Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2016

Cassazione n. 29197/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 22697-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]'S, in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/04/2016e529 R.G.N. 635/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 7 aprile 2016, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Azienda , [OSCURATO:PERSONA] ologna Policlinico S. [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito dell'autorizzata integrazione del contraddittorio a seguito della chiamata in causa effettuata dalla predetta Azienda ospedaliero- universitaria, degli [OSCURATO:PERSONA] di Londra, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al Bravetti, dirigente medico di I livello, ai sensi dell'art. 72, d.l. n. 112/2008, conv. in I. n. 133/2008, per raggiungimento della massima anzianità contributiva, per contrasto con l'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, letto come volto a riconoscere il diritto del dipendente al trattenimento in servizio per un biennio fino ai quarant'anni di servizio effettivi e la conseguente condanna dell'Azienda ospedaliero-universitaria al mantenimento in servizio del Bravetti o alla sua reintegrazione sino al 40, 7anno di servizio o al 70eanno di età; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'opzione per il trattenimento in servizio di cui all'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992 non avere natura di diritto potestativo ed essere pertanto recessiva rispetto alla facoltà concessa, a fronte di insorgenti esigenze organizzative, alle amministrazioni di risolvere il rapporto con il personale dirigente al conseguimento da parte dell'interessato della massima anzianità contributiva, così da risultare nella specie l'intimato licenziamento pienamente legittimo, stante la ricorrenza del presupposto normativo dato dal rinnovamento organizzativo e l'irrilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati relativamente all'ingiustificata disparità di trattamento per essere la norma prevista a tempo, alla carenza di qualsiasi finalizzazione all'attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al dar luogo ad un prelievo occulto per fondarsi il presupposto del conseguimento della massima anzianità contributiva sui versamenti volontari dei privati ammessi al riscatto di periodi extralavorativi; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bravetti, affidando l'impugnazione a due motivi e riproponendo, nell'ipotesi del rigetto degli stessi, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 per contrasto con gli artt. 3, 4, 97, 53, 117 Cost., impugnazione cui resistono, con controricorso, sia l'Azienda ospedaliero-universitaria che gli assicuratori dei Lloyd's; che tutte le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione accolta relativamente alla norma suddetta, dovendo ritenersi l'esercizio dell'opzione per il trattenimento in servizio preclusiva della facoltà di risoluzione del rapporto da parte delle amministrazione e pertanto la norma in questione prevalente rispetto all'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. ,72, comma 11, d.l. n. 112/2008 e 3

I. n. 241/1990 nonché 9,e121. izio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ricorrenza nella specie del presupposto legittimante la risoluzione del rapporto dato dall'effettività ed attualità della prevista riorganizzazione; che, inoltre, il ricorrente ripropone in questa sede la questione di legittimità costituzionale già sollevata nei gradi di merito relativamente all'art. 72, comma 11, d.l. n. 112, conv. in I. n. 133/2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35, nonies, d.l. n. 78/2009, conv. in I. n. 102/2009, nonché come integrato dall'art. 1, comma 16, d.l. 138/2011 invocando i medesimi parametri, gli artt. 3, 4, 97, 53, 117 Cost.; che il primo motivo si rivela infondato atteso che la pronunzia della Corte territoriale circa il carattere recessivo dell'art. 15 nonies, d.lgs. n. 502/1992 rispetto alla norma eccezionale di cui all'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, che, a fronte di peculiari esigenze organizzative facoltizza le amministrazioni pubbliche alla risoluzione del rapporto nei confronti del personale dirigenziale che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva risulta coerente con l'orientamento emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale (puntualmente richiamata da Cass. 3.7.2017, n. 16354) secondo cui dagli artt. 4 e 35 Cost. non discende un diritto soggettivo alla conservazione del posto di lavoro, ma solo la necessità di introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, di modo che il lavoratore venga tutelato, secondo modi e forme tuttavia rimessi alla discrezionalità del legislatore, che trova limite esclusivamente nel criterio di ragionevolezza cui si rivela rispondente una disciplina normativa e/o contrattuale che trovi fondamento in una esigenza di riduzione del personale (cfr.

Corte cost.6.7.1994, n. 268) tanto più che non trova copertura costituzionale il diritto a rimanere in servizio per ottenere l'incremento del trattamento di quiescenza per essere il bene protetto dall'art. 38 Cost. dato soltanto dal conseguimento del minimo pensionistico (cfr.

Corte cost.6.3.2013 n. 33); che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo , tenuto conto che la risoluzione del rapporto è stata comunicata il 30.5.2013 sotto la vigenza dell'art. 16, comma 11, n. 98/2011, conv. con modif. dalla

I. n. 111/2011, secondo cui "in tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla

I. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposti al visto dei competenti organi di controllo" non misurandosi la censura sollevata dal ricorrente con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, alla cui stregua risulta, in coerenza con la novella, correttamente valorizzata, nel sancire l'essere il licenziamento adeguatamente motivato in relazione ad effettive esigenze organizzative, enuta approvazione del piano di riorganizzazion avvio della fase sperimentale della stessa, per limitarsi il ricorrente a ribadire la necessità dell'attualità della riorganizzazione; ?(A<_t(0,6A42 1, e29311).t? (,91-/Lr2;b2L., ‘j4/1' O c_o c.,L che parimenti inammissibile è la riproposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, non potendo tale questione essere prospettata come "motivo di ricorso per cassazione", stante l'inconfigurabilità della stessa quale vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l'annullamento da parte di questa Corte, fermo restando, in ogni caso, che, come ha già ritenuto questa Corte (cfr. Cass. 10.7.2020, n. 14812) la risoluzione unilaterale da parte di una pubblica amministrazione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato in applicazione dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 non contrasta con l'art. 117 Cost. per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dall'art. 6 della direttiva 2000/78/CE attuata dal d.lgs. n. 16 del 2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto tale direttiva consente agli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, differenze di trattamento dei lavoratori fondate sull'età purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima quale è la politica del lavoro e del relativo mercato o della formazione professionale e sempre che i mezzi per il raggiungimento di tale scopo siano necessari e appropriati, come si verifica nella specie (cfr. Cass. n. 9864/2018), tanto più che il legislatore ha fatto riferimento quale condizione per il recesso unilaterale non all'età del lavoratore ma al conseguimento da parte del medesima della massima anzianità contributiva salvaguardando così la garanzia costituzionale del minimo pensionistico; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, az- s4 61 e=,11 Gidt‘flífi d .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22697-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]'S, in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 234/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/04/2016e529 R.G.N. 635/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 7 aprile 2016, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Azienda , [OSCURATO:PERSONA] ologna Policlinico S. [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito dell'autorizzata integrazione del contraddittorio a seguito della chiamata in causa effettuata dalla predetta Azienda ospedaliero- universitaria, degli [OSCURATO:PERSONA] di Londra, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al Bravetti, dirigente medico di I livello, ai sensi dell'art. 72, d.l. n. 112/2008, conv. in I. n. 133/2008, per raggiungimento della massima anzianità contributiva, per contrasto con l'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, letto come volto a riconoscere il diritto del dipendente al trattenimento in servizio per un biennio fino ai quarant'anni di servizio effettivi e la conseguente condanna dell'Azienda ospedaliero-universitaria al mantenimento in servizio del Bravetti o alla sua reintegrazione sino al 40, 7anno di servizio o al 70eanno di età; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'opzione per il trattenimento in servizio di cui all'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992 non avere natura di diritto potestativo ed essere pertanto recessiva rispetto alla facoltà concessa, a fronte di insorgenti esigenze organizzative, alle amministrazioni di risolvere il rapporto con il personale dirigente al conseguimento da parte dell'interessato della massima anzianità contributiva, così da risultare nella specie l'intimato licenziamento pienamente legittimo, stante la ricorrenza del presupposto normativo dato dal rinnovamento organizzativo e l'irrilevanza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati relativamente all'ingiustificata disparità di trattamento per essere la norma prevista a tempo, alla carenza di qualsiasi finalizzazione all'attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, al dar luogo ad un prelievo occulto per fondarsi il presupposto del conseguimento della massima anzianità contributiva sui versamenti volontari dei privati ammessi al riscatto di periodi extralavorativi; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bravetti, affidando l'impugnazione a due motivi e riproponendo, nell'ipotesi del rigetto degli stessi, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 per contrasto con gli artt. 3, 4, 97, 53, 117 Cost., impugnazione cui resistono, con controricorso, sia l'Azienda ospedaliero-universitaria che gli assicuratori dei Lloyd's; che tutte le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 nonies d.lgs. n. 502/1992, lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione accolta relativamente alla norma suddetta, dovendo ritenersi l'esercizio dell'opzione per il trattenimento in servizio preclusiva della facoltà di risoluzione del rapporto da parte delle amministrazione e pertanto la norma in questione prevalente rispetto all'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. ,72, comma 11, d.l. n. 112/2008 e 3 I. n. 241/1990 nonché 9,e121. izio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ricorrenza nella specie del presupposto legittimante la risoluzione del rapporto dato dall'effettività ed attualità della prevista riorganizzazione; che, inoltre, il ricorrente ripropone in questa sede la questione di legittimità costituzionale già sollevata nei gradi di merito relativamente all'art. 72, comma 11, d.l. n. 112, conv. in I. n. 133/2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35, nonies, d.l. n. 78/2009, conv. in I. n. 102/2009, nonché come integrato dall'art. 1, comma 16, d.l. 138/2011 invocando i medesimi parametri, gli artt. 3, 4, 97, 53, 117 Cost.; che il primo motivo si rivela infondato atteso che la pronunzia della Corte territoriale circa il carattere recessivo dell'art. 15 nonies, d.lgs. n. 502/1992 rispetto alla norma eccezionale di cui all'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, che, a fronte di peculiari esigenze organizzative facoltizza le amministrazioni pubbliche alla risoluzione del rapporto nei confronti del personale dirigenziale che abbia raggiunto la massima anzianità contributiva risulta coerente con l'orientamento emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale (puntualmente richiamata da Cass. 3.7.2017, n. 16354) secondo cui dagli artt. 4 e 35 Cost. non discende un diritto soggettivo alla conservazione del posto di lavoro, ma solo la necessità di introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, di modo che il lavoratore venga tutelato, secondo modi e forme tuttavia rimessi alla discrezionalità del legislatore, che trova limite esclusivamente nel criterio di ragionevolezza cui si rivela rispondente una disciplina normativa e/o contrattuale che trovi fondamento in una esigenza di riduzione del personale (cfr. Corte cost.6.7.1994, n. 268) tanto più che non trova copertura costituzionale il diritto a rimanere in servizio per ottenere l'incremento del trattamento di quiescenza per essere il bene protetto dall'art. 38 Cost. dato soltanto dal conseguimento del minimo pensionistico (cfr. Corte cost.6.3.2013 n. 33); che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo , tenuto conto che la risoluzione del rapporto è stata comunicata il 30.5.2013 sotto la vigenza dell'art. 16, comma 11, n. 98/2011, conv. con modif. dalla I. n. 111/2011, secondo cui "in tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla I. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposti al visto dei competenti organi di controllo" non misurandosi la censura sollevata dal ricorrente con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, alla cui stregua risulta, in coerenza con la novella, correttamente valorizzata, nel sancire l'essere il licenziamento adeguatamente motivato in relazione ad effettive esigenze organizzative, enuta approvazione del piano di riorganizzazion avvio della fase sperimentale della stessa, per limitarsi il ricorrente a ribadire la necessità dell'attualità della riorganizzazione; ?(A<_t(0,6A42 1, e29311).t? (,91-/Lr2;b2L., ‘j4/1' O c_o c.,L che parimenti inammissibile è la riproposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008, non potendo tale questione essere prospettata come "motivo di ricorso per cassazione", stante l'inconfigurabilità della stessa quale vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l'annullamento da parte di questa Corte, fermo restando, in ogni caso, che, come ha già ritenuto questa Corte (cfr. Cass. 10.7.2020, n. 14812) la risoluzione unilaterale da parte di una pubblica amministrazione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato in applicazione dell'art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 non contrasta con l'art. 117 Cost. per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dall'art. 6 della direttiva 2000/78/CE attuata dal d.lgs. n. 16 del 2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto tale direttiva consente agli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, differenze di trattamento dei lavoratori fondate sull'età purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima quale è la politica del lavoro e del relativo mercato o della formazione professionale e sempre che i mezzi per il raggiungimento di tale scopo siano necessari e appropriati, come si verifica nella specie (cfr. Cass. n. 9864/2018), tanto più che il legislatore ha fatto riferimento quale condizione per il recesso unilaterale non all'età del lavoratore ma al conseguimento da parte del medesima della massima anzianità contributiva salvaguardando così la garanzia costituzionale del minimo pensionistico; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sonno liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, az- s4 61 e=,11 Gidt‘flífi d . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 29197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris