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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 33090/2026

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l 18/03/2026 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 18/03/2026, il Tribunale di Locri ha rigettatol’istanza di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto di scomputare dalla misuradella libertà controllata applicatagli in data 22/01/2026, giorni 195 di fungibilità,pari all’intera durata del periodo di libertà vigilata precedentemente sofferto, inquanto detta misura gli sarebbe stata applicata senza titolo.Secondo il Tribunale di Locri, anche prescindendo dalla questione inerentealla possibilità di applicare l’istituto della fungibilità a misure diverse da quelledetentive, nel caso di specie non poteva affermarsi che il precedente periodo dilibertà vigilata fosse stato sofferto senza titolo, perché dall’ordinanza delMagistrato di sorveglianza in data 14/02/2022, prodotta dalla difesa in relazioneall’esecuzione della misura a partire dal 03/08/2021 per una condanna del16/09/2009, emerge che vi fu un riesame anticipato della pericolosità checondusse alla sua revoca e non un’applicazione originaria senza titolo.Inoltre, dal tenore del provvedimento emerge che il Magistrato disorveglianza non aveva revocato la misura a partire dal momento dell’esecuzionedella stessa, ma aveva solo dichiarato cessato lo stato di pericolosità diMammoliti al momento dell’emissione del provvedimento.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RoccoMammoliti e, con un unico articolato motivo, ha lamentato che il giudicedell’esecuzione ha ritenuto erroneamente che la valutazione del Magistrato disorveglianza fosse “intermedia”, perché non vi era mai stata una previavalutazione della pericolosità al momento della scarcerazione per espiazione dellapena, ma solo un’immediata sottoposizione, come risulta dal verbale diesecuzione della stessa che si riferisce solo alla sentenza applicativa della misuradi sicurezza e non al necessario successivo provvedimento del Magistrato disorveglianza ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del fatto che lo stessoProcuratore generale territoriale nel suo parere aveva ammesso che la misura disicurezza era stata scontata senza titolo.Infine, non si è confrontato con il dato della estinzione della pena checomportava anche l’estinzione della misura di sicurezza ex art. 210, comma 1,cod. pen.Sicché l’ordinanza non aveva speso alcun argomento sulla questione relativaalla fungibilità della misura di sicurezza, che andava ritenuta ammissibile, mentrese tale fungibilità non si riteneva ammissibile alla luce del quadro normativovigente, avrebbe dovuto rilevarsi il differente trattamento delle misure nondetentive rispetto a quelle detentive e, pertanto, doveva essere sollevataquestione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 31 e 27 Costcon riferimento all’art. 657, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude la fungibilità tra misure diverse dalla custodia cautelare ancorché tra loroidentiche per modalità di esecuzione nella limitazione della libertà personale.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriachiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Come ha più volte ricordato la giurisprudenza di legittimità, il tenoreletterale del comma 1, ultima parte, dell’art. 657 cp.p., che disciplina il computodella custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, fa espresso riferimentoalla misura di sicurezza “detentiva”, per la quale non è concettualmente possibileipotizzare una fungibilità rispetto a misure di sicurezza che carattere detentivonon hanno.E’ stato affermato così che «non v'è relazione di fungibilità tra la penadetentiva e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertà vigilataprovvisoriamente applicata), benché quest'ultima sia caratterizzata da fortilimitazioni della libertà di locomozione». (Sez. 1, n. 4740 del 13/01/2011,Leandri, Rv. 249791 - 01); e inoltre che «tra la privazione della libertàpersonale, a qualsiasi titolo sofferta (nella specie per sottoposizione a misura disicurezza detentiva) e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertàvigilata) non sussiste fungibilità, attesa la radicale diversità strutturale efunzionale delle medesime.

Ne consegue che è irrilevante che il soggettointeressato sia stato successivamente assolto dal reato per il quale venne privatodella libertà personale» (Sez. 1, n. 8782 del 12/02/2008, Ferrari, Rv. 239140 –01).Nel caso di specie il ricorrente ipotizza una fungibilità tra misure dellamedesima specie, perché sia quella applicata, a suo dire, senza titolo, sia quellache dovrebbe essere ora scontata e per la quale si richiede di applicare le regoledella fungibilità, sono entrambe misure di sicurezza non detentive, trattandosi inentrambi i casi di libertà vigilata.E in relazione a tale circostanza ritiene che si debba sollevare questione dilegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 31 e 27 Cost con riferimentoall’art. 657, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la esclude.La questione è al contempo irrilevante nel presente procedimento emanifestamente infondata.Con riguardo al caso di specie, va ricordato che la misura della libertàvigilata che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scontato senza titolo origina da una condanna,divenuta eseguibile il 16/06/2009 ad anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 dimulta per un fatto commesso in data 17/09/2003.La difesa sostiene che non fu svolta la verifica sull’attualità della pericolositàsociale e ciò si ricaverebbe dal fatto che nel verbale di sottoposizione si farichiamo alla sola sentenza.Ma il provvedimento impugnato ricava, invece, dal provvedimento del10/02/2022 indicazioni che ritiene univoche del fatto che si tratti di un riesameanticipato.

E sul punto non vi è contestazione.Non dimostra la rilevanza della questione nel caso di specie (che sarebbelegata alla certa dimostrazione che la precedente misura di sicurezza sia statascontata senza titolo) nemmeno l’allegazione da parte della difesa di unprovvedimento del Tribunale di Locri, quale giudice dell’esecuzione, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichiara estinta la misura di sicurezza della libertà vigilataapplicata con sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n.241/2006 alla pena principale.Anzitutto dall’atto non è dato comprendere se l’estinzione della misura disicurezza riguarda lo stesso titolo al quale si riferisce il provvedimentoimpugnato: così assume la difesa, ma nell’ordinanza impugnata non sono indicatigli estremi della sentenza, e si afferma solo che la pena principale era eseguibiledal 16/09/2009Peraltro, l’ordinanza che dichiara estinta la misura di sicurezza è datata10/11/2021.

La misura di sicurezza era stata messa in esecuzione il 03/08/2021e la sottoposizione a misura di sicurezza è proseguita finché, dopo l’interventodel Magistrato di sorveglianza il 14/02/2022, è stata dichiarata cessata.In tale quadro di complessiva incertezza rispetto ai dati che la difesa assumenon essere stata valutati dal Tribunale di Locri con il provvedimento impugnato,deve considerarsi insuperata la motivazione che ritiene che la precedente misuradi sicurezza della libertà vigilata sia stata scontata in presenza di un valido titoloe che sia stata dichiarata cessata per il venir meno dell’attualità della pericolositàsociale, secondo la lettura che il giudice dell’esecuzione ha operato dall’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza in data 14/02/2022.E difatti, «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specificaindicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabilein sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, adesempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione incopia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purchédetti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad unalettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilitàdel ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e591 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 -In ogni caso, e al di là della sua rilevanza nella vicenda in esame, laquestione di legittimità costituzionale rivela i suoi profili di manifestainammissibilità laddove ravvisa nell’art. 657 cod. proc. pen. una disciplina cheesclude dal computo di fungibilità le misure limitative della libertà diverse daquelle detentive.La disposizione normativa, in realtà, disciplina la fungibilità tra le misurerestrittive e pene detentive per le loro intrinseche caratteristiche, senza che nelsistema delineato possa ravvisarsi alcuna omissione per la mancata disciplinadelle ipotesi di misure non detentive, le quali sono riconducibili ad un diversoambito di regolamentazione delle limitazioni della libertà personale, articolato ecoerente, ove non possono segnalarsi censurabili lacune ed ove per ladiscrezionalità del legislatore non può ravvisarsi alcun vincolo costituzionale diintrodurre analoghe forme di fungibilità.Tanto con riguardo alla natura stessa delle misure di sicurezza e di quelladella libertà vigilata, in particolare, l’istituto della fungibilità non appareammissibile nemmeno in astratto, se non travisandone in radice la funzione.L’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è, difatti,subordinata ad una valutazione di pericolosità sociale della persona condannata,da rinnovare al momento in cui essa deve trovare applicazione; e di conversotale misura di sicurezza trova applicazione dopo l’espiazione della pena proprio inragione dell’accertata e attuale pericolosità sociale al fine di far fronte ad essa.E il contenimento della pericolosità sociale, considerata attuale in undeterminato momento, non può essere surrogato dall’espiazione di analogamisura in altra epoca e per altre ragioni, fondate o infondate che esse fosseroall’epoca della precedente sottoposizione.3.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 18/03/2026 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 18/03/2026, il Tribunale di Locri ha rigettatol’istanza di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto di scomputare dalla misuradella libertà controllata applicatagli in data 22/01/2026, giorni 195 di fungibilità,pari all’intera durata del periodo di libertà vigilata precedentemente sofferto, inquanto detta misura gli sarebbe stata applicata senza titolo.Secondo il Tribunale di Locri, anche prescindendo dalla questione inerentealla possibilità di applicare l’istituto della fungibilità a misure diverse da quelledetentive, nel caso di specie non poteva affermarsi che il precedente periodo dilibertà vigilata fosse stato sofferto senza titolo, perché dall’ordinanza delMagistrato di sorveglianza in data 14/02/2022, prodotta dalla difesa in relazioneall’esecuzione della misura a partire dal 03/08/2021 per una condanna del16/09/2009, emerge che vi fu un riesame anticipato della pericolosità checondusse alla sua revoca e non un’applicazione originaria senza titolo.Inoltre, dal tenore del provvedimento emerge che il Magistrato disorveglianza non aveva revocato la misura a partire dal momento dell’esecuzionedella stessa, ma aveva solo dichiarato cessato lo stato di pericolosità diMammoliti al momento dell’emissione del provvedimento.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RoccoMammoliti e, con un unico articolato motivo, ha lamentato che il giudicedell’esecuzione ha ritenuto erroneamente che la valutazione del Magistrato disorveglianza fosse “intermedia”, perché non vi era mai stata una previavalutazione della pericolosità al momento della scarcerazione per espiazione dellapena, ma solo un’immediata sottoposizione, come risulta dal verbale diesecuzione della stessa che si riferisce solo alla sentenza applicativa della misuradi sicurezza e non al necessario successivo provvedimento del Magistrato disorveglianza ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del fatto che lo stessoProcuratore generale territoriale nel suo parere aveva ammesso che la misura disicurezza era stata scontata senza titolo.Infine, non si è confrontato con il dato della estinzione della pena checomportava anche l’estinzione della misura di sicurezza ex art. 210, comma 1,cod. pen.Sicché l’ordinanza non aveva speso alcun argomento sulla questione relativaalla fungibilità della misura di sicurezza, che andava ritenuta ammissibile, mentrese tale fungibilità non si riteneva ammissibile alla luce del quadro normativovigente, avrebbe dovuto rilevarsi il differente trattamento delle misure nondetentive rispetto a quelle detentive e, pertanto, doveva essere sollevataquestione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 31 e 27 Costcon riferimento all’art. 657, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nella parte in cuiesclude la fungibilità tra misure diverse dalla custodia cautelare ancorché tra loroidentiche per modalità di esecuzione nella limitazione della libertà personale.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriachiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Come ha più volte ricordato la giurisprudenza di legittimità, il tenoreletterale del comma 1, ultima parte, dell’art. 657 cp.p., che disciplina il computodella custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo, fa espresso riferimentoalla misura di sicurezza “detentiva”, per la quale non è concettualmente possibileipotizzare una fungibilità rispetto a misure di sicurezza che carattere detentivonon hanno.E’ stato affermato così che «non v'è relazione di fungibilità tra la penadetentiva e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertà vigilataprovvisoriamente applicata), benché quest'ultima sia caratterizzata da fortilimitazioni della libertà di locomozione». (Sez. 1, n. 4740 del 13/01/2011,Leandri, Rv. 249791 - 01); e inoltre che «tra la privazione della libertàpersonale, a qualsiasi titolo sofferta (nella specie per sottoposizione a misura disicurezza detentiva) e una misura di sicurezza non detentiva (nella specie libertàvigilata) non sussiste fungibilità, attesa la radicale diversità strutturale efunzionale delle medesime. Ne consegue che è irrilevante che il soggettointeressato sia stato successivamente assolto dal reato per il quale venne privatodella libertà personale» (Sez. 1, n. 8782 del 12/02/2008, Ferrari, Rv. 239140 –01).Nel caso di specie il ricorrente ipotizza una fungibilità tra misure dellamedesima specie, perché sia quella applicata, a suo dire, senza titolo, sia quellache dovrebbe essere ora scontata e per la quale si richiede di applicare le regoledella fungibilità, sono entrambe misure di sicurezza non detentive, trattandosi inentrambi i casi di libertà vigilata.E in relazione a tale circostanza ritiene che si debba sollevare questione dilegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 31 e 27 Cost con riferimentoall’art. 657, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la esclude.La questione è al contempo irrilevante nel presente procedimento emanifestamente infondata.Con riguardo al caso di specie, va ricordato che la misura della libertàvigilata che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scontato senza titolo origina da una condanna,divenuta eseguibile il 16/06/2009 ad anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 dimulta per un fatto commesso in data 17/09/2003.La difesa sostiene che non fu svolta la verifica sull’attualità della pericolositàsociale e ciò si ricaverebbe dal fatto che nel verbale di sottoposizione si farichiamo alla sola sentenza.Ma il provvedimento impugnato ricava, invece, dal provvedimento del10/02/2022 indicazioni che ritiene univoche del fatto che si tratti di un riesameanticipato. E sul punto non vi è contestazione.Non dimostra la rilevanza della questione nel caso di specie (che sarebbelegata alla certa dimostrazione che la precedente misura di sicurezza sia statascontata senza titolo) nemmeno l’allegazione da parte della difesa di unprovvedimento del Tribunale di Locri, quale giudice dell’esecuzione, in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichiara estinta la misura di sicurezza della libertà vigilataapplicata con sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza dell’applicazione dell’indulto di cui alla legge n.241/2006 alla pena principale.Anzitutto dall’atto non è dato comprendere se l’estinzione della misura disicurezza riguarda lo stesso titolo al quale si riferisce il provvedimentoimpugnato: così assume la difesa, ma nell’ordinanza impugnata non sono indicatigli estremi della sentenza, e si afferma solo che la pena principale era eseguibiledal 16/09/2009Peraltro, l’ordinanza che dichiara estinta la misura di sicurezza è datata10/11/2021. La misura di sicurezza era stata messa in esecuzione il 03/08/2021e la sottoposizione a misura di sicurezza è proseguita finché, dopo l’interventodel Magistrato di sorveglianza il 14/02/2022, è stata dichiarata cessata.In tale quadro di complessiva incertezza rispetto ai dati che la difesa assumenon essere stata valutati dal Tribunale di Locri con il provvedimento impugnato,deve considerarsi insuperata la motivazione che ritiene che la precedente misuradi sicurezza della libertà vigilata sia stata scontata in presenza di un valido titoloe che sia stata dichiarata cessata per il venir meno dell’attualità della pericolositàsociale, secondo la lettura che il giudice dell’esecuzione ha operato dall’ordinanzadel Magistrato di sorveglianza in data 14/02/2022.E difatti, «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specificaindicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabilein sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, adesempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione incopia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purchédetti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad unalettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilitàdel ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e591 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 -In ogni caso, e al di là della sua rilevanza nella vicenda in esame, laquestione di legittimità costituzionale rivela i suoi profili di manifestainammissibilità laddove ravvisa nell’art. 657 cod. proc. pen. una disciplina cheesclude dal computo di fungibilità le misure limitative della libertà diverse daquelle detentive.La disposizione normativa, in realtà, disciplina la fungibilità tra le misurerestrittive e pene detentive per le loro intrinseche caratteristiche, senza che nelsistema delineato possa ravvisarsi alcuna omissione per la mancata disciplinadelle ipotesi di misure non detentive, le quali sono riconducibili ad un diversoambito di regolamentazione delle limitazioni della libertà personale, articolato ecoerente, ove non possono segnalarsi censurabili lacune ed ove per ladiscrezionalità del legislatore non può ravvisarsi alcun vincolo costituzionale diintrodurre analoghe forme di fungibilità.Tanto con riguardo alla natura stessa delle misure di sicurezza e di quelladella libertà vigilata, in particolare, l’istituto della fungibilità non appareammissibile nemmeno in astratto, se non travisandone in radice la funzione.L’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è, difatti,subordinata ad una valutazione di pericolosità sociale della persona condannata,da rinnovare al momento in cui essa deve trovare applicazione; e di conversotale misura di sicurezza trova applicazione dopo l’espiazione della pena proprio inragione dell’accertata e attuale pericolosità sociale al fine di far fronte ad essa.E il contenimento della pericolosità sociale, considerata attuale in undeterminato momento, non può essere surrogato dall’espiazione di analogamisura in altra epoca e per altre ragioni, fondate o infondate che esse fosseroall’epoca della precedente sottoposizione.3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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