CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 10411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s>ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e c-c12-1.c C-v >o _e_7( A. i 42_ ce.es ot.t.( ..›t_ c.0.)-(/)-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di procedura incidentale di riesame personale, ha confermato con l'ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP del 26 aprile 2021 (applicativa della misura degli arresti domiciliari). 1.1 La provvisoria contestazione nei confronti del Mastroianni riguarda il concorso nel delitto di estorsione (aggravata ai sensi dell'art. 416bis 1 cod.pen.) commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I fatti apprezzati dal Tribunale risultano frutto di una complessa attività di indagine, alimentata da dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (nel luglio del 2018) e da captazioni di conversazioni. 2.1 In estrema sintesi, vanno evidenziati alcuni dati di interesse ai fini della valutazione dell'atto di ricorso : a) [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2001 rileva la gestione del villaggio turistico sito in Paola, denominato Bajha, da [OSCURATO:PERSONA] (inizialmente con contratto di affitto di ramo di azienda, dal 2002 al 2006); b) nel 2003 i due ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) formalizzano la vendita dell'intero R-11 complesso, per il prezzo di 5.600.000 euro, solo in parte versato alla stipula (per il residuo garantito da effetti cambiari); c) in seguito tra i due sorgono controversie civilistiche che portano ad un accordo transattivo che prevede il versamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] di 21.000 euro al mese sino all'anno 2016 ; d) è pacifico, perché ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che i versamenti si sono interrotti prima di raggiungere il saldo, per difficoltà economiche sopravvenute negli se) anni 2012 e 2013. I versamenti vaiI5=e sospesi nel 2018 e tra i due sorgon questioni relative alla esatta determinazione del saldo esigibile dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 In detto contesto si sviluppa la vicenda qualificata dal Tribunale in termini di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In buona sostanza dalle indagini emerge, per cfanto descritto dal Tribunale, che il [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il saldo di quanto inizialmente concordato si rivolge a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto ritenuto esponente della cosca locale) promettendo a quest'ultimo un ritorno economico in caso di riuscita della operazione .Al fine di realizzare una possibile mediazione, [OSCURATO:PERSONA] - dopo aver ricevuto le prime intimidazioni da emissari del Bagalà - si rivolge nel maggio dell'anno 2018 all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 E' dunque pacifico che, su richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il Mastroianni si incontra più volte con il Bagalà allo scopo di trattare tempi e modalità della estinzione del debito che Mastroianni aveva nei confronti del Macchiane. Risulta che almeno in una occasione Mastroianni si reca dal Bagalà in compagnia dello stesso [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di quantificare l'entità del saldo. Lo stesso Bagalà cerca, a seguito di tale colloquio, di convincere [OSCURATO:PERSONA] ad accettare la proposta economica fatta dall'[OSCURATO:PERSONA]. In seguito [OSCURATO:PERSONA] versa al [OSCURATO:PERSONA] la somma di 10.000 euro, per tacitare le richieste, ma immediatamente dopo manifesta la volontà di non versare altro denaro. 3. Secondo il Tribunale la modalità di intervento nella vicenda del Mastroianni, pur inizialmente dettata da una pressante richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], finiva con il porsi 'in linea' con la posizione assunta dal Bagalà. 3.1 Vengono evidenziate, sul punto, due circostanze di fatto : a) nella conversazione tra Mastroianni e Bagalà del giugno 2018 riportata a pagina 10 della ordinanza i due fanno riferimento ad un ritorno economico che si aspettano anche dall'[OSCURATO:PERSONA] (.. un regolamento ce lo deve dare.., ed ancora .. se no ce lo prendiamo l'occhio..) ; b) a seguito del rifiuto dell'[OSCURATO:PERSONA] di corrispondere la residua parte del denaro concordato (la rata stabilita era pari a 60.000 euro) il Mastroianni manifesta r% forte disappunto, specificando che da quel momento lui 'si faceva da parte' e tale atteggiamento finiva con intimorire ulteriormente [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Nel valutare simili evenienze, il Tribunale afferma che il Mastroianni, pux. ' inizialmente intervenuto nell'interesse della vittima / finisce per «orientare la trattativa in favore del Bagalà». Viene ritenuta integrata la gravità indiziaria e vengono ritenute sussistenti le esigenze cautelari idonee a giustificare il trattamento cautelare.4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 La doglianza difensiva si dirige, in particolare, sulla ricostruzione del 'ruolo' assunto nella vicenda dal Mastroianni, con sottovalutazione di brani di altre captazioni, trasfuse nell'atto di ricorso, che dimostrano - in tesi - come il Mastroianni abbia sempre tenuto un atteggiamento di esclusiva tutela degli interessi di [OSCURATO:PERSONA] (da cui aveva ricevuto la richies+a di mediazione). Non potrebbe dedursi un cambiamento di animus dai contenuti della conversaziine riportata dal Tribunale, atteso che l'aspettativa di remunerazione dei due era rivolta al [OSCURATO:PERSONA], non certo all'[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si evidenzia come in modo del tutto apodittico il Tribunale abbia fatto riferimento, per qualificare il fatto, ad una ipotetica estinzione del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. La motivazione espressa dal Tribunale in punto di gravità indiziaria è effettivamente carente ed incompleta, come evidenziato /bella requisitoria scritta del Procuratore Generale. 2.1 Va premesso, in diritto, che al giudice del procedimento cautelare è richiesta una valutazione essenzialmente di tipo prognostico, basata - ai sensi dell'art.273 cod.proc. pen. - sull'apprezzamento del valore dimostrativo degli atti sottoposti a valutazione incidentale, tale da sostenere la 'qualificata probabilità di condanna'. In tale ambito, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 2.2 Nel caso in esame un primo aspetto su cui il Tribunale non si sofferma in modo adeguato è rappresentato dalla stessa qualificazione giuridica del fatto, essendo indubbia l'esistenza di una posizione creditoria vantata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al di là della validità o meno dei titoli. E' lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere l'esistenza di un debito (derivante dall'accordo transattivo) con avvenuta sospensione dei pagamenti per sopravvenute difficoltà economiche. Va dunque verificata, in concreto, la esistenza di elementi di prova tali da determinare la sicura qualificazione estorsiva in rapporto alle linee interpretative di recente ribadite da Sez. U n. 29541 del 16.7.2020, ric. Filardo. In tal senso, può effettivamente ritenersi indicativa la volontà del Bagalà di conseguire un profitto 'proprio' (in riferimento a taluni brani oggetto di captazione), ma occorre che tale intenzione del Bagalà, in un rapporto che pare essere caratterizzato dal convincimento del creditore 'primario' di agire per un effettivo diritto, si caratterizzi per un approfittamento della situazione tale da raffigurare una 'condotta autonoma' finalizzata al raggiungimento del profitto e non una mera aspettativa di ottenere, ad affare concluso, un riconoscimento da parte del creditore [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Ma al di là di tale aspetto, sono gli indicatori del preteso 'allineamento' del Mastroianni alla posizione del Bagalà a non contenere la necessaria chiarezza dimostrativa del mutamento di direzione delle condotte dell'odierno ricorrente. Ed invero il riferimento alla aspettativa di ottenere un 'regolamento', al di là della scarsa chiarezza sul soggetto che avrebbe dovuto corrisponderlo, ben può trovare chiavi di lettura diverse da quella sposata dal Tribunale ed essere rapportato alla volontà del Mastroianni di convincere il Bagalà ad insistere presso il [OSCURATO:PERSONA] per la riduzione della somma di denaro che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto versare, trattandosi di Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L.8-8-z.,‘ n. 332 Roma, 11, 4 MAR. 2022 una fase iniziale della trattativa (caratterizzata anche dalla incertezza sul quantum dovuto dall'[OSCURATO:PERSONA]). Analogamente, la reazione del Mastroianni alla scelta dell'[OSCURATO:PERSONA] di non rispettare l'impegno preso, manifesta — essenzialmente - timore per la prevedibile reazione del Bagalà e per le conseguenze che lo stesso Mastroianni avrebbe potuto subìre (proprio in quanto intermediario a sostegno del debitore) e finisce, pertanto, per rappresentare un dato di 'allineamento' alla condizione dell'[OSCURATO:PERSONA], più che a quella del Bagalà. Si tratta, pertanto, di elementi di prova non del tutto univoci, su cui appare necessario promuovere una più estesa valutazione che tenga conto del complesso dei dati conoscitivi acquisiti durante l'attività di indagine. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art.309 co.7 C.P.P. . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter, disp.att. cod.p