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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25763/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando vizio della motivazione in riferimento alla conclusiva statuizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. All'imputato è stata applicata la pena richiesta, in relazione al reato come qualificato e circostanziato in rubrica.

1.1. Ciò premesso, osserva il collegio che il motivo riguardante il vizio della motivazione della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pan., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, ricorre l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

1.2. Nel caso in esame, il ricorrente svolge censure, del tutto aspecifiche, sul costrutto giustificativo della sentenza impugnata, in tal moco prospettando asseriti vizi della motivazione non denunciabili in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando vizio della motivazione in riferimento alla conclusiva statuizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. All'imputato è stata applicata la pena richiesta, in relazione al reato come qualificato e circostanziato in rubrica. 1.1. Ciò premesso, osserva il collegio che il motivo riguardante il vizio della motivazione della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pan., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, ricorre l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente svolge censure, del tutto aspecifiche, sul costrutto giustificativo della sentenza impugnata, in tal moco prospettando asseriti vizi della motivazione non denunciabili in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014). 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 28
Sentenza Cassazione n. 25763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris