CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 08420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 590 cod. pen., 81 cpv. cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché inconferente rispetto alle ragioni della dichiarata inammissibilità, che riguardano la tardività dell'impugnazione e non il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/