CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 19065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10255/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom .to in Roma, via Cassiodoro n. 1/A , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura a margine del ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , g iusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. esclusionesocio AC –18/05/2023 r.g. n. 10255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , prima sezione civile, n. 116/2019,del 22 gennaio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l’ opposizione da lui proposta avverso la deliberazione del 2 settembre 2008 con cui era stata dispostala sua esclusione dalla compagine sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 3.1 che la sentenza di primo grado era affetta da nullità per violazione del contraddittorio in quanto aveva ritenuto la contumacia dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla riassunzione del giudizio di primo grado,interrottosi per la morte di Luigi di Rocco, non avvedendosi che la società era costituita prima dell'udienza di interruzione e che la costituzione rimaneva valida anche dopo la riassunzione del giudizio, essendo comparso il procuratore costituito avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza fissata in prosecuzione in data 6 luglio 2011; 3.2 c h e , nel merito , la delibera di esclusione oggetto di impugnazione era legittima, in quanto fondat o era l'addebito r.g. n. 10255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mosso al Diego di Rocco di avere ostacolato la funzionalità dell'impresa sociale trattenendo, omettendo di restituire e continuando a fare indebito uso di alcuni beni sociali in precedenza concessigli in comodato, quali un autocarro , vari ponteggi e una gru; tali circostanze, a parere della Corte territoriale , erano state ammesse dallo stesso Diego di Rocco tanto nell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per la restituzione dei predetti beni sociali, quanto in sede di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Prato per resistere alla domanda di rilascio di alcuni locali, circostanza nella quale Diego di Rocco aveva ammesso di continuare a detenere i predetti locali rifiutando di restituirli alla società.Peraltro, vi era prova in atti che i beni , di cui il Diego di Rocco aveva omesso la restituzione, erano da l medesimoutilizzati per un'attività edilizia concorrenziale rispetto a quella esercitata dalla società, laddove altrettanto provato era l'addebito di aver utilizzato l'immobile destinato a sede sociale per fini personali,con connesso rifiuto di restituzione alla società. 4 Le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a.Primo motivo: « I ° Motivo. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2286 c.c. in relazione all ’ art . 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa avrebbe ritenuto costituire fatto di grave inadempienza, legittimante l'esclusione del socio ai sensi dell'art.2286 cod. civ., l’aver promosso delle controversie contro la società, incidentalmente ritenute infondate.r.g. n. 10255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione impugnata (cfr. paragrafo 5.3) ha infatti espressamente escluso che le plurim e iniziative giudiziarie di Diego di Rocco,assunte nei confronti della società odierna controricorrente, potessero essere valutate come rilevanti ai fini dello scrutinio di legittimità della delibera di esclusione; la ragione della decisione si rinviene, d iversamente , nella ritenuta prova della sussistenza degli addebiti relativi al comportamento inadempiente del socio, con particolare riferimento all'illegittimo trattenimento di beni sociali per fini personali e concorrenziali, rispetto all'attività dell'i mpresa gestita dalla società controricorrente. Tale essendo la ragione della decisione, risulta con ogni evidenza che il motivo in esame non ne coglie il fondamento, ma propone argomentazioni del tutto eccentriche rispetto a quelle utilizzate dalla Corte territoriale al fine di pervenire alla declaratoria di legittimità della delibera impugnata. b.Secondo motivo: « II ° Motivo: violazione dell'articolo 24 Cost, degli art t. 2697 e 2909 c.c. e degli art t. 101 , 324 e 345 cpc in relazione all'art 360n. 3 e 4 cpc , nonché omissione assoluta di pronuncia, in relazione all'art . 360 n . 5 c.p.c. » , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver deciso utilizzando documenti prodotti in giudizio dalla società soltanto in secondo grado,in violazione dell'art. 345 c od . p roc . c iv . La Corte osserva preliminarmente che i l motivo in esame fa riferimento a una pluralità di ipotesi tra quell e previst e dall'art . 360,primo comma, cod. proc. civ. (numeri 3, 4 e 5). Al fine dello scrutinio dell’ammissibilità di una siffatta tecnica di deduzione dei motivi, va rammentato che l a necessaria attività interpretativa r.g. n. 10255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, nei sensi da ultimo precisati daSez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 , porta a ritenere che, al di là dell'evidente criticità connessa all'unificazione di ipotesi di ricorso ha fatto diverse tra loro, ciò che diviene dirimente è che si riesca ad interpretare nel corpo del motivo una sicura attribuibilità di quanto lamentato a una o più delle suddette ipotesi. Con tale premessa, nel caso di specie va rilevato che, nella sostanza, la censura lamenta una violazione processuale e, segnatamente,l’utilizzazione ai fini della decisione di documentazione prodott a dalla società in violazione delle preclusioni impostedall’art. 345 cod. proc. civ. In tali termini, il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha deciso la controversia nel merito, pur dichiarando nulla la sentenza di primo grado per aver illegittimamente dichiarato contumace in fase di riassunzione la società odierna controricorrente. Così facendo , essa ha applicato , sebbene impropriamente equiparando la propria attività a quella d el giudice di primo grado (cfr. pag.7), i l principio di diritto affermato da questa Corte, di recente ribadito dalle Sezioni unite (sentenza n. 2258 del 26/01/2022) secondo cui n el caso di nullità della citazione di primo grado (…), ove il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se r.g. n. 10255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Tanto determina l'infondatezza del motivo di ricorso in esame posto che il giudice di appello, nel rinnovare il giudizio di merito conseguente alla declaratoria di nullità di quello di primo grado, aveva certamente la facoltà di acquisire ex novo tutta la documentazione, senza in alcun modo ritenersi vincolato ai limiti della deduzione dei nova in appello , proprio perché , nel caso di specie, si trattava di una rinnovazione di atti conseguenti alla declaratoria di nullità in rito della sentenzadi primo grado. 2. L e spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicatain dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articol o 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] spese di lite della presente fase dilegittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 10255/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quello previsto per il ricorso, a nor