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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 1932

Cassazione n. 07607/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1932 avverso la sentenza del 22/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 22.10.2021 il GUP del Tribunale di Bergamo ha applicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], disposta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, la pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione dell'art. 191, commi 1 e 4, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n.285 del 1992, mentre percorreva la via Gasparini del Comune di Albino (Bg) e svoltando per immettersi in via Libertà, omesso di dare la precedenza al pedone che stava attraversando la via sulle strisce pedonali ivi presenti, investendolo e facendolo sbalzare a terra.

Per effetto dell'impatto la persona offesa decedeva presso l'ospedale dove era stato ricoverato ([OSCURATO:PERSONA] il 5.11.2020).

2. Il ricorrente lamenta con un unico motivo di ricorso che il GUP gli abbia applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro senza concedere la riduzione per la scelta del rito.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione accessoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez.

Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito esserlo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).

Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez.

U. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).

L'applicabilità con la sentenza di patteggiannento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 C.d.S., deriva dal fatto che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231).

Questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; conf.

Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622).

3. Orbene, nel caso in esame il giudice del patteggiamento ha applicato l'art.222 C.d.S., norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice sarebbe stato tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente.

Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (depositata il 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod.pen." La pronuncia della Corte costituzionale ha dato, allora, al giudice del patteggiamento, in casi come quello che ci occupa, la possibilità di valutare se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida.

Ed è proprio quanto è stato fatto, nel caso che ci occupa, in cui ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca).

E l'ha applicata nella misura di anni quattro, quindi nella misura pari al massimo edittale, senza specificare in alcun modo le ragioni di tale quantificazione.

Ebbene, a riguardo questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589- bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832).

E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, e dunque in situazioni come quella in esame, il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.).

Inoltre costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diverSi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez.

Un., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, Rv. 203429; conf.

Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959).

E che, proprio perché la determinazione della durata della sospensione della patente deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

Inoltre l'art.222, comma 2-bis, dispone che : "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

Orbene, il testo normativo, laddove si legge "è diminuita", appare chiaro nell'indicare l'obbligatorietà di tale riduzione, la cui quantificazione ("fino a un terzo") è affidata, invece, alla discrezionalità del giudice, soprattutto in casi come quello in esame in cui alla sospensione della patente si perviene in via gradata, in luogo della più afflittiva sanzione, originariamente prevista come obbligatoria ed evidentemente non riducibile, della revoca della patente.

Si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale che implica ancora una volta la valutazione dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), proprio del giudice di merito, cui, pertanto, va rinviata la decisione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/1932 avverso la sentenza del 22/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 22.10.2021 il GUP del Tribunale di Bergamo ha applicato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], disposta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, la pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione dell'art. 191, commi 1 e 4, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n.285 del 1992, mentre percorreva la via Gasparini del Comune di Albino (Bg) e svoltando per immettersi in via Libertà, omesso di dare la precedenza al pedone che stava attraversando la via sulle strisce pedonali ivi presenti, investendolo e facendolo sbalzare a terra. Per effetto dell'impatto la persona offesa decedeva presso l'ospedale dove era stato ricoverato ([OSCURATO:PERSONA] il 5.11.2020). 2. Il ricorrente lamenta con un unico motivo di ricorso che il GUP gli abbia applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro senza concedere la riduzione per la scelta del rito. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. Va premesso che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349 che ha chiarito esserlo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Questa Corte di legittimità, ha, peraltro, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. U. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiannento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 C.d.S., deriva dal fatto che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231). Questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr ex multis, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622). 3. Orbene, nel caso in esame il giudice del patteggiamento ha applicato l'art.222 C.d.S., norma che, va ricordato, prevedeva sub d. che, se vi fosse stata condanna per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice sarebbe stato tenuto ad applicare la sanzione accessoria della revoca della patente. Il rigore della norma è stato, tuttavia, temperato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019. (depositata il 17/4/2019), con la quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2, quarto periodo, del codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod.pen." La pronuncia della Corte costituzionale ha dato, allora, al giudice del patteggiamento, in casi come quello che ci occupa, la possibilità di valutare se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo abilitativo alla guida. Ed è proprio quanto è stato fatto, nel caso che ci occupa, in cui ha optato per la sanzione amministrativa accessoria meno gravosa (la sospensione della patente di guida in luogo della revoca). E l'ha applicata nella misura di anni quattro, quindi nella misura pari al massimo edittale, senza specificare in alcun modo le ragioni di tale quantificazione. Ebbene, a riguardo questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589- bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (cfr. Sez. 4 n. 11479 del 9/3/2021, Conci, Rv. 280832). E in altra successiva pronuncia ha aggiunto che, in tali casi, e dunque in situazioni come quella in esame, il riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen., pur se operato solo con riferimento alla pena, appare sufficiente per poter far dire assolto l'obbligo di motivazione richiesto, in ragione della misura scelta e della sua entità (Sez. 4 n. 27476 del 2/7/2021, Oreto, n.m.). Inoltre costituisce ius receptum di questa Corte il principio che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diverSi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995 dep. il 1996, Clarke, Rv. 203429; conf. Sez. 4, n. 75 del 6/11/1998 dep. 1999, Campanelli, Rv. 212197; Sez. 4, n. 37028 del 3/6/2008, Alcino, Rv. 241959). E che, proprio perché la determinazione della durata della sospensione della patente deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Inoltre l'art.222, comma 2-bis, dispone che : "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale". Orbene, il testo normativo, laddove si legge "è diminuita", appare chiaro nell'indicare l'obbligatorietà di tale riduzione, la cui quantificazione ("fino a un terzo") è affidata, invece, alla discrezionalità del giudice, soprattutto in casi come quello in esame in cui alla sospensione della patente si perviene in via gradata, in luogo della più afflittiva sanzione, originariamente prevista come obbligatoria ed evidentemente non riducibile, della revoca della patente. Si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale che implica ancora una volta la valutazione dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), proprio del giudice di merito, cui, pertanto, va rinviata la decisione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine
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