Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2024

Cassazione n. 10457/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-ControPrefettura Utg di Caltanissetta, Ministero Interno , Questura Caltanissettaex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale eello Stato condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-resistente-avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta n. 374/2024depositata il 10/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/2026RILEVATO CHE1.Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un cittadinotunisino avverso la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta, cheaveva rigettato l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso dalPrefetto di Caltanissetta e il conseguente ordine di trattenimento presso ilCentro di Permanenza per i Rimpatri.2.Il ricorrente, giunto in Italia nel settembre 2023, era stato ospitato dafamiliari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a un incidente stradale e alsuccessivo ricovero ospedaliero, gli veniva notificato il provvedimento diespulsione e disposto il trattenimento.3.Il decreto di espulsione veniva impugnato davanti al Giudice di pace, checon sentenza n.374 del 10/12/2024 rigettava il ricorso, confermando ilprovvedimento prefettizio.4.Il ricorrente ha chiesto la cassazione della pronuncia del Giudice di pacecon ricorso notificato il 7/2/2025 ed affidato a quattro motivi.L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1,cod. proc. civ. .CONSIDERATO CHE5.

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.19 d.lgs. 286/98 per non avere il Giudice di pace valutato il rischioconcreto e attuale di violazione di obblighi costituzionali o internazionali incaso di rimpatrio, in particolare alla luce della situazione dei diritti umaninel Paese di origine.5.1.La censura è infondata, avendo il Giudice di pace valutato lecircostanze allegate dal ricorrente in ordine ai legami parentali elegittimamente escluso che essi siano riconducibili nell’alveo dei casi diinespellibilità contemplati con particolare riferimento ai legami familiari eparentali dall’art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 e limitati ai parentiNumero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/2026di secondo grado, con esclusioni di quelli di grado ulteriore quali sonoquelli rappresentati dal ricorrente (zii paterni e materni).6.Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/98 con riferimento all’obbligoinformativo relativo alla protezione internazionale, in quanto il ricorrentenon sarebbe stato adeguatamente informato della possibilità di richiederela protezione internazionale secondo le modalità previste dalla legge.6.1.La censura è infondata.

La previsione che dispone che allo stranierosia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale,sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea esulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito contenutanell’art. 10 ter, comma 1 del d.lgs. 286/1998 si applica nell’ambito delleoperazioni di l'identificazione del cittadino straniero rintracciato inoccasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esternaovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggioin mare, non nel caso di successiva adozione di provvedimento diespulsione amministrativa ai sensi dell’art.13 d.lgs. 286/1998 , come nellafattispecie in esame adottata oltre un anno dopo l’ingresso in Italia delricorrente attraverso la frontiera di Mazzara del Vallo.7.Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio e cioè il possesso del passaporto.

Il ricorrente si lamenta che ilgiudice abbia omesso di considerare il fatto che egli era in possesso di unpassaporto valido, circostanza che avrebbe dovuto comportare laconcessione di un termine per la partenza volontaria, anziché l’esecuzionecoattiva dell’espulsione.7.1.

La censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art.366 n.4 e n.6 cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente allegato copiadel passaporto di cui si sostiene, contrariamente a quanto risulta dallasentenza impugnata, essere stato in possesso.Numero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/20268.Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio e cioè le precarie condizioni di salutedel ricorrente, che avrebbero dovuto indurre a non confermarel’espulsione, essendo incompatibili con il trattenimento e con il viaggio.8.1.

Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensidell’art. 366 n.4 e n.6 cod. proc. civ., non essendo nemmeno statedescritte dal ricorrente in termini apprezzabili quali e di che gravitàfossero le condizioni di salute rilevanti ai fini della sua inespellibilità.9.Il ricorso va quindi respinto.10.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva.11.

Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-ControPrefettura Utg di Caltanissetta, Ministero Interno , Questura Caltanissettaex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale eello Stato condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-resistente-avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta n. 374/2024depositata il 10/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dalconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/2026RILEVATO CHE1.Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un cittadinotunisino avverso la sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta, cheaveva rigettato l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso dalPrefetto di Caltanissetta e il conseguente ordine di trattenimento presso ilCentro di Permanenza per i Rimpatri.2.Il ricorrente, giunto in Italia nel settembre 2023, era stato ospitato dafamiliari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a un incidente stradale e alsuccessivo ricovero ospedaliero, gli veniva notificato il provvedimento diespulsione e disposto il trattenimento.3.Il decreto di espulsione veniva impugnato davanti al Giudice di pace, checon sentenza n.374 del 10/12/2024 rigettava il ricorso, confermando ilprovvedimento prefettizio.4.Il ricorrente ha chiesto la cassazione della pronuncia del Giudice di pacecon ricorso notificato il 7/2/2025 ed affidato a quattro motivi.L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 comma 1,cod. proc. civ. .CONSIDERATO CHE5. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.19 d.lgs. 286/98 per non avere il Giudice di pace valutato il rischioconcreto e attuale di violazione di obblighi costituzionali o internazionali incaso di rimpatrio, in particolare alla luce della situazione dei diritti umaninel Paese di origine.5.1.La censura è infondata, avendo il Giudice di pace valutato lecircostanze allegate dal ricorrente in ordine ai legami parentali elegittimamente escluso che essi siano riconducibili nell’alveo dei casi diinespellibilità contemplati con particolare riferimento ai legami familiari eparentali dall’art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 e limitati ai parentiNumero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/2026di secondo grado, con esclusioni di quelli di grado ulteriore quali sonoquelli rappresentati dal ricorrente (zii paterni e materni).6.Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 286/98 con riferimento all’obbligoinformativo relativo alla protezione internazionale, in quanto il ricorrentenon sarebbe stato adeguatamente informato della possibilità di richiederela protezione internazionale secondo le modalità previste dalla legge.6.1.La censura è infondata. La previsione che dispone che allo stranierosia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale,sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea esulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito contenutanell’art. 10 ter, comma 1 del d.lgs. 286/1998 si applica nell’ambito delleoperazioni di l'identificazione del cittadino straniero rintracciato inoccasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esternaovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggioin mare, non nel caso di successiva adozione di provvedimento diespulsione amministrativa ai sensi dell’art.13 d.lgs. 286/1998 , come nellafattispecie in esame adottata oltre un anno dopo l’ingresso in Italia delricorrente attraverso la frontiera di Mazzara del Vallo.7.Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio e cioè il possesso del passaporto. Il ricorrente si lamenta che ilgiudice abbia omesso di considerare il fatto che egli era in possesso di unpassaporto valido, circostanza che avrebbe dovuto comportare laconcessione di un termine per la partenza volontaria, anziché l’esecuzionecoattiva dell’espulsione.7.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art.366 n.4 e n.6 cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente allegato copiadel passaporto di cui si sostiene, contrariamente a quanto risulta dallasentenza impugnata, essere stato in possesso.Numero registro generale 3424/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 10457/2026Data pubblicazione 21/04/20268.Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio e cioè le precarie condizioni di salutedel ricorrente, che avrebbero dovuto indurre a non confermarel’espulsione, essendo incompatibili con il trattenimento e con il viaggio.8.1. Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità ai sensidell’art. 366 n.4 e n.6 cod. proc. civ., non essendo nemmeno statedescritte dal ricorrente in termini apprezzabili quali e di che gravitàfossero le condizioni di salute rilevanti ai fini della sua inespellibilità.9.Il ricorso va quindi respinto.10. Nulla va disposto sulle spese del giudizio atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva.11. Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Il procedimento è esente da tasse o imposte ai sensi dell’art. 13 bis,comma 3 d.lgs. 286/1998.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Decreto Cassazione n. 10457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris