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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19996/2026

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el Tribunale di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Venezia,pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato il decreto con cui il giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva disposto il sequestro preventivodella somma in denaro contante pari a 15.000,00 euro, rinvenuta, in sede diperquisizione in data 25 marzo 2025, nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], sottopostoa indagini per il delitto ricettazione, aggravato dalla finalità di agevolazione dellacosca Arena, commesso in data 6 aprile 2022.Seguendo la pronuncia di annullamento con rinvio deliberata dalla Primasezione della Corte di cassazione (sentenza n. 650 del 31 ottobre 2025, dep.2026), il Tribunale del riesame ha ricondotto la misura cautelare reale a unsequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., prodromicoalla confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen.2.

Avverso l’indicato provvedimento ricorre, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] DeMarco, articolando due motivi.2.1.

Il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., nonchémanifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti della sproporzione edella ragionevolezza temporale.Il giudizio di sproporzione è fondato su un mero confronto aritmetico tral'importo della somma sequestrata e i redditi dichiarati (come risultanti dalla notaintegrativa depositata dall'ufficio di Procura nel corso dell'udienza del 23 gennaio2026), senza considerare "la capacità patrimoniale complessiva del soggetto,frutto di un'intera vita lavorativa".

Il Tribunale, senza addurre reali ragioni asostegno, ha liquidato come irrilevante la possibilità che la somma in sequestrocostituisca frutto di risparmi accumulati nel tempo o normale giacenza di cassa didell'attività commerciale svolta dall'indagato (titolare di un'impresa artigiana dimeccanico e gommista).Inoltre l'ordinanza impugnata non si fa carico di rispettare il principio diragionevolezza temporale e non offre alcuna argomentazione per superare lo iatotemporale tra il fatto contestato, circoscritto a un episodio di ricettazione risalenteal 2022, e la data di rinvenimento del denaro.2.2.

Il secondo motivo deduce carenza assoluta di motivazione sul requisitodel periculum in mora.Le ragioni della decisione si risolvono in formule stereotipate e presunzioniastratte quali la "volatilità del contante" e la "contiguità a contesto associativo distampo 'ndranghetista", del tutto sganciati da elementi concreti in grado didimostrare la sussistenza di un rischio imminente di dispersione del bene; anzi idati raccolti depongono in senso contrario, considerato che la somma di denaroera custodita in cassaforte, quindi con una modalità antitetica alla volontà didispersione.3.

Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senzaintervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen. nel testorisultante dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo postoa sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).3.

Si versa in un giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dallaPrima sezione della Corte di cassazione.3.1.

I contorni della vicenda si trovano delineati nella sentenza rescindente(Sez. 1, n. 650 del 31 ottobre 2025, dep. 2026).[OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di ricettazione (aggravato dallafinalità di agevolazione della cosca Arena), commesso in data 6 aprile 2022.Nel corso delle indagini – che riguardano una ramificazione veneta della coscacalabrese facente capo alla famiglia Arena – è stata monitorata l’attività diDa alcune conversazioni intercettate si è ipotizzato che Bova fosse solitoriversare parte dei profitti illeciti alla "casa madre" calabrese.In tale contesto, è emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto,contiguo alla cosca; costui il 5 aprile 2022 ricevette da Bova la somma di30.000,00 euro destinata alla cosca Arena.

Per tale condotta [OSCURATO:PERSONA] è statosottoposto a indagine in ordine al reato di ricettazione aggravato da finalitàmafiosa.Nel corso di una perquisizione eseguita il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] èstato trovato in possesso della somma di 15.000,00 euro (suddivisa in banconoteda 50 euro).In forza di tali elementi il giudice per le indagini preliminari ha disposto ilsequestro del denaro contante a titolo di misura cautelare finalizzata alla confiscadel profitto del reato di ricettazione commesso il 5 aprile 2022.3.2.

Quel sequestro, confermato dal Tribunale del riesame, è stato annullatodalla Corte di cassazione.La sentenza rescindente ha escluso la configurabilità di un sequestrofinalizzato alla confisca del profitto del reato, per l'impossibilità di ipotizzare unqualsiasi nesso tra il reato di ricettazione commesso tre anni prima e il denarorivenuto in sede di perquisizione; la medesima sentenza ha precisato,contestualmente, che il sequestro, in astratto, avrebbe potuto essere ricondotto"al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., attesoche il reato di ricettazione cui fanno riferimento i giudici del merito rientra – comeè noto – nell’elenco dei reati-spia, pur con le rilevanti precisazioni desumibili daicontenuti di Corte cost. n. 33 del 2018", rilevando però una totale carenzamotivazionale sui requisiti di quella tipologia di sequestro, nonché sulle allegazionidifensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione.3.3.

In questa nuova ottica — individuata dalla sentenza di annullamento conrinvio e, quindi, non sindacabile in questa sede (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 25722del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699 - 01) — si è posto il Tribunale del riesamedi Venezia che, proprio seguendo la sollecitazione della prima sezione della Cortedi cassazione, ha ricondotto il sequestro a quello funzionale alla confisca c.d."estesa" o "allargata".In tale prospettiva ha valutato la sproporzione tra la somma sequestrata e iredditi, di importi minimi, dichiarati dall'imputato negli ultimi anni (euro 3.000,00circa per l'anno 2022, euro 16.000,00 circa per il 2023, euro 15.000,00 circa perl'anno 2024).4.

Ferma l'inammissibilità delle censure mosse alla logicità della motivazione,in quanto non deducibili, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguitoprecisati.4.1.

Viene in rilievo l'istituto della “confisca in casi particolari” che, in originedisciplinato dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356del 1992, è ora previsto dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione conla legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice attuato dal d. lgs. n. 21del 2018.4.1.1.

Il primo comma della norma citata recita: «Nei casi di condanna ...per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale (il cui novero ricomprende anche i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.), […] 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, cod. pen.[…] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui ilcondannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interpostapersona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasititolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle impostesul reddito, o alla propria attività economica».La disposizione in rilievo riconnette, dunque, a due elementi – la qualità dicondannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui ilcondannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla suacriminose che non è stato possibile accertare; presunzione solo relativa, potendoil condannato vincerla giustificando la provenienza dei beni.I caratteri della confisca “allargata” si trovano delineati in maniera perspicuanella sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, Crostella.La previsione normativa della confisca […] trae giustificazione dallapresunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggettocondannato penalmente.

L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamenteelencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indicepresuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimentoche l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumentoper ulteriori iniziative delittuose.Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto dellacommissione di uno dei "reati-spia" costituisce indicatore dell'acquisizione deibeni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico.La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dallegislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né diproporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazionetemporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assumerilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili.In questi termini si era già espressa la Corte costituzionale laddove, con lasentenza n. 33 del 2018, ha chiarito che il giudice non deve «ricercare alcun nessodi derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciatacondanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa delcondannato.

Si rileva, infatti, che, se fosse richiesto il nesso di “pertinenzialità” alreato per cui si è proceduto, la norma risulterebbe priva di “valore aggiunto”rispetto alla generale previsione dell’art. 240 cod. pen., limitandosi a rendereobbligatoria la confisca di alcune cose che la disposizione del codice configura comefacoltativa».4.1.2.

Va premesso che la confiscabilità dei singoli beni non è esclusa dal fattoche gli stessi sono stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui siè proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenutacondanna (così Sezioni Unite Crostella cit.).Tuttavia la coerenza col sistema dei valori costituzionali pretende che lapresunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato«sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che ilmomento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare cosìlontano dall’epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculiirragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita,seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di unpositivo accertamento«La ricordata tesi della "ragionevolezza temporale" risponde, in effetti,all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operativitàdell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche afronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggiopatrimoniale esteso all’intiera vita del condannato.

Risultato che rischierebbe direndere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato digiustificare la provenienza dei beni, il quale tanto più si complica quanto più èretrodatato l’acquisto del bene da confiscare» (così Corte Cost. sentenza n. 33 del2018).4.2.

La decisione impugnata non si conforma ai principi esposti in quantodifetta in toto la motivazione sul profilo della ragionevolezza temporale.

Tale vizio,integra, come detto, una violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.Il Tribunale, difatti, non ha indicato la fascia di «ragionevolezza temporale»entro la quale la presunzione è destinata ad operare, che, secondo quantoaffermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 33 del 2018, vadeterminata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singolavicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela aglieffetti della misura ablatoria e quindi del vincolo cautelare ad essa prodromico.E ciò tenendo conto che spetta al giudice di merito verificare se, in relazionealle connotazioni dei fatti e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risultiepisodica, occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da noncorrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione di illecitaaccumulazione.5.

Il secondo motivo sul periculum in mora è assorbito.6.

Consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio.Il giudice di rinvio è investito della complessiva valutazione del decreto disequestro e dovrà riesaminare tutti i presupposti in discussione: caratteristichedella singola vicenda concreta; sproporzione; ragionevolezza temporale;periculum in mora.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Venezia,pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato il decreto con cui il giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva disposto il sequestro preventivodella somma in denaro contante pari a 15.000,00 euro, rinvenuta, in sede diperquisizione in data 25 marzo 2025, nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], sottopostoa indagini per il delitto ricettazione, aggravato dalla finalità di agevolazione dellacosca Arena, commesso in data 6 aprile 2022.Seguendo la pronuncia di annullamento con rinvio deliberata dalla Primasezione della Corte di cassazione (sentenza n. 650 del 31 ottobre 2025, dep.2026), il Tribunale del riesame ha ricondotto la misura cautelare reale a unsequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., prodromicoalla confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen.2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] DeMarco, articolando due motivi.2.1. Il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., nonchémanifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti della sproporzione edella ragionevolezza temporale.Il giudizio di sproporzione è fondato su un mero confronto aritmetico tral'importo della somma sequestrata e i redditi dichiarati (come risultanti dalla notaintegrativa depositata dall'ufficio di Procura nel corso dell'udienza del 23 gennaio2026), senza considerare "la capacità patrimoniale complessiva del soggetto,frutto di un'intera vita lavorativa". Il Tribunale, senza addurre reali ragioni asostegno, ha liquidato come irrilevante la possibilità che la somma in sequestrocostituisca frutto di risparmi accumulati nel tempo o normale giacenza di cassa didell'attività commerciale svolta dall'indagato (titolare di un'impresa artigiana dimeccanico e gommista).Inoltre l'ordinanza impugnata non si fa carico di rispettare il principio diragionevolezza temporale e non offre alcuna argomentazione per superare lo iatotemporale tra il fatto contestato, circoscritto a un episodio di ricettazione risalenteal 2022, e la data di rinvenimento del denaro.2.2. Il secondo motivo deduce carenza assoluta di motivazione sul requisitodel periculum in mora.Le ragioni della decisione si risolvono in formule stereotipate e presunzioniastratte quali la "volatilità del contante" e la "contiguità a contesto associativo distampo 'ndranghetista", del tutto sganciati da elementi concreti in grado didimostrare la sussistenza di un rischio imminente di dispersione del bene; anzi idati raccolti depongono in senso contrario, considerato che la somma di denaroera custodita in cassaforte, quindi con una modalità antitetica alla volontà didispersione.3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senzaintervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen. nel testorisultante dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo postoa sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).3. Si versa in un giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dallaPrima sezione della Corte di cassazione.3.1. I contorni della vicenda si trovano delineati nella sentenza rescindente(Sez. 1, n. 650 del 31 ottobre 2025, dep. 2026).[OSCURATO:PERSONA] è indagato per il reato di ricettazione (aggravato dallafinalità di agevolazione della cosca Arena), commesso in data 6 aprile 2022.Nel corso delle indagini – che riguardano una ramificazione veneta della coscacalabrese facente capo alla famiglia Arena – è stata monitorata l’attività diDa alcune conversazioni intercettate si è ipotizzato che Bova fosse solitoriversare parte dei profitti illeciti alla "casa madre" calabrese.In tale contesto, è emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto,contiguo alla cosca; costui il 5 aprile 2022 ricevette da Bova la somma di30.000,00 euro destinata alla cosca Arena. Per tale condotta [OSCURATO:PERSONA] è statosottoposto a indagine in ordine al reato di ricettazione aggravato da finalitàmafiosa.Nel corso di una perquisizione eseguita il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] èstato trovato in possesso della somma di 15.000,00 euro (suddivisa in banconoteda 50 euro).In forza di tali elementi il giudice per le indagini preliminari ha disposto ilsequestro del denaro contante a titolo di misura cautelare finalizzata alla confiscadel profitto del reato di ricettazione commesso il 5 aprile 2022.3.2. Quel sequestro, confermato dal Tribunale del riesame, è stato annullatodalla Corte di cassazione.La sentenza rescindente ha escluso la configurabilità di un sequestrofinalizzato alla confisca del profitto del reato, per l'impossibilità di ipotizzare unqualsiasi nesso tra il reato di ricettazione commesso tre anni prima e il denarorivenuto in sede di perquisizione; la medesima sentenza ha precisato,contestualmente, che il sequestro, in astratto, avrebbe potuto essere ricondotto"al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., attesoche il reato di ricettazione cui fanno riferimento i giudici del merito rientra – comeè noto – nell’elenco dei reati-spia, pur con le rilevanti precisazioni desumibili daicontenuti di Corte cost. n. 33 del 2018", rilevando però una totale carenzamotivazionale sui requisiti di quella tipologia di sequestro, nonché sulle allegazionidifensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione.3.3. In questa nuova ottica — individuata dalla sentenza di annullamento conrinvio e, quindi, non sindacabile in questa sede (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 25722del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699 - 01) — si è posto il Tribunale del riesamedi Venezia che, proprio seguendo la sollecitazione della prima sezione della Cortedi cassazione, ha ricondotto il sequestro a quello funzionale alla confisca c.d."estesa" o "allargata".In tale prospettiva ha valutato la sproporzione tra la somma sequestrata e iredditi, di importi minimi, dichiarati dall'imputato negli ultimi anni (euro 3.000,00circa per l'anno 2022, euro 16.000,00 circa per il 2023, euro 15.000,00 circa perl'anno 2024).4. Ferma l'inammissibilità delle censure mosse alla logicità della motivazione,in quanto non deducibili, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguitoprecisati.4.1. Viene in rilievo l'istituto della “confisca in casi particolari” che, in originedisciplinato dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356del 1992, è ora previsto dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione conla legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice attuato dal d. lgs. n. 21del 2018.4.1.1. Il primo comma della norma citata recita: «Nei casi di condanna ...per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale (il cui novero ricomprende anche i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.), […] 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, cod. pen.[…] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui ilcondannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interpostapersona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasititolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle impostesul reddito, o alla propria attività economica».La disposizione in rilievo riconnette, dunque, a due elementi – la qualità dicondannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui ilcondannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla suacriminose che non è stato possibile accertare; presunzione solo relativa, potendoil condannato vincerla giustificando la provenienza dei beni.I caratteri della confisca “allargata” si trovano delineati in maniera perspicuanella sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, Crostella.La previsione normativa della confisca […] trae giustificazione dallapresunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggettocondannato penalmente. L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamenteelencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indicepresuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimentoche l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumentoper ulteriori iniziative delittuose.Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto dellacommissione di uno dei "reati-spia" costituisce indicatore dell'acquisizione deibeni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico.La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dallegislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né diproporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazionetemporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assumerilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili.In questi termini si era già espressa la Corte costituzionale laddove, con lasentenza n. 33 del 2018, ha chiarito che il giudice non deve «ricercare alcun nessodi derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciatacondanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa delcondannato. Si rileva, infatti, che, se fosse richiesto il nesso di “pertinenzialità” alreato per cui si è proceduto, la norma risulterebbe priva di “valore aggiunto”rispetto alla generale previsione dell’art. 240 cod. pen., limitandosi a rendereobbligatoria la confisca di alcune cose che la disposizione del codice configura comefacoltativa».4.1.2. Va premesso che la confiscabilità dei singoli beni non è esclusa dal fattoche gli stessi sono stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui siè proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenutacondanna (così Sezioni Unite Crostella cit.).Tuttavia la coerenza col sistema dei valori costituzionali pretende che lapresunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato«sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che ilmomento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare cosìlontano dall’epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculiirragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita,seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di unpositivo accertamento«La ricordata tesi della "ragionevolezza temporale" risponde, in effetti,all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operativitàdell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche afronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggiopatrimoniale esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che rischierebbe direndere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato digiustificare la provenienza dei beni, il quale tanto più si complica quanto più èretrodatato l’acquisto del bene da confiscare» (così Corte Cost. sentenza n. 33 del2018).4.2. La decisione impugnata non si conforma ai principi esposti in quantodifetta in toto la motivazione sul profilo della ragionevolezza temporale. Tale vizio,integra, come detto, una violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3,cod. proc. pen.Il Tribunale, difatti, non ha indicato la fascia di «ragionevolezza temporale»entro la quale la presunzione è destinata ad operare, che, secondo quantoaffermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 33 del 2018, vadeterminata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singolavicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela aglieffetti della misura ablatoria e quindi del vincolo cautelare ad essa prodromico.E ciò tenendo conto che spetta al giudice di merito verificare se, in relazionealle connotazioni dei fatti e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risultiepisodica, occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da noncorrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione di illecitaaccumulazione.5. Il secondo motivo sul periculum in mora è assorbito.6. Consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio.Il giudice di rinvio è investito della complessiva valutazione del decreto disequestro e dovrà riesaminare tutti i presupposti in discussione: caratteristichedella singola vicenda concreta; sproporzione; ragionevolezza temporale;periculum in mora. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Decreto Cassazione n. 19996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris