CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12321/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 14942 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del responsabile del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. E miliano Rossetto (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Oggetto: TRIBUTI– cartella di pagamento – definizione agevolata - rottamazione-quater E contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 8254/11/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 12/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento notificat a a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio , ritenuto preliminarmente tempestivo l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, n. 12294/11/2015 della CTP di Roma, l’accoglieva sostenendo che l’Agenzia delle entrate alla data di notifica della cartella di pagamento era decaduta, ex ar t. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dal potere di accertamento dell’IVA relativa agli anni 1987, 1988, 1990 e 1991. 2. Avverso tale statuizione l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha replica to la contribuente con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. 3. Con atto depositato il 18 marzo 2025 la controricorrente ha dichiarato di volersi avvalere degli effetti della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui alla legge n. 197 del 2022 cui aveva aderito il coobbligato in solido [OSCURATO:PERSONA], quale coerede del comune dante causa, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, precisando nell’istanza che le rate dovute sarebbero scadute il 30/11/2027. Ha, quindi, depositato la comunicazione effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 241, della legge n. 197/2022 ed ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, ovvero la sospensione e/o il rinvio a nuovo ruolodella causa. Considerato che: 1. In via preliminare va esaminata l’istanza avanzata dalla controricorrente in cui la stessa ha dichiarato di volersi avvalere degli effetti della rottamazione della cartella di pagamento impugnata di cui alla legge n. 197/2022, art. 1, comma 231 e segg., richiesta dal coobbligato coerede. 2. Al riguardo , questa Sezione con la recente ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025 ha rimesso alla Prima Presidente di questa Corte,per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., la seguente questione: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse». 3. La questione prospettata nella citata ordinanza interlocutoria rileva anche nel presente giudizio, in cui la coobbligata, pur essendo in regola con i pagamenti delle rate, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, non ha ancora estinto integralmente il debito erariale, sicché si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della eventuale decisione delle sezioni unite di questa Corte. P