CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14745/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentE nza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordi r e al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ffi cui 62- bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc lriditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione in pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustfican i il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato i sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n, 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, C altelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi 13nchE al ricorso per cassazione). 3. Ed invero, il profilo di doglianza relativo alla mancata applica:ione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta s il punto, ha ar- gomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non pu- nibilità sulla base delle modalità della condotta e dell'intensità del dole con cui ha agito l'imputato. In particolare, la Corte territoriale ha valutato a) i fatto che l'imputato si fosse allontanato dall'abitazione per un lasso di ternpo i .n precisato senza una plausibile giustificazione; b) il fatto che detenesse una quantità di stu- pefacenti al fine di spaccio nonostante fosse sottoposto a misu -a ca Jtelare; c) l'assenza di un comportamento collaborativo. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dicturn delle 1,5ezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una v iluta: :ione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della cc -dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del dann o cel pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interes a del a condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrins_cazione del campo tamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto ri petto alla legge N. 14745/2024 R.G. e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro I distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile c istitu fa da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità dell Ei causa di asclui iiione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- cc id. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferim nto i: i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la isan-i na di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 11-i/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mane:Jta applica;iione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguen73 di lesioni stradali p-ovocate dalla !; uida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/1 1/20: 8, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la manc ta a r iplicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguen2a della fug a de l'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la conces!iione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processua e del pre- detto). 4. In riferimento al secondo motivo di ricorso, va rilevato che i 'giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego cld concessione delle circo- stanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno rio: rrente, ol- tre le modalità della condotta già indicate in ordine ali primo motivo di ricorso, l'ingente quantità di stupefacente detenuto (poco meno di mille dosi), la perso- nalità dell'imputato incline alla commissione di reati, i precedenti a i:arico e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle ;tesse. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del osta dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini d iiolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine ai diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessarie., che il giudice prenda in considerazie ne tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli deciotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o cori-dunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui li Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonChé al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica d ?Il'arl: colo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. d Ila l 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non pi idonea da sola N. 14745/2024 R.G. a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente s fficie ite, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in rn )tivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a t 'le fir e (cfr. ex mu/tis Sez. 4, n. 32872 del 03/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; 3ez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01;) 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma deli'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di i lammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del r corns nte al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm