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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41314/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di MONZA/ ùato avviso alle parti; I ? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 7 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma I e 4, d.

P. R.309/90.

Ne chiede l'annullamento per erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la modesta quantità di hashish e la tenue gravitò dei fatti avrebbe dovuto indurre il giudice a qualificare anche la detenzione di detta sostanza nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.

Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il motivo è solo formalmente deducibile, risultando solo enunciato, ma non argomentato; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez.

3. n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), il che nella fattispecie non é, va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] cuoio Ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di MONZA/ ùato avviso alle parti; I ? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 7 mila euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma I e 4, d. P. R.309/90. Ne chiede l'annullamento per erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la modesta quantità di hashish e la tenue gravitò dei fatti avrebbe dovuto indurre il giudice a qualificare anche la detenzione di detta sostanza nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il motivo è solo formalmente deducibile, risultando solo enunciato, ma non argomentato; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3. n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), il che nella fattispecie non é, va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] cuoio Ste
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