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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 36597/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32192/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 GENOVA , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1046/2021depositata il 15/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1046/2021 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 15 ottobre 2021.

Ha notificato controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] 1 Genova.

La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Genova in data 10 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA]- le aveva pronunciato su due cause riunite, la prima avente ad oggetto l’opposizione proposta dal Condominio di via Molteni 1 avverso il decreto ingiuntivo con cui gli si intimava il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 18.983,01 in forza della scrittura privata di transazione sottoscritta il 29 giugno 2006 e la seconda avente ad oggetto l’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della delibera del 18 dicembre 2009.

La sentenza di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 683/14 e condannato il Condominio di via Molteni 1 a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 691,57 oltre interessi, nonché dichiarato inammissibile la do- manda di annullamento della deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio di via Molteni 1 in data 18 dicem- bre 2009.

Per quanto rilevi in questo giudizio, la Corte d’appello di Genova, nel pervenire, sulla base di un apprezzamento di fatto del com- pendio probatorio, alla compensazione giudiziale dei reciproci debiti, così motivava: “[I]n primo luogo, nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte dei rilievi della rappresentante della immobiliare Palù, per cui, “a seguito degli accordi presi con la transazione, tutte le spese fognarie non riguardano le [OSCURATO:PERSONA] e vanno quin- di stornati e i debiti degli esercizi pregressi sono stati loro con- donati e vanno quindi ripartiti tra tutti i condomini", e dell'affer- mazione dell'amministratore per cui "provvederà stornare le spe- se non dovute e a decurtare la somma di euro 19.492,38 erro- neamente inserita nelle spese personali a carico della immobilia- re Palù, per addebitarla a tutti i condomini con una rata straordi- naria”, si giunge all'approvazione dei consuntivi 2005- 2006 e 2006 -2007 con i relativi riparti“ ad esclusione delle modifiche che dovranno essere apportate in base ai rilievi sopra descritti”.

Tali rilievi inerivano, pertanto, lo storno dell'importo di euro 19.492,38, che risulta poi correttamente rielaborato ed effettua- to nel successivo esercizio 2007-2008 (a pagina cinque dove emerge l'accredito della quota di amministrazione ordinaria eser- cizi pregressi erroneamente addebitata sull'esercizio 2006 2007), mentre risulta nel riparto approvato dall'assemblea [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'importo a debito della immobiliare Palù di euro 3.179,77 relati- vo al conguaglio 2005-2006.

Quest'ultimo addebito risulta rego- larmente approvato in quanto relativo ad esercizio successivo al 2004, solo fino al quale (31/5/2004) la scrittura privata di tran- sazione prevedeva l'azzeramento delle spese a carico della im- mobiliare Palù, richiamata dalla rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

Detta delibera, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è stata impugnata, e pertanto il contro-credito portato dal Condominio relativamente alla somma di euro 3.179,77 deve ri- tenersi incontestato, pertale motivo suscettibile di compensazio- ne ex art. 1243 c.c.

Quanto alla successiva delibera assunta in data 15/10/2008, emerge del relativo verbale che è stato appro- vato il consuntivo delle spese ordinarie 2007-2008 con relativo riparto, riparto da cui emergono i contro-crediti indicati dal Con- dominio, ed opposti in compensazione alla [OSCURATO:PERSONA], di euro 1.276,4 per "quota spese pregresse immobiliare Palumbo" ed euro 13.835,1 per "conguaglio spese straordinarie facciate", con l’aggiunta "con espressa riserva dell’Imm.re Palù sulle spese della facciata e della fognatura pregresse e di tutte quelle altre spese che riguardano la transazione.

Queste spese saranno og- getto di verifica tra l’Imm.re Palù e i consiglieri supportati dall'amministratore”.

Anche al riguardo condivide la Corte l'ar- gomentazione del Tribunale per cui detta delibera debba conside- rarsi approvativa del consuntivo relativo all'esercizio 2007-2008, posto che alla riserva di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto seguito alcuna impugnazione da parte della stessa.

I contro crediti indi- cati nel riparto approvato, pertanto, debbono ritenersi inconte- stati, in quanto approvati con delibera non impugnata da Immo- biliare Palù.

È vero, poi, che, essendo stata impugnata la delibe- ra del 15/10/2008 da un diverso condomino per mancata convo- cazione, il Condominio ha indetto una nuova assemblea per la data del 18/12/2009 per la approvazione del consuntivo spese ordinarie dell’esercizio 2007-2008 e relativo riparto, cui la Im- mobiliare Palù non ha partecipato, in cuinuovamente è stato ap- provato il predetto consuntivo, dandosi atto che il precedente era stato impugnato dalla condomina Ghio per mancata convocazio- ne.

Tuttavia, ad avviso della Corte, detta delibera, avendo identi- co contenuto della precedente (ossia di approvazione del consun- tivo ed anche del riparto nonostante l’omessa indicazione di quest’ultimo per evidente errore materiale) integra una mera rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma, 8, ferma la rimozione della iniziale causa di invali- dità relativa alla omessa convocazione della condomina Ghio …. con la conseguenza che i crediti indicati nel riparto dell’esercizio 2007-2008 e approvati nella delibera 15/10/2008 avrebbero do- vuto essere oggetto di impugnazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] nei termini decorrenti da tale delibera.

Non essendo stata impugnata detta delibera, i contro crediti del Condominio risul- tanti dal consuntivo e dal riparto approvato nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono divenuti incontestati e su- scettibili della operata compensazione giudiziale”.

L’unico motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. e dell’art.63 disp. att. c.c., ovvero la “mancata prova da parte del Condo- minio del credito eccepito in compensazione”.

La ricorrente criti- ca la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il contro-credito eccepito in compensazione dal Condominio sul presupposto della mancata impugnazione della delibera del 15 ottobre 2008.

Si assume che la società Palù era creditrice della somma di € 18.983,01 in forza della scrittura privata di transa- zione sottoscritta il 29 giugno 2006, in cui tra l’altro le parti ave- vano pattuito “di non avere null’altro a pretendere reciprocamen- te, a nessun titolo, con la reciproca rinuncia ad ogni altro diritto, pretesa ed azione”, sicché non vi potevano essere in capo ad es- sa debiti antecedenti alla data della transazione, fatta salva la “quota di ripianamento dello scoperto pregresso”, che il Condo- minio aveva poi determinato in € 1.276,49 nel consuntivo per l’esercizio 2007/2008 con la voce “quota spese pregresse”.

Viene anche dedotto che del contro-credito di € 13.835,18 per “con- guaglio spese straordinarie facciata” il Condominio non aveva fornito in giudizio alcuna specifica prova, sicché l’unica tesi difen- siva di quest’ultimo, – accolta dalla sentenza impugnata – era stata che la società Palù non aveva impugnato la delibera del 15 ottobre 2008, delibera con cui sarebbe stato approvato il consun- tivo per l’esercizio 2007/2008, all’interno del quale erano stati inseriti tale contro-credito.

Si prospetta altresì che “appare poco credibile che una spesa così importante (€ 13.835,18 per “con- guaglio spese straordinarie facciata” in capo ad un condòmino che –come risulta dai consuntivi agli atti - possiede appena 320 mm su 6.128 mm totali e dunque circa 19,5/1000 mm) sia stata addebitata in quell’esercizio 2007/2008 al solo condòmino soc.

Palù e non anche agli altri condòmini, cosa che fa pensare che si trattasse invece di spese pregresse che erano ricomprese nell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Come appare ancor meno credibile che l’addebito particolare di € 13.835,18 prima inesi- stente nel consuntivo per l’esercizio 2006/2007, sia comparso nell’esercizio successivo dopo una “girandola” di crediti e di debiti inserita negli unici due rendiconti prodotti dal Condominio con l’unico scopo di non corrispondere alla soc.

Palù le somme con- sacrate nell’accordo transattivo”.

La considerazione finale della ricorrente espone la “sensazione” che “il Condominio abbia pro- vato in tutte le maniere ad evitare di pagare la somma consacra- ta nella scrittura e che la spesa straordinaria in questione, poi opposta in compensazione, sia stata inserita nel rendiconto ordi- nario per paralizzare ingiustamente ed illecitamente il credito della soc.

Palù portato nella scrittura di transazione”.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse es- sere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nel- le forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Ancora nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricor- rente osserva che il Condominio “con riferimento al contro- credito di € 13.835,18 per ‘conguaglio spese straordinarie faccia- ta’, il Condominio non ha prodotto documento specifico alcuno, né un riparto della spesa tra tutti i condòmini, né la relativa deli- bera di approvazione”; si aggiunge che “la causa è stata decisa sulla base di una delibera non impugnata che approvava un ren- diconto che riportava il saldo di esercizi precedenti senza che neppure sia stato prodotto un consuntivo ed un riparto della spe- sa in tesi originariamente approvata”.

Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.

Occorre in premessa ribadire che nel giudizio concernente il pa- gamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spe- se, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23 luglio 2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

Il giu- dice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare.

La delibera condominiale di ap- provazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del cre- dito del condominio e legittima non solo la concessione del de- creto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assemblea- re di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez.

Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672).

Il giudice deve quindi accogliere negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale so- lo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia per- duto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 -2, 24 marzo 2017, n. 7741).

Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spe- se ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (Cass. Sez. 2, 5 novembre 1992, n. 11981).

In particolare, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo con- domino, riporti tutte le somme dovute al condominio, compren- sive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste in- solute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito perma- nente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo al- trimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. Sez. 6 - 2, 15 febbraio 2021, n. 3847).

Ora, un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea (nella specie, quello del 15 ottobre 2008, da cui emergono i contestati contro-crediti del Condominio) che, come assume la ricorrente, contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosi- tà e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, non avendo in particolare tenuto conto dell’effetto estintivo dei precedenti saldi debitori riconducibile alla transazione inter partes del 29 giugno 2006, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. Sez. 2, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 14 luglio 1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011, n. 5254).

Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare del 15 ottobre 2008 di approvazione del consuntivo, attinenti alla indicazione delle somme rimaste insolute dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., davano luogo, dunque, all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez.

Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri.

Tali vizi non potevano, pertanto, essere sindacati dal giu- dice in sede di impugnazione della da parte della [OSCURATO:PERSONA]- lù della successiva delibera del 18 dicembre 2009 (oggetto della presente causa), basandosi la stessa, per quanto accertando in fatto dai giudici del merito, con apprezzamento di fatto sindaca- bile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sui dati contabili, divenuti inoppugnabili, determinati nel rendiconto consuntivo approvato il 15 ottobre 2008, in forza di un principio di continuità rispetto ai dati di chiu- sura del consuntivo, non essendo stata confutata l'esattezza e la legittimità di questi ultimi con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni ordinate dalla sentenza, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza della contabilità suc- cessiva.

La ricorrente, con la propria censura, auspica che la Cor- te di cassazione tragga dalle vicende contabili narrate un apprez- zamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del meri- to, rivalutando le stesse nel senso più favorevole alle sue tesi di- fensive, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro immediata delibazione, attività non consentita in sede di legitti- mità.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32192/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 GENOVA , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1046/2021depositata il 15/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1046/2021 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 15 ottobre 2021. Ha notificato controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA] 1 Genova. La Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Genova in data 10 aprile 2018. [OSCURATO:PERSONA]- le aveva pronunciato su due cause riunite, la prima avente ad oggetto l’opposizione proposta dal Condominio di via Molteni 1 avverso il decreto ingiuntivo con cui gli si intimava il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 18.983,01 in forza della scrittura privata di transazione sottoscritta il 29 giugno 2006 e la seconda avente ad oggetto l’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della delibera del 18 dicembre 2009. La sentenza di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 683/14 e condannato il Condominio di via Molteni 1 a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 691,57 oltre interessi, nonché dichiarato inammissibile la do- manda di annullamento della deliberazione approvata dall’assemblea del Condominio di via Molteni 1 in data 18 dicem- bre 2009. Per quanto rilevi in questo giudizio, la Corte d’appello di Genova, nel pervenire, sulla base di un apprezzamento di fatto del com- pendio probatorio, alla compensazione giudiziale dei reciproci debiti, così motivava: “[I]n primo luogo, nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte dei rilievi della rappresentante della immobiliare Palù, per cui, “a seguito degli accordi presi con la transazione, tutte le spese fognarie non riguardano le [OSCURATO:PERSONA] e vanno quin- di stornati e i debiti degli esercizi pregressi sono stati loro con- donati e vanno quindi ripartiti tra tutti i condomini", e dell'affer- mazione dell'amministratore per cui "provvederà stornare le spe- se non dovute e a decurtare la somma di euro 19.492,38 erro- neamente inserita nelle spese personali a carico della immobilia- re Palù, per addebitarla a tutti i condomini con una rata straordi- naria”, si giunge all'approvazione dei consuntivi 2005- 2006 e 2006 -2007 con i relativi riparti“ ad esclusione delle modifiche che dovranno essere apportate in base ai rilievi sopra descritti”. Tali rilievi inerivano, pertanto, lo storno dell'importo di euro 19.492,38, che risulta poi correttamente rielaborato ed effettua- to nel successivo esercizio 2007-2008 (a pagina cinque dove emerge l'accredito della quota di amministrazione ordinaria eser- cizi pregressi erroneamente addebitata sull'esercizio 2006 2007), mentre risulta nel riparto approvato dall'assemblea [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'importo a debito della immobiliare Palù di euro 3.179,77 relati- vo al conguaglio 2005-2006. Quest'ultimo addebito risulta rego- larmente approvato in quanto relativo ad esercizio successivo al 2004, solo fino al quale (31/5/2004) la scrittura privata di tran- sazione prevedeva l'azzeramento delle spese a carico della im- mobiliare Palù, richiamata dalla rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Detta delibera, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è stata impugnata, e pertanto il contro-credito portato dal Condominio relativamente alla somma di euro 3.179,77 deve ri- tenersi incontestato, pertale motivo suscettibile di compensazio- ne ex art. 1243 c.c. Quanto alla successiva delibera assunta in data 15/10/2008, emerge del relativo verbale che è stato appro- vato il consuntivo delle spese ordinarie 2007-2008 con relativo riparto, riparto da cui emergono i contro-crediti indicati dal Con- dominio, ed opposti in compensazione alla [OSCURATO:PERSONA], di euro 1.276,4 per "quota spese pregresse immobiliare Palumbo" ed euro 13.835,1 per "conguaglio spese straordinarie facciate", con l’aggiunta "con espressa riserva dell’Imm.re Palù sulle spese della facciata e della fognatura pregresse e di tutte quelle altre spese che riguardano la transazione. Queste spese saranno og- getto di verifica tra l’Imm.re Palù e i consiglieri supportati dall'amministratore”. Anche al riguardo condivide la Corte l'ar- gomentazione del Tribunale per cui detta delibera debba conside- rarsi approvativa del consuntivo relativo all'esercizio 2007-2008, posto che alla riserva di [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto seguito alcuna impugnazione da parte della stessa. I contro crediti indi- cati nel riparto approvato, pertanto, debbono ritenersi inconte- stati, in quanto approvati con delibera non impugnata da Immo- biliare Palù. È vero, poi, che, essendo stata impugnata la delibe- ra del 15/10/2008 da un diverso condomino per mancata convo- cazione, il Condominio ha indetto una nuova assemblea per la data del 18/12/2009 per la approvazione del consuntivo spese ordinarie dell’esercizio 2007-2008 e relativo riparto, cui la Im- mobiliare Palù non ha partecipato, in cuinuovamente è stato ap- provato il predetto consuntivo, dandosi atto che il precedente era stato impugnato dalla condomina Ghio per mancata convocazio- ne. Tuttavia, ad avviso della Corte, detta delibera, avendo identi- co contenuto della precedente (ossia di approvazione del consun- tivo ed anche del riparto nonostante l’omessa indicazione di quest’ultimo per evidente errore materiale) integra una mera rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma, 8, ferma la rimozione della iniziale causa di invali- dità relativa alla omessa convocazione della condomina Ghio …. con la conseguenza che i crediti indicati nel riparto dell’esercizio 2007-2008 e approvati nella delibera 15/10/2008 avrebbero do- vuto essere oggetto di impugnazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] nei termini decorrenti da tale delibera. Non essendo stata impugnata detta delibera, i contro crediti del Condominio risul- tanti dal consuntivo e dal riparto approvato nel corso dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono divenuti incontestati e su- scettibili della operata compensazione giudiziale”. L’unico motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1137 c.c. e dell’art.63 disp. att. c.c., ovvero la “mancata prova da parte del Condo- minio del credito eccepito in compensazione”. La ricorrente criti- ca la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il contro-credito eccepito in compensazione dal Condominio sul presupposto della mancata impugnazione della delibera del 15 ottobre 2008. Si assume che la società Palù era creditrice della somma di € 18.983,01 in forza della scrittura privata di transa- zione sottoscritta il 29 giugno 2006, in cui tra l’altro le parti ave- vano pattuito “di non avere null’altro a pretendere reciprocamen- te, a nessun titolo, con la reciproca rinuncia ad ogni altro diritto, pretesa ed azione”, sicché non vi potevano essere in capo ad es- sa debiti antecedenti alla data della transazione, fatta salva la “quota di ripianamento dello scoperto pregresso”, che il Condo- minio aveva poi determinato in € 1.276,49 nel consuntivo per l’esercizio 2007/2008 con la voce “quota spese pregresse”. Viene anche dedotto che del contro-credito di € 13.835,18 per “con- guaglio spese straordinarie facciata” il Condominio non aveva fornito in giudizio alcuna specifica prova, sicché l’unica tesi difen- siva di quest’ultimo, – accolta dalla sentenza impugnata – era stata che la società Palù non aveva impugnato la delibera del 15 ottobre 2008, delibera con cui sarebbe stato approvato il consun- tivo per l’esercizio 2007/2008, all’interno del quale erano stati inseriti tale contro-credito. Si prospetta altresì che “appare poco credibile che una spesa così importante (€ 13.835,18 per “con- guaglio spese straordinarie facciata” in capo ad un condòmino che –come risulta dai consuntivi agli atti - possiede appena 320 mm su 6.128 mm totali e dunque circa 19,5/1000 mm) sia stata addebitata in quell’esercizio 2007/2008 al solo condòmino soc. Palù e non anche agli altri condòmini, cosa che fa pensare che si trattasse invece di spese pregresse che erano ricomprese nell’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Come appare ancor meno credibile che l’addebito particolare di € 13.835,18 prima inesi- stente nel consuntivo per l’esercizio 2006/2007, sia comparso nell’esercizio successivo dopo una “girandola” di crediti e di debiti inserita negli unici due rendiconti prodotti dal Condominio con l’unico scopo di non corrispondere alla soc. Palù le somme con- sacrate nell’accordo transattivo”. La considerazione finale della ricorrente espone la “sensazione” che “il Condominio abbia pro- vato in tutte le maniere ad evitare di pagare la somma consacra- ta nella scrittura e che la spesa straordinaria in questione, poi opposta in compensazione, sia stata inserita nel rendiconto ordi- nario per paralizzare ingiustamente ed illecitamente il credito della soc. Palù portato nella scrittura di transazione”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse es- sere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nel- le forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Ancora nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la ricor- rente osserva che il Condominio “con riferimento al contro- credito di € 13.835,18 per ‘conguaglio spese straordinarie faccia- ta’, il Condominio non ha prodotto documento specifico alcuno, né un riparto della spesa tra tutti i condòmini, né la relativa deli- bera di approvazione”; si aggiunge che “la causa è stata decisa sulla base di una delibera non impugnata che approvava un ren- diconto che riportava il saldo di esercizi precedenti senza che neppure sia stato prodotto un consuntivo ed un riparto della spe- sa in tesi originariamente approvata”. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. Occorre in premessa ribadire che nel giudizio concernente il pa- gamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spe- se, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 - 2, 23 luglio 2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giu- dice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di ap- provazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del cre- dito del condominio e legittima non solo la concessione del de- creto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assemblea- re di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale so- lo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia per- duto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 -2, 24 marzo 2017, n. 7741). Dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo comma dell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spe- se ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (Cass. Sez. 2, 5 novembre 1992, n. 11981). In particolare, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo con- domino, riporti tutte le somme dovute al condominio, compren- sive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste in- solute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito perma- nente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo al- trimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (Cass. Sez. 6 - 2, 15 febbraio 2021, n. 3847). Ora, un rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea (nella specie, quello del 15 ottobre 2008, da cui emergono i contestati contro-crediti del Condominio) che, come assume la ricorrente, contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosi- tà e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, non avendo in particolare tenuto conto dell’effetto estintivo dei precedenti saldi debitori riconducibile alla transazione inter partes del 29 giugno 2006, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c. deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (cfr. Cass. Sez. 2, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 14 luglio 1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011, n. 5254). Gli ipotizzati vizi della delibera assembleare del 15 ottobre 2008 di approvazione del consuntivo, attinenti alla indicazione delle somme rimaste insolute dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., davano luogo, dunque, all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. Tali vizi non potevano, pertanto, essere sindacati dal giu- dice in sede di impugnazione della da parte della [OSCURATO:PERSONA]- lù della successiva delibera del 18 dicembre 2009 (oggetto della presente causa), basandosi la stessa, per quanto accertando in fatto dai giudici del merito, con apprezzamento di fatto sindaca- bile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sui dati contabili, divenuti inoppugnabili, determinati nel rendiconto consuntivo approvato il 15 ottobre 2008, in forza di un principio di continuità rispetto ai dati di chiu- sura del consuntivo, non essendo stata confutata l'esattezza e la legittimità di questi ultimi con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni ordinate dalla sentenza, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza della contabilità suc- cessiva. La ricorrente, con la propria censura, auspica che la Cor- te di cassazione tragga dalle vicende contabili narrate un apprez- zamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del meri- to, rivalutando le stesse nel senso più favorevole alle sue tesi di- fensive, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro immediata delibazione, attività non consentita in sede di legitti- mità. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dell
Decreto Cassazione n. 36597/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris