nei confronti del condebitore esecutato (Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass.28/04/2011, n. 9452),sia nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268), sia, infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una espropriazione presso terzi (Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass. 14/12/2021, n.39973).

Con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, questa Corte (Cass.18/05/2021, n. 13533, cit. ) ha affermato il principio, successivamente più volte ribadito (tra le altre, Cass. 08/03/2022, n. 7577 e Cass. 15/11/2022, n. 33631), secondo cui il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato si configura in ogni caso «senza distinzioni di sorta», trovando esso fondamento in ragioni sistematiche, di rispondenza ai canoni di semplicità, chiarezza e trasparenza dell’attività interpretativa, nonché di coerenza.

Sotto il profilo sistematico –si è osservato – il terzo pignorato ha sempre un interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fondatezza o meno dell’opposizione, atteso che la legge prevede a suo carico una serie di obblighi (di astenersi da certe attività o di compierne altre: artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), la cui persistenza dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, che quindi non può mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato.

Sotto il profilo della rispondenza al canone di trasparenza, chiarezza e semplicità dei risultati dell’interpretazione delle norme processuali (canone che trova il suo fondamento nei sovraordinati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata: artt. 111 Cost.; 6 CEDU), la soluzione volta a ritenere configurabile in ogni casoil litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato – si è soggiunto – assicura certezza nell’ applicazione delle predette norme, prevenendo soluzioni contrastanti e prolungamenti indebiti dei giudizi.

Sotto il profilo della coerenza – si è concluso – l’orientamento tradizionale, secondo cui non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è stato progressivamente svuotato, nel corso del tempo, di concreto spazio applicativo, in ragione del progressivo ampliamento, nella giurisprudenza di questa Corte, delle fattispecie di processi oppositivi litisconsortili.

Avuto riguardo a tale evoluzione giurisprudenziale, la necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione.

La perpetuazione dell’affermazione del contrario principio secondo cui il terzo pignorato “di regola” non è litisconsorte necessario, salvo che abbia un interesse, appare allora non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente si attendono dalla Corte di cassazione, nelle cui concrete statuizioni il predetto “interesse” del terzo pignorato viene in A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. realtà riconosciuto in termini così ampi da erodere ogni ambito applicativo al summenzionato principio tradizionale.

5. Nelle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441).

Ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario vi sia stato convenuto e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass.29/12/2011, n. 29748).

6. Nel caso di specie, avente ad oggetto un’opposizione ad esecuzione presso terzi, è pacifico tra le parti (ed emerge dagli atti, nonché, in particolare , dalla stessa intestazione della se ntenza impugnata per cassazione ) che ne l giudizio non è stato debitamente convenuto il terzopignorato, ovverosia l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, né il giudice adìto o quello del gravame hanno proceduto alla necessaria integrazione del contradd ittorio, il quale è risultato non integro per indebita pretermissione di un litisconsorte necessari o, che non è statoevocato neppure nel presente giudizio di legittimità. 7.La nullità del procedimento e della sentenza per non integrità originaria del contraddittorio, in ragione dell’indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.(Cass. 28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass.06/09/2022, n. 26211).

Ne discende necessariamente il rilievo della nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, cui consegue la cassazione della sentenza A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. impugnata – già di per sé totalmente sostitutiva di quella di primo grado –e la rimessione delle parti al primo giudice, perché il giudizio medesimo sia rinnovato a contraddittorio pieno ed integro.

8. Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.

M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la null

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09849/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e dife sa dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente – A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 92 /202 1 della CORTE d’ APPELLO di PALERMO,depositata il 2 7 gennaio 202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo2023 da l Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2016 , il Tribunale di Palermo condannò [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche, più brevemente, [OSCURATO:PERSONA]), in solido con un medico in essa operante, a risarcire il danno subìto da [OSCURATO:PERSONA] , in conseguenza dell’inesatto adempimento di un’obbligazione sanitaria assunta ed eseguita nell’anno 2000. Il creditore, ponendo in esecuzione la condanna, notificò alla società debitrice un atto di precetto, intimandole il pagamento della somma di Euro 422.773,70 e sottopose a pignora mento ex art. 543 cod. proc. civ. i crediti da essa vantati nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, fino alla concorrenza di Euro 634.160,55. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alpignoramento dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via preliminare, di sospendere l’esecuzione per l’intera somma ovvero per l’importo effettivamente e legittimamente pignorabile di Euro 105.499,27 ( pari alla differenza tra la somma di Euro 300.000, 00 , cui la C orte di Appello, in sede di inibitoria, aveva circoscritto l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e la somma di Euro 194.5 5 0,73, già pagata al creditore), nonché di ordinare l’immediata liberazione dell’importo di Euro 323.355,73 (pari alla differenza tra la somma di Euro 428.855,00, che il terzo pignorato aveva dichiarato essere nella sua disponibilità, e la somma concretamente aggredibile di Euro 105.499,27); nel merito, [OSCURATO:PERSONA] domandò che l’esecuzione pre s so terzi fo sse dichiarata improcedibile, A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. improseguibile, inammissibile o nulla , per violazione della speciale normativa posta dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, avuto riguardo alla circostanza che essa, con successivi decreti del Tribunale di Palermo, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, era stata sottoposta dapprima a sequestro (nell’anno 2004) e successivamente a confisca (nell’anno 2010), e che tale ultimo provvedimento era divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 2013. Sospesa la procedura esecutiva, instaurato e celebrato il giudizio di merito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 27 novembre 2017, n. 1218, in accoglimento dell’opposizione, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] non poteva procedere in via esecutiva al pignoramento delle somme in danno della società opponente, in quanto, per soddisfare il propri o credito , sorto in epoca anteriore al sequestro di prevenzione emesso in confronto della sua debitric e, avrebbedovuto avvalersi della speciale procedura di cui agli artt. 1, commi 194-206, della legge n. 228 del 2012 e 58 del decreto legislativo n. 159 del 2011, proponendo tempestiva domanda di ammissione del credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che aveva disposto la confisca. Il primo giudicecondannò altresì il creditore opp o sto a pagare alla società opponente la somma di Euro 6.175,00, ai sensi dell’art.96, terzocomma, cod. proc. civ.. 2. La decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo che, con sentenza 27 gennaio 2021, n. 92, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione anche della sua condanna ex art. 96, terzo comma , cod. proc. civ. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. I-in primo luogo, poiché dalla visura camerale prodotta risultava che il provvedimento ablatorio aveva avuto ad oggetto solo l’85% delle quote del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] (di pertinenza del socio interessato dalla misura di prevenzione), mentre il rest ante 15% faceva capo ad altro socio « non coinvolto dal provvedimento di confisca», sarebbe stato onere dell’ opponente provare che il credito aggredito dal Sapia «facesse parte del capitale confiscato». Non essendo stata fornita questa prova dalla parte gravata d a l relativo onere, non vi erano, dunque , elementi per escludere che « detto credito fosse invece imputabile all a c.d. quota libera del 15% », dovendo, anzi , plausibilmente ritenersi che esso fosse probabilment e riconducibile, non già « ad un’attività del proposto “ ante confisca” », bensì « all’attività di impresa che Villa S anta T eresa ha sempre continuato regolarmente a svolgere»; II- in secondo luogo, doveva ritenersi certo che [OSCURATO:PERSONA], titolare di credito risarcitorio non assistito da garanzia reale , fosse un creditore chirografario, al quale, per tale sua qualità, doveva reputarsi preclusa la possibilità di chiedere l’a mmissione del credito nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 57 e ss. del decreto legislativo n. 159 del 2011, mentre doveva riconoscersi il perdurante diritto di agire in executivis in via ordinaria nei confronti del proprio debitore, stante la regola generale di cui all’art.2740 cod. civ.. 3.Avverso la sentenza della Corte panormita ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Ha risposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, con cui, oltre ad invocare il rigetto nel merito del ricorso avversario, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità , sul rilievo che dei due difensori officiati dalla ricorrente con procura speciale, soltanto u no A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sarebbe abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed iscritto nel relativo albo speciale. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte. La società ricorrente ha depositato memoria con cui, oltre ad illustrare ulteriormente le ragioni di cui al ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, sul rilievo che l’atto allegato alla ricevuta notifica via PEC sarebbe stato costituito da una sola pagina e, pertanto, sarebbe stato manchevole di tutti gli elementi di cui all’art.366 cod. proc. civ.. A tale eccezione ha resistito il controricorrente con memoria con cui sono state altresì ulteriormente illustrate le ragioni poste a fondamento del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. La società ricorrente ha conferit o la procura speciale a proporre ricorso per cassazione sia ad un difensore non iscritto n ell’a l bo speciale degliavvocati abilitati presso le giurisdizioni superiori (l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), sia ad un avvocato di cui non è contestata la detta iscrizione ( l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ); il ricorso è sottoscritto da entrambi gli avvocati e anche l’autenticazione della sottoscrizione della parte conferente il mandato alle liti è sottoscritta sia dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Trova,dunque, applicazione il principio , reiteratamente affermato da questa Corte,secondo il quale la certificazione dell’autografia della sottoscrizione del ricorrente per cassazione da parte di un avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituisce mera irregolarità allorché l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore (Cass., Sez. Un., 08/07/20 03 , n. 10732; Cass. 27/07/2006 , n. 17103; Cass. 11/07/2006, n. 15718; Cass.12/10/2018, n.25385). 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché omissione circa un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo si articola in due doglianze. Con la prima,la società ricorrente c ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa non avesse assolto l’onere di provare che il credito aggredito faceva parte della quota di capitale confiscato. Deduce che tale erronea sta tui zione deriverebbe da un a altrettantoerronea valutazione del com p e n dio documentale in atti, da cui sarebbe invece emersa la chiara dimostrazione che il provvedimentoablatorio aveva i nvestito parzialmente le qu o te sociali (precisamente, nel la misura dell’85%, essendo il residuo 15% intestato ad un socio di minoranza non in teressato dalla misura di prevenzione) e totalmenteil patrimonio societario. Con la seconda doglianza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della necessità di distinguere la confisca delle quote del capitale sociale (quali oggetto di diritti dei singoli soci aventi natura meramente obbliga toria) dalla confisca del patrimonio aziendale (quale complesso di elementi attivi e passivi, compresi i crediti, facenti capo alla società). Evidenzia che, pertanto, erroneamente il 15% delle quote sociali libere da vincolo era stato “assimilato” ad una quota di pari consistenza del patrimonio aziendale, il quale era stato invece oggettodi confisca nell a sua interezza. A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.2.il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. del decreto legislativo n. 159 del 2011 e dei commi da 194 a 206 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012. La società ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe caduta la Corte di merito nel ritenere esclusa l’applicabilità della speciale disciplina posta dalle norme surrichiamate ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto creditore chirografario. Evidenzia che, venendo in considerazione una procedura di prevenzione esitata in un decreto di sequestro e in un successivo decreto di confisca anteriori alla data (13 ottobre 2011) di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), mentre sarebbe restata esclusa l’applicabilità di quest’ultima fonte normativa (art. 117 d.lgs. cit. ), avreb be invece trovato operatività la disciplina posta dall’art. 1, commi 194 - 206, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ai sensi della quale sul credito rientrante nel patrimonio confiscato non avrebbero potuto essere iniziate o proseguit e, a pena di nullità, azioni esecutive , dovendo il creditore piuttosto chiedere l’ammissione del suo credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che aveva disposto l a confisca, dando la prova dellasussistenza delle condizioni previste dall’ar t. 52 del d.lgs. n.159 del 2011, tra cui la buona fed e soggettiva ed oggettiva, richiesta in ragione della preesistenza del credito al sequestro di prevenzione; e ciò, non ostante la natura chirografaria del credito medesimo, erroneamente ritenuta preclusiva dell’operatività della disciplina speciale, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n . 26 del 2019, la quale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità , in riferimento a ll ’ art. 3 Cost. , dell ’ art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, aveva ampliato l’applicabilità della procedura ad ogni categoria di creditori A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’ambito di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativon. 159 del 2011. 3. Gli illustrati motivi di ricorso per cassazione non possono essere esaminati, dovendosi riscontrare una nullità del giudizio di primo grado (non rilevata nel giudizio di appello, al quale si è quindi propagata: art. 159 c od. proc. civ. ) che impone la rimessione delle parti al giudice di merito (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.). 4. Invero, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario sia nei confronti del condebitore esecutato (Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass.28/04/2011, n. 9452),sia nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268), sia, infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una espropriazione presso terzi (Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass. 14/12/2021, n.39973). Con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, questa Corte (Cass.18/05/2021, n. 13533, cit. ) ha affermato il principio, successivamente più volte ribadito (tra le altre, Cass. 08/03/2022, n. 7577 e Cass. 15/11/2022, n. 33631), secondo cui il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato si configura in ogni caso «senza distinzioni di sorta», trovando esso fondamento in ragioni sistematiche, di rispondenza ai canoni di semplicità, chiarezza e trasparenza dell’attività interpretativa, nonché di coerenza. Sotto il profilo sistematico –si è osservato – il terzo pignorato ha sempre un interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fondatezza o meno dell’opposizione, atteso che la legge prevede a suo carico una serie di obblighi (di astenersi da certe attività o di compierne altre: artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), la cui persistenza dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, che quindi non può mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato. Sotto il profilo della rispondenza al canone di trasparenza, chiarezza e semplicità dei risultati dell’interpretazione delle norme processuali (canone che trova il suo fondamento nei sovraordinati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata: artt. 111 Cost.; 6 CEDU), la soluzione volta a ritenere configurabile in ogni casoil litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato – si è soggiunto – assicura certezza nell’ applicazione delle predette norme, prevenendo soluzioni contrastanti e prolungamenti indebiti dei giudizi. Sotto il profilo della coerenza – si è concluso – l’orientamento tradizionale, secondo cui non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è stato progressivamente svuotato, nel corso del tempo, di concreto spazio applicativo, in ragione del progressivo ampliamento, nella giurisprudenza di questa Corte, delle fattispecie di processi oppositivi litisconsortili. Avuto riguardo a tale evoluzione giurisprudenziale, la necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione. La perpetuazione dell’affermazione del contrario principio secondo cui il terzo pignorato “di regola” non è litisconsorte necessario, salvo che abbia un interesse, appare allora non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente si attendono dalla Corte di cassazione, nelle cui concrete statuizioni il predetto “interesse” del terzo pignorato viene in A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. realtà riconosciuto in termini così ampi da erodere ogni ambito applicativo al summenzionato principio tradizionale. 5. Nelle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441). Ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario vi sia stato convenuto e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass.29/12/2011, n. 29748). 6. Nel caso di specie, avente ad oggetto un’opposizione ad esecuzione presso terzi, è pacifico tra le parti (ed emerge dagli atti, nonché, in particolare , dalla stessa intestazione della se ntenza impugnata per cassazione ) che ne l giudizio non è stato debitamente convenuto il terzopignorato, ovverosia l’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, né il giudice adìto o quello del gravame hanno proceduto alla necessaria integrazione del contradd ittorio, il quale è risultato non integro per indebita pretermissione di un litisconsorte necessari o, che non è statoevocato neppure nel presente giudizio di legittimità. 7.La nullità del procedimento e della sentenza per non integrità originaria del contraddittorio, in ragione dell’indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.(Cass. 28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass.06/09/2022, n. 26211). Ne discende necessariamente il rilievo della nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, cui consegue la cassazione della sentenza A.C. 07.03.2023 N. R.G. 09849/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. impugnata – già di per sé totalmente sostitutiva di quella di primo grado –e la rimessione delle parti al primo giudice, perché il giudizio medesimo sia rinnovato a contraddittorio pieno ed integro. 8. Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la null
Sentenza Cassazione n. 13205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris