CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18248/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Terni, avverso l'ordinanza in materia disciplinare. L'ordinanza del Magistrato di sorveglianza è stata notificata il 21 ottobre 2021. Il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ma senza articolazione di motivi; il 6 novembre successivo, e quindi oltre i quindici giorni previsti dalla legge per il reclamo, è pervenuto il reclamo del difensore, corredato di motivi. Il reclamo ultimo è inammissibile perché tardivo e in ogni caso tende ad introdurre doglianze ulteriori rispetto ai contenuti del provvedimento disciplinare, senza tenere in conto la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale di sorveglianza ha errato nell'affermare la tardività del reclamo del difensore, perché questi ha depositato il reclamo non già il 6 novembre ma il 5 novembre, e cioè al quindicesimo giorno, a mezzo pec utilizzando gli indirizzi a ciò preposti, come da documentazione allegata. Non corrisponde poi al vero che i motivi del reclamo abbiano rappresentato doglianze ulteriori rispetto ai contenuti del provvedimento disciplinare. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale di sorveglianza ha decretato l'inammissibilità del reclamo del difensore perché proposto in data 6 novembre 2021, e quindi oltre il termine di quindici giorni decorrenti dalla notifica dell'ordinanza, oggetto di reclamo, al detenuto, effettuata il giorno 21 ottobre 2021. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], però, con l'atto di ricorso ha allegato copia della nota Pec di inoltro il giorno 5 novembre 2021, alle ore 13,42, all'Ufficio di sorveglianza di Spoleto del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza e copia della ricevuta di accettazione, in pari data e ora, da parte dell'Ufficio di sorveglianza della trasmissione Pec dell'impugnazione.Sulla base delle allegazioni di ricorso, la decisione di inammissibilità dell'impugnazione del difensore merita di essere annullata, dal momento che alla data del 5 novembre 2021 il termine di quindici giorni per la proposizione del reclamo non poteva dirsi ancora decorso. 3. All'annullamento dell'ordinanza impugnata segue la trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Perugia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso,