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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31205/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, non è consentito poiché risulta finalizzato a ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie - nel caso specifico, della prova testimoniale (dell'autista e dell'infermiere dell'ambulanza danneggiata) - estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); reputato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria - ad opera della Corte territoriale - della prescrizione per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato risultando in palese contrasto con il dato normativo considerato che: a) l'art. 157 cod. pen. stabilisce che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e in ogni caso un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (ed è quest'ultimo il caso del danneggiamento); b) essendo intervenuti degli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., ed essendo stata ritenuta la recidiva infraquinquennale, il menzionato termine di sei anni è aumentato della metà e, pertanto, a nove anni; c) di conseguenza, il reato, in quanto commesso il 23/02/2016, non era prescritto alla data della sentenza di appello (che è del 18/11/2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che, attesa l'inammissibilità del ricorso, non si pone questione di verifica della procedibilità del reato (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, non è consentito poiché risulta finalizzato a ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie - nel caso specifico, della prova testimoniale (dell'autista e dell'infermiere dell'ambulanza danneggiata) - estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); reputato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria - ad opera della Corte territoriale - della prescrizione per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., è manifestamente infondato risultando in palese contrasto con il dato normativo considerato che: a) l'art. 157 cod. pen. stabilisce che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale e in ogni caso un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (ed è quest'ultimo il caso del danneggiamento); b) essendo intervenuti degli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., ed essendo stata ritenuta la recidiva infraquinquennale, il menzionato termine di sei anni è aumentato della metà e, pertanto, a nove anni; c) di conseguenza, il reato, in quanto commesso il 23/02/2016, non era prescritto alla data della sentenza di appello (che è del 18/11/2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato infine che, attesa l'inammissibilità del ricorso, non si pone questione di verifica della procedibilità del reato (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
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