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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05322/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso tribunale con cui, in via diretta quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui egli è legale rappresentante, e per equivalente nei suoi confronti, venivano sequestrate somme di denaro in relazione ai reati di cui agli artt. 10-quater, comma 2, e 2 del D. Igs. n. 74 del 2000.

Più in particolare, quanto all'ipotesi di indebita compensazione fiscale, confluita nel capo 1) dell'addebito, secondo la prospettazione ivi accolta, il Mancin, in concorso con altri, avrebbe omesso di versare all'Erario un importo considerevole di danaro attivandosi perché i propri debiti erariali fossero compensati con crediti in realtà inesistenti; a tal fine, egli si sarebbe avvalso di un contratto di accollo appositamente sottoscritto con altra società, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che in qualità di accollante vi avrebbe provveduto.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo 2), al Mancin viene contestato di aver evaso imposte sui redditi per il periodo di imposta 2017, in qualità di legale rappresentante della già richiamata Gobbi impianti S.r.l., con l'aggravante, prevista dall'art. 61, primo comma, n.2, cod. pen., di aver commesso il fatto per eseguire la compensazione indebita di cui si è detto.

2. Il ricorrénte affida le proprie censure a due motivi di ricorso.

Con il primo motivo la parte reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso dal G.i.p. veneziano.

Come già rilevato infatti anche avanti al Tribunale del riesame, che ha rigettato la relativa doglianza, il ricorrente evidenzia come, a suo dire, il decreto di sequestro abbia omesso di proporre una valutazione critica ed autonoma rispetto a quella formulata dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura ablativa, ciò che, pertanto, condurrebbe all' annullamento del provvedimento.

In particolare, individua i vari passaggi del provvedimento esemplificativi della puntuale duplicazione di contenuto rispetto alla richiesta del G.i.p. sicché, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, si sarebbe trattato della riproduzione non solo di ampi passaggi della richiesta di misura cautelare, ma dell'intero suo testo senza che la parte finale, dedicata al solo profilo della confiscabilità del profitto del reato, sia stata idonea a fungere da elemento differenziale; né potrebbe valere, in senso contrario, il richiamo del Tribunale alla "natura tecnica delle circostanze" esposte.

In altri termini, si sarebbe realizzato nella specie un'ipotesi di vero e proprio copia-incolla integrativo della violazione di legge dedotta.3.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 8 cod. proc. pen., e 18 del D.Igs. n. 74 del 2000 in relazione al già dedotto difetto di competenza per territorio dell'autorità giurisdizionale di Venezia in relazione al reato di indebita compensazione, nonché l'insussistenza dell'aggravante contestata, di cui all'art. 61, primo comma n.2, cod. pen..

In particolare, ribadisce come, in data 1/4/2019 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo abbia già emesso, in altro procedimento, decreto di sequestro preventivo, poi annullato in sede di riesame, per il medesimo fatto (e per i medesimi F 24), poi riproposfo dal P.M. presso detto Tribunale nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avendo dunque l'autorità giudiziaria orobica proceduto per prima, dunque essendo appunto competente l'autorità di Bergamo; né l'aggravante del collegamento teleologico contestata con riferimento al capo 2), per il quale sarebbe competente l'autorità di Venezia, potrebbe determinare l'attrazione ad esso anche del reato di cui al capo 1) atteso che nessun elemento in atti sarebbe indicativo di detto collegamento (i contratti conclusi da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto oggetto del tutto diverso), ed anzi l'indebita compensazione sarebbe stata posta in essere prima della dichiarazione fraudolenta.

Ciò posto, lamenta come non condivisibile la motivazione sul punto del Tribunale di Venezia.

Invero, il reato di cui all'art. 10-quater del Digs. n.74 del 2000 si consuma nel momento In cui, per effetto dell'indebita compensaziohe, l'agente omette il - versamento dell'imposta dovuta.

Nel caso di interesse, detto momento si collocherebbe all'atto della trasmissione dei modelli F24 che 'recavano l'indicazione della compensazione del debito IVA della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con il credito fiscale della società accollante, all'Agenzia delle Entrate.

Orbene, considerando che il fatto che la predisposizione delle deleghe F 24 sia avvenuta presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dato irrilevante e che la trasmissione dei modelli appena richiamati, avvenuta per mezzo di un intermediario, sarebbe allo stato impossibile da individuare, giacché impossibile determinare il luogo esatto dal quale egli avrebbe provveduto a tale inoltro, se ne dovrebbe necessariamente ricavare che, come previsto dal criterio suppletivo dell'art. 18 del D.Igs. n.74 del 2000, nell'impossibilità di determinare la competenza a norma dell'art. 8 cod. proc. pen., sarebbe competente il «giudice del luogo di accertamento del reato».

Tale sarebbe, dunque, il Tribunale di Bergamo che, per gli stessi fatti, come comprovato dalla documentazione allegata al ricorso, avrebbe, per primo, iscritto la notizia di reato.

Deduce poi come irrilevante l'argomentazione dell'ordinanza in ordine alla diversità del procedimento innanzi all'autorità veneziana rispetto a quello per il quale ha proceduto l'autorità di Bergamo, non essendo mai stata eccepita dal ricorrente la violazione dell'art.18, comma 1, del D. Igs n. 74 del 2000 e considerando ancora che la contestazione dell'ulteriore reato non varrebbe ad esercitare alcuna vis atractiva in assenza di alcun collegamento teleologico di sorta.Confermerebbe la bontà di tale lettura anche l'incedere del provvedimento gravato, laddove il giudice, nel valutare il rapporto intercorrente tra i reati dell' incolpazione, individua soltanto un indice utile a dimostrare che tutte le condotte del ricorrente fossero animate da dolo; senza che, tuttavia, lo stesso Tribunale riesca mai ad intercettare un effettivo collegamento oggettivo tra i fatti di reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che, in data 21/12/2022, il Difensore del ricorrente, munito di apposita procura speciale, ha presentato atto di rinuncia al ricorso.

Ne consegue, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. .Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso tribunale con cui, in via diretta quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui egli è legale rappresentante, e per equivalente nei suoi confronti, venivano sequestrate somme di denaro in relazione ai reati di cui agli artt. 10-quater, comma 2, e 2 del D. Igs. n. 74 del 2000. Più in particolare, quanto all'ipotesi di indebita compensazione fiscale, confluita nel capo 1) dell'addebito, secondo la prospettazione ivi accolta, il Mancin, in concorso con altri, avrebbe omesso di versare all'Erario un importo considerevole di danaro attivandosi perché i propri debiti erariali fossero compensati con crediti in realtà inesistenti; a tal fine, egli si sarebbe avvalso di un contratto di accollo appositamente sottoscritto con altra società, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che in qualità di accollante vi avrebbe provveduto. Con riferimento, invece, all'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui al capo 2), al Mancin viene contestato di aver evaso imposte sui redditi per il periodo di imposta 2017, in qualità di legale rappresentante della già richiamata Gobbi impianti S.r.l., con l'aggravante, prevista dall'art. 61, primo comma, n.2, cod. pen., di aver commesso il fatto per eseguire la compensazione indebita di cui si è detto. 2. Il ricorrénte affida le proprie censure a due motivi di ricorso. Con il primo motivo la parte reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso dal G.i.p. veneziano. Come già rilevato infatti anche avanti al Tribunale del riesame, che ha rigettato la relativa doglianza, il ricorrente evidenzia come, a suo dire, il decreto di sequestro abbia omesso di proporre una valutazione critica ed autonoma rispetto a quella formulata dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura ablativa, ciò che, pertanto, condurrebbe all' annullamento del provvedimento. In particolare, individua i vari passaggi del provvedimento esemplificativi della puntuale duplicazione di contenuto rispetto alla richiesta del G.i.p. sicché, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, si sarebbe trattato della riproduzione non solo di ampi passaggi della richiesta di misura cautelare, ma dell'intero suo testo senza che la parte finale, dedicata al solo profilo della confiscabilità del profitto del reato, sia stata idonea a fungere da elemento differenziale; né potrebbe valere, in senso contrario, il richiamo del Tribunale alla "natura tecnica delle circostanze" esposte. In altri termini, si sarebbe realizzato nella specie un'ipotesi di vero e proprio copia-incolla integrativo della violazione di legge dedotta.3. Con il secondo motivo eccepisce la violazione degli artt. 8 cod. proc. pen., e 18 del D.Igs. n. 74 del 2000 in relazione al già dedotto difetto di competenza per territorio dell'autorità giurisdizionale di Venezia in relazione al reato di indebita compensazione, nonché l'insussistenza dell'aggravante contestata, di cui all'art. 61, primo comma n.2, cod. pen.. In particolare, ribadisce come, in data 1/4/2019 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo abbia già emesso, in altro procedimento, decreto di sequestro preventivo, poi annullato in sede di riesame, per il medesimo fatto (e per i medesimi F 24), poi riproposfo dal P.M. presso detto Tribunale nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avendo dunque l'autorità giudiziaria orobica proceduto per prima, dunque essendo appunto competente l'autorità di Bergamo; né l'aggravante del collegamento teleologico contestata con riferimento al capo 2), per il quale sarebbe competente l'autorità di Venezia, potrebbe determinare l'attrazione ad esso anche del reato di cui al capo 1) atteso che nessun elemento in atti sarebbe indicativo di detto collegamento (i contratti conclusi da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto oggetto del tutto diverso), ed anzi l'indebita compensazione sarebbe stata posta in essere prima della dichiarazione fraudolenta. Ciò posto, lamenta come non condivisibile la motivazione sul punto del Tribunale di Venezia. Invero, il reato di cui all'art. 10-quater del Digs. n.74 del 2000 si consuma nel momento In cui, per effetto dell'indebita compensaziohe, l'agente omette il - versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di interesse, detto momento si collocherebbe all'atto della trasmissione dei modelli F24 che 'recavano l'indicazione della compensazione del debito IVA della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con il credito fiscale della società accollante, all'Agenzia delle Entrate. Orbene, considerando che il fatto che la predisposizione delle deleghe F 24 sia avvenuta presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe dato irrilevante e che la trasmissione dei modelli appena richiamati, avvenuta per mezzo di un intermediario, sarebbe allo stato impossibile da individuare, giacché impossibile determinare il luogo esatto dal quale egli avrebbe provveduto a tale inoltro, se ne dovrebbe necessariamente ricavare che, come previsto dal criterio suppletivo dell'art. 18 del D.Igs. n.74 del 2000, nell'impossibilità di determinare la competenza a norma dell'art. 8 cod. proc. pen., sarebbe competente il «giudice del luogo di accertamento del reato». Tale sarebbe, dunque, il Tribunale di Bergamo che, per gli stessi fatti, come comprovato dalla documentazione allegata al ricorso, avrebbe, per primo, iscritto la notizia di reato. Deduce poi come irrilevante l'argomentazione dell'ordinanza in ordine alla diversità del procedimento innanzi all'autorità veneziana rispetto a quello per il quale ha proceduto l'autorità di Bergamo, non essendo mai stata eccepita dal ricorrente la violazione dell'art.18, comma 1, del D. Igs n. 74 del 2000 e considerando ancora che la contestazione dell'ulteriore reato non varrebbe ad esercitare alcuna vis atractiva in assenza di alcun collegamento teleologico di sorta.Confermerebbe la bontà di tale lettura anche l'incedere del provvedimento gravato, laddove il giudice, nel valutare il rapporto intercorrente tra i reati dell' incolpazione, individua soltanto un indice utile a dimostrare che tutte le condotte del ricorrente fossero animate da dolo; senza che, tuttavia, lo stesso Tribunale riesca mai ad intercettare un effettivo collegamento oggettivo tra i fatti di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che, in data 21/12/2022, il Difensore del ricorrente, munito di apposita procura speciale, ha presentato atto di rinuncia al ricorso. Ne consegue, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del medesimo, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. .Così deciso
Decreto Cassazione n. 05322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris