CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 29001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 emessa dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. ed alla assenza di motivazione, viceversa assolte nella decisione impugnata con una motivazione congrua in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi al giudice in presenza di accordo delle parti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente