CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20496/2023
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petrato dall’art. 26 co. 3, L. 240/2010 (art. 360 b. 3 c.p.c), censurando il fatto che la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile tale disciplina al caso delle ricorrenti; il motivo è fondato; questa S.C., ha già ritenuto, con pronuncia a S.U. alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c., che «all'esito dell'abrogazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, la continuità tra la posizione soppressa degli ex-lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici non consente di configurare una sorta di "ruolo ad esaurimento" per il rapporto di lettorato, sicché, ove l'ex-lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la relativa disciplina di fonte legale, di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, resa necessaria per adeguare l'ordinamento interno a quello dell'UE”(Cass., S.U., 2 agosto 2017, n. 19164; poi Cass. 17 agosto 2018, n. 20765 e altre conformi); 3.1 si è altresì precisato (Cass. 20 maggio 2022, n. 16449), richiamando anche altri precedenti, che «la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995»con richiamo a Cass.23 ottobre 2017, n. 24963 (il cui caso era simile al presente), ritenendosi altresì – così sempre Cass. 16499/2022 cit. - che « al rapporto intercorrente fra l'Università e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d.l. n. 120/1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 d.l. n. 2/2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018)»; ne deriva che il giudicato intanto potrà avere persistente rilievo, in quanto da esso derivino trattamenti più favorevole da conservare ad personam, ma comunque i rapporti restano soggetti alla disciplina di cui alla normativa citata, anche come autenticamente interpretata; 3.2 il contrario avviso della Corte territoriale, in particolare sul rilievo da attribuire alla mancata stipula del contratto CEL, va dunque disatteso e, in applicazione dei principi stabiliti dai precedenti tutti sopra citati, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla medesima Corte territoriale, la quale deciderà facendo applicazione dei principi di cui sopra ed in particolare di quelli sintetizzati alpunto 3.1 che precede; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catani